
Class Action Volksbank: Strumenti Finanziari Non Quotati Venduti ai Risparmiatori
La vicenda Volksbank rappresenta un caso emblematico nel panorama della tutela dei risparmiatori italiani, culminato nella prima class action italiana contro una banca in materia di investimenti finanziari.
Azioni Illiquide Presentate Come Investimenti Sicuri
Tra il 2010 e il 2015 la banca altoatesina Volksbank ha collocato presso migliaia di clienti retail proprie azioni non quotate, caratterizzate da valore incerto e scarsa liquidabilità. Questi titoli, emessi dalla banca stessa, sono stati tuttavia presentati in modo rassicurante come investimenti "sicuri" e facilmente liquidabili, inducendo molti risparmiatori a ritenerli paragonabili a prodotti privi di rischio o prontamente rivendibili.
Si stima che fino a 27.000 piccoli investitori siano stati convinti ad acquistare tali azioni senza ricevere informazioni adeguate sulle reali caratteristiche dello strumento né sulle difficoltà di dismissione in caso di necessità. In altri termini, il pubblico retail non fu avvertito che, non essendo i titoli quotati su un mercato regolamentato, la vendita sarebbe stata problematica (mancando un acquirente immediato e dovendosi spesso attendere che fosse la stessa banca a riacquistare le azioni, peraltro senza garanzie sui tempi).
Con il passare del tempo, molti di questi azionisti hanno scoperto la natura illiquida e rischiosa dell'investimento: all'atto pratico, rivendere le azioni Volksbank si è rivelato difficile se non impossibile, e il loro valore è risultato non certo (in alcuni casi è emerso un forte deprezzamento rispetto al prezzo pagato).
Tali circostanze hanno dato avvio a un contenzioso diffuso. Negli ultimi anni, i tribunali hanno iniziato a dar ragione ai risparmiatori, accertando le responsabilità della banca. Ad esempio, il Tribunale di Bolzano ha già emesso almeno 15 sentenze favorevoli agli azionisti, con condanne a risarcimenti anche molto elevati (fino a circa €250.000 in favore di un'unica famiglia).
In queste pronunce, i giudici hanno rilevato che Volksbank non aveva rispettato i propri obblighi informativi MiFID, in particolare omettendo di segnalare chiaramente l'illiquidità del titolo e di valutare l'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti, configurando così un grave inadempimento contrattuale. La banca, sollecitata a trovare soluzioni conciliative, ha rifiutato accordi transattivi, esponendosi così a un contenzioso di ampia portata con potenziali esborsi molto significativi (restituzione del capitale investito, interessi, rivalutazione e spese legali).
Sul piano collettivo, la vicenda Volksbank è divenuta un caso emblematico: è stata infatti promossa la prima azione di classe in Italia contro una banca in materia di investimenti finanziari. Come si vedrà, tale class action -- avviata da centinaia di soci Volksbank -- è stata dichiarata ammissibile dal Tribunale di Venezia nel 2023, aprendo la strada a una possibile tutela risarcitoria collettiva.
Parallelamente, ulteriori migliaia di ex azionisti si sono organizzati in un secondo tentativo di azione di classe. Di seguito analizziamo le violazioni di legge accertate nei giudizi individuali, quindi l'evoluzione della class action Volksbank, con la cronologia dei principali provvedimenti, per poi commentare la natura di tale strumento processuale e il ruolo attivo di AECI Firenze nella tutela dei risparmiatori coinvolti.
Le Violazioni Accertate e le Norme Coinvolte
Le diverse pronunce giudiziarie (civili) finora intervenute sulla vicenda Volksbank hanno messo in luce una serie di violazioni di obblighi legali da parte della banca nella vendita delle proprie azioni illiquide. In particolare, i tribunali hanno riscontrato i seguenti profili di illecito:
Violazione degli Obblighi Informativi verso i Clienti
Volksbank ha omesso di fornire ai risparmiatori un quadro informativo chiaro, completo e veritiero sulle caratteristiche e sui rischi delle azioni offerte. Sin dalla fase precontrattuale, è mancata la consegna di un prospetto informativo adeguato sull'investimento, in violazione del Testo Unico della Finanza e dei regolamenti Consob in materia di sollecitazione all'investimento.
Inoltre la banca non ha comunicato in modo trasparente elementi fondamentali come la estrema difficoltà di liquidare le azioni prima della scadenza e la possibile oscillazione del loro valore. Tali omissioni configurano una violazione del dovere di informazione chiara, corretta e non fuorviante imposto all'intermediario dall'art. 21 del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998) e dalle relative norme di attuazione (Regolamento Consob n. 16190/2007, artt. 27, 28, 31).
In base a queste disposizioni, la banca doveva fornire all'investitore un flusso informativo completo e comprensibile sui titoli trattati, tale da metterlo in condizione di assumere decisioni consapevoli di investimento o disinvestimento. Come accertato in giudizio, ciò non è avvenuto: l'informativa fornita è risultata inadeguata e ingannevole, tale da non consentire scelte consapevoli da parte dell'investitore medio.
In alcune sentenze, si è affermato che la mescolanza di informazioni parziali o fuorvianti nelle schede consegnate ai clienti ha complessivamente compromesso la chiarezza dell'informazione dovuta, inducendo in errore i risparmiatori sul reale livello di rischio.
Profilatura MiFID Errata e Mancata Verifica di Adeguatezza
La banca ha violato gli obblighi di valutazione dell'appropriatezza e adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo dei clienti, previsti dalla disciplina MiFID. In base alla normativa vigente, l'intermediario deve raccogliere informazioni dettagliate sull'esperienza, la situazione finanziaria e gli obiettivi di ogni cliente, e deve segnalare formalmente se un'operazione è inadeguata per quel profilo di rischio.
Nel caso Volksbank, invece, molti clienti con profilo prudente o orizzonte temporale breve si sono ritrovati investiti in azioni destinate a un orizzonte "lungo termine" e ad alto rischio, in palese contrasto con i loro profili. La mancata evidenza dell'inadeguatezza di tali operazioni configura uno specifico inadempimento degli obblighi MiFID.
I giudici hanno rilevato che Volksbank sovrastimò artificiosamente la propensione al rischio dei clienti, classificando come "adeguati" investimenti che, alla luce dei dati di profilatura (propensione medio-bassa, necessità di liquidità a breve, modesta esperienza finanziaria), adeguati non erano. Ciò costituisce violazione degli artt. 40-42 del Regolamento Consob 16190/2007 (oltre che delle corrispondenti regole MiFID II sopravvenute).
In particolare, l'art. 42 del Regolamento Intermediari impone alla banca di astenersi dal raccomandare investimenti non adeguati o, quantomeno, di avvisare espressamente il cliente in caso di non adeguatezza -- avvertimento che Volksbank non ha fornito, come evidenziato in sede processuale. La mancata segnalazione ha determinato un grave inadempimento della banca a tali obblighi tecnico-normativi.
Conflitto di Interessi Non Gestito
L'operazione stessa di vendere ai propri clienti azioni emesse dalla banca configura un evidente conflitto di interessi. In tali casi la normativa impone all'intermediario misure particolari di gestione e comunicazione del conflitto: la banca deve agire nell'interesse del cliente malgrado il proprio interesse a collocare i titoli, adottando trasparenza assoluta. Volksbank, secondo le risultanze dei giudizi, non ha ottemperato a tali doveri.
Offrire a investitori retail un proprio strumento illiquido e potenzialmente sopravvalutato senza adeguate cautele significa porre in essere un conflitto d'interessi non comunicato né mitigato, in violazione delle regole di settore. L'art. 21 TUF e la disciplina MiFID richiedono infatti di identificare e prevenire i conflitti di interesse, informandone il cliente qualora non siano evitabili.
Nel caso in esame, al contrario, la banca ha spinto i clienti ad acquistare azioni proprie -- quindi con un interesse diretto della banca al successo del collocamento -- senza informarli di tale conflitto né adottare misure idonee a salvaguardare l'imparzialità del consiglio di investimento. Questo aspetto è stato censurato nelle pronunce giudiziali: l'intermediario avrebbe dovuto, quanto meno, rendere edotto il cliente che stava vendendo un prodotto di casa, con tutti i limiti del caso, invece di presentarlo come investimento ordinario.
Clausole Vessatorie e Pratiche Commerciali Scorrette
Ulteriori profili emersi attengono alla documentazione contrattuale e alle modalità di offerta. Nei moduli e prospetti utilizzati da Volksbank erano presenti clausole standard e dichiarazioni predisposte unilateralmente (ad esempio, l'attestazione che "il cliente dichiara di aver preso visione del prospetto informativo"), che sono state valutate criticamente dai giudici.
È stato chiarito che tali attestazioni di stile non valgono a esonerare la banca dalle proprie responsabilità informative, non avendo valore di confessione piena da parte del cliente. In sostanza, far firmare al risparmiatore un modulo prestampato non libera l'intermediario dall'onere di provare di aver realmente informato in modo corretto il cliente circa i rischi dello strumento.
Eventuali clausole contrattuali che limitassero il dovere di informazione o esonerassero la banca da responsabilità (o imponessero sedi/formalità onerose al cliente per agire) sarebbero da considerare vessatorie ai sensi degli artt. 33-36 del Codice del Consumo e quindi nulle se non specificamente approvate per iscritto.
Inoltre, la condotta complessiva di Volksbank è stata contestata anche come pratica commerciale scorretta verso i consumatori: presentare in modo ingannevole un prodotto rischioso come fosse privo di rischio e liquido viola il divieto di pratiche ingannevoli di cui agli artt. 20-21 del Codice del Consumo. Nei giudizi collettivi, si è infatti fatto riferimento a violazioni del Codice del Consumo sotto il profilo di informazioni decettive e omissioni ingannevoli rivolte a una pluralità di consumatori.
Tale condotta, standardizzata a livello aziendale, è stata ritenuta idonea a occultare ai risparmiatori i principali (ed elevatissimi) rischi connessi all'acquisto delle azioni della banca, integrando così un comportamento contrario alla diligenza professionale e sleale verso i clienti.
Sintesi delle Responsabilità
In sintesi, le responsabilità di Volksbank verso i propri azionisti/clienti si configurano su due piani. Da un lato vi è una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per aver violato obblighi derivanti dal contratto-quadro di investimento e dalla normativa di settore (mancata prestazione diligente del servizio di investimento). Dall'altro lato emerge una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. per aver condotto le trattative e la fase di offerta in modo non corretto, fornendo informazioni fuorvianti al momento della sottoscrizione delle azioni.
I giudici hanno infatti ravvisato una lesione del dovere di buona fede precontrattuale da parte della banca, ad esempio per omessa consegna del prospetto informativo o per messaggi promozionali ingannevoli. Non risultano invece, allo stato, contestazioni in sede penale: non è stato (ancora) accertato un illecito come la truffa, sebbene nelle azioni collettive sia stato evocato anche l'ipotetico reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p. a danno di una pluralità di persone.
In definitiva, le violazioni emerse attengono al campo civilistico e amministrativo (inadempimenti contrattuali, illeciti aquiliani e violazioni di norme di vigilanza). La gravità di tali inadempimenti è stata riconosciuta in sede civile come motivo di risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni: alcune sentenze hanno dichiarato lo scioglimento delle operazioni di compravendita azionaria per inadempimento essenziale della banca, con conseguente condanna di Volksbank a restituire ai clienti l'intero importo investito, oltre interessi.
L'Azione di Classe: Cronologia degli Sviluppi
Accanto alle cause individuali, il caso Volksbank ha visto anche un'azione collettiva intrapresa ai sensi dell'art. 140-bis del Codice del Consumo (nel testo applicabile ratione temporis). Si tratta, come accennato, della prima class action italiana in ambito bancario-finanziario, promossa per tutelare in modo aggregato gli azionisti coinvolti nel collocamento delle azioni illiquide. Di seguito la cronologia delle principali tappe e decisioni giudiziarie relative a questa vicenda collettiva:
📅 13 Luglio 2023 - Ammissibilità della Prima Class Action (Tribunale di Venezia)
Con ordinanza pronunciata il 13 luglio 2023 (depositata con motivazioni l'11 ottobre 2023), il Tribunale di Venezia ha dichiarato ammissibile la prima azione di classe promossa contro Volksbank. Tale class action era stata avviata da un gruppo di 645 azionisti Volksbank, riuniti per far valere in giudizio i medesimi fatti e diritti.
Il Tribunale, nel valutare l'ammissibilità ex art. 140-bis Cod. Cons., ha escluso che le domande fossero manifestamente infondate e ha ritenuto sussistente il requisito dei "diritti individuali omogenei" dei consumatori aderenti. In particolare, l'ordinanza ha individuato la classe degli aderenti in «tutti i consumatori che hanno acquistato azioni Volksbank tra gennaio 2012 e luglio 2015, a cui la banca ha fornito una scheda prodotto sulle azioni nelle edizioni in uso dal 2012 al luglio 2015».
Si tratta delle "schede prodotto" informative predisposte da Volksbank in quel periodo, il cui contenuto -- secondo gli attori -- era identico per tutti e presentava carattere ingannevole e lacunoso rispetto agli obblighi informativi di legge. Il giudice veneziano ha evidenziato che tutti i membri della classe avevano ricevuto le medesime informazioni cartacee dalla banca, e che l'eventuale carattere fuorviante di tali schede costituiva il comune denominatore della causa.
Ha anche osservato che, se le schede informative erano ingannevoli "in sé", eventuali comunicazioni verbali fornite dai funzionari non avrebbero comunque potuto colmarne le lacune o rettificarne le inesattezze. Pur riconoscendo che ciascun investitore potrà aver subito un danno patrimoniale diverso, il Tribunale ha ritenuto che ciò non ostasse all'azione di classe, essendo possibile stabilire criteri uniformi di calcolo dei danni in sede di decisione finale.
Questa ordinanza rappresenta un precedente storico: è la prima dichiarazione di ammissibilità per una class action contro una banca in Italia, un vero banco di prova per lo strumento delle azioni collettive in ambito finanziario. Dopo l'ammissibilità, il Tribunale ha fissato la prosecuzione del giudizio sul merito, con prima udienza collegiale calendarizzata per gennaio 2025.
📅 8 Febbraio 2024 - Conferma in Appello e Ampliamento della Classe (Corte d'Appello di Venezia)
Volksbank ha proposto reclamo (appello) contro l'ordinanza di ammissibilità, sostenendo che l'azione di classe dovesse essere dichiarata inammissibile. La Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza n. 1987/2023 depositata l'8 febbraio 2024, ha rigettato il reclamo di Volksbank, confermando l'ammissibilità dell'azione collettiva.
Contestualmente, la Corte veneziana ha accolto un reclamo incidentale proposto dagli stessi attori della class action, volto a "ampliare il perimetro" della classe. In primo grado, infatti, il Tribunale aveva desunto dagli atti che la classe fosse limitata a chi aveva acquistato le azioni entro luglio 2015; tuttavia gli attori avevano inteso includere anche chi avesse acquistato in epoca successiva, purché sulla base delle medesime schede informative (edizioni 2012-2015).
La Corte d'Appello ha chiarito che tutti coloro che hanno ricevuto la scheda prodotto nelle versioni dal gennaio 2012 al luglio 2015 fanno parte della classe, anche se l'acquisto delle azioni è avvenuto dopo luglio 2015. In altre parole, ha eliminato la precedente limitazione temporale sull'operazione di acquisto, ritenendola frutto di un mero errore materiale nell'ordinanza di primo grado.
Questa decisione ha dunque esteso l'ambito soggettivo della class action, permettendo anche agli azionisti che abbiano sottoscritto titoli Volksbank nel 2016 (o oltre) di partecipare, se tale investimento è avvenuto facendo affidamento sulle schede prodotto predisposte fino a luglio 2015.
La Corte d'Appello ha inoltre affrontato nuovamente le eccezioni di Volksbank circa la pretesa eterogeneità delle posizioni individuali, ribadendo che la consegna di informazioni ingannevoli uguali per tutti costituisce un comportamento unitario della banca, idoneo a fondare l'azione collettiva. Anche la domanda di danno non patrimoniale (morale) è stata ritenuta ammissibile in astratto, potendo eventualmente basarsi sull'accertamento di un fatto reato comune (truffa) commesso ai danni di una pluralità di persone.
Con l'ordinanza di febbraio 2024, la class action Volksbank è dunque definitivamente partita, avendo superato il vaglio di ammissibilità in via definitiva. Si è così aperta la fase di merito, davanti al Tribunale di Venezia, per l'accertamento delle responsabilità della banca nel merito della vicenda.
📅 17 Luglio 2025 - Inammissibilità di una Seconda Class Action (Tribunale di Venezia)
In parallelo alla prima azione di classe, alcuni altri gruppi di azionisti (spesso ex soci rimasti fuori dalla prima iniziativa) hanno tentato di promuovere una seconda class action contro Volksbank, in parte su basi differenti. Questa "seconda" azione collettiva, iscritta al n. 4181/2025 R.G., mirava a far valere i diritti di ulteriori sottoscrittori -- in particolare concentrandosi sulle adesioni all'aumento di capitale 2015 -- lamentando una serie di comportamenti della banca similari (omessa consegna del prospetto informativo, informazioni carenti sulla liquidità, ecc.) ma con qualche diverso presupposto giuridico.
Ebbene, il Tribunale di Venezia con ordinanza depositata il 17 luglio 2025 ha dichiarato inammissibile la seconda class action. In esito alla prima udienza di rito, il Collegio veneziano ha ritenuto che questa nuova azione non soddisfacesse i requisiti posti dall'art. 140-bis Cod. Cons.: non sussistevano "diritti individuali omogenei" idonei per l'azione di classe, e la pretesa non appariva sufficientemente fondata (mancando il requisito della non manifesta infondatezza).
In particolare, il Tribunale ha rilevato una eccessiva eterogeneità delle situazioni dei singoli azionisti coinvolti nella seconda azione: ad esempio, alcuni avevano ricevuto il prospetto informativo sull'aumento di capitale mentre altri no; alcuni avevano sottoscritto le azioni al prezzo di €19,20 nell'offerta 2015, altri in momenti diversi; taluni potrebbero aver avuto informazioni aggiuntive dai funzionari, altri no, etc.. Questa varietà di circostanze avrebbe richiesto comunque accertamenti individuali, facendo venir meno quel nucleo di fatti comuni e uniforme necessario per procedere in modo collettivo.
Inoltre, il giudice ha considerato che vi fosse una parziale sovrapposizione e contraddittorietà con la prima class action: nella prima causa gli attori avevano impostato le accuse in un certo modo (ad esempio riconoscendo alcuni contenuti delle schede 2015, come l'orizzonte "lungo termine", ma contestandone altri), mentre nella seconda si avanzavano censure parzialmente diverse persino rispetto alle stesse schede prodotto. Questa commistione contraddittoria di allegazioni ha contribuito a far giudicare il nuovo tentativo di class action temerario e inammissibile.
In conclusione, l'ordinanza di luglio 2025 ha chiuso la porta al secondo procedimento collettivo, lasciando di fatto la prima class action (quella ammessa nel 2023) come unico veicolo per un'eventuale tutela collettiva dei risparmiatori Volksbank.
La Class Action in Italia: Ammissibilità e Adesione Volontaria
La vicenda Volksbank è un'occasione per evidenziare alcune caratteristiche della azione di classe in Italia, soprattutto secondo la disciplina previgente (art. 140-bis del Codice del Consumo, applicabile alle cause avviate prima dell'entrata in vigore della riforma del 2020).
Le Due Fasi del Procedimento
In primo luogo, l'iter dell'azione di classe prevede due fasi: una fase iniziale di ammissibilità e, in caso di esito positivo, una successiva fase di merito. L'ammissibilità è decisa dal tribunale adito con ordinanza, all'esito di un'udienza dedicata. Il giudice deve verificare che sussistano i requisiti prescritti (omogeneità dei diritti individuali, non manifesta infondatezza della domanda, assenza di conflitti di interessi) e che l'azione non sia ictu oculi infondata o strumentale.
Se tutti i criteri sono soddisfatti, il tribunale dichiara ammissibile la class action e ne dispone la prosecuzione nel merito. Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso Volksbank con l'ordinanza del 13 luglio 2023: il Tribunale di Venezia, ritenendo ammissibile l'azione, ne ha ordinato la prosecuzione e fissato la prima udienza istruttoria per il gennaio 2025.
Una volta ammessa l'azione di classe, il giudizio prosegue dunque come una normale causa civile di merito, in cui il tribunale dovrà accertare le responsabilità del convenuto (in questo caso Volksbank) e decidere sulle domande risarcitorie e restitutorie avanzate dagli attori. In esito al processo, il tribunale emetterà una sentenza che, in caso di accoglimento, definirà anche i criteri di liquidazione dei danni spettanti agli aderenti alla classe.
Il Modello di Adesione Volontaria (Opt-In)
Un secondo punto fondamentale riguarda la partecipazione dei membri della classe. In Italia (al contrario di quanto avviene, ad esempio, nelle class action statunitensi), vige un modello di adesione volontaria ed espressa (opt-in): la sentenza di class action produce effetti solo nei confronti di coloro che hanno deciso di aderire all'azione collettiva entro i termini stabiliti.
In pratica, dopo l'ordinanza di ammissibilità, vengono pubblicati gli avvisi previsti dalla legge e si apre una finestra temporale durante la quale i consumatori interessati possono aderire all'azione di classe, mediante apposita domanda. Chi non aderisce non entra a far parte della classe e non è vincolato dall'esito della causa collettiva.
Questo significa che i risparmiatori Volksbank che, per qualsiasi motivo, abbiano scelto di non partecipare alla class action conservano integralmente il diritto di agire in sede individuale per tutelare i propri interessi. L'adesione all'azione di classe è dunque facoltativa: ogni investitore valuta se unirsi alla causa collettiva oppure procedere singolarmente.
Va sottolineato che la scelta di non aderire non pregiudica il diritto al risarcimento tramite altre vie, anche se ovviamente chi resta fuori non potrà beneficiare direttamente di un eventuale esito favorevole della class action. Nel caso Volksbank, ad esempio, le associazioni dei consumatori hanno invitato gli azionisti lesi a valutare l'adesione all'azione collettiva ma, al tempo stesso, hanno tutelato anche chi intraprende azioni individuali, adoperandosi affinché nessuno perdessi i propri diritti per decorso dei termini (si pensi alla prescrizione).
In definitiva, la natura volontaria dell'adesione all'azione di classe in Italia garantisce che il singolo consumatore mantenga il controllo sulla tutela dei propri diritti: può aggregarsi alla classe per convenienza (ad esempio quando i casi sono numerosi ma il danno individuale non è elevato) oppure agire da solo se ritiene più opportuno un giudizio individuale.
Importante è anche ricordare che il tribunale, una volta dichiarata ammissibile l'azione di classe, dovrà decidere nel merito entro il medesimo procedimento, senza necessità di avviare nuovi giudizi: l'azione di classe conduce a una sentenza collettiva sulla responsabilità del convenuto verso tutti gli aderenti. Questi principi emergono chiaramente dalla gestione del caso Volksbank e costituiscono elementi cardine del modello di class action delineato dal Codice del Consumo.
L'Importanza della Tutela Specializzata per i Risparmiatori
La complessità tecnica e normativa della vicenda Volksbank evidenzia quanto sia fondamentale, per i risparmiatori coinvolti in situazioni analoghe, poter contare su un supporto professionale qualificato e specializzato. Le violazioni accertate dai tribunali spaziano infatti dal diritto bancario alle normative sui mercati finanziari (MiFID, TUF, Codice del Consumo), richiedendo competenze multidisciplinari e una conoscenza approfondita della giurisprudenza di settore.
AECI Firenze In attesa di ulteriori sviluppi AECi Firenze fornisce supporto e consulenza ai risparmiatori per la tutela dei loro diritti. E' utile ricordare che un intervento ritardato può determinare la perdita di ogni diritto risarcitorio per decorrenza dei termini di prescrizione
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