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RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

In tutti i casi di sinistri e infortuni

Come richiedere l’assistenza legale gratuita

e ottenere il risarcimento nel modo più facile e veloce.

Invia una mail a info@aecifirenze.it 

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Come richiedere il risarcimento assicurativo in caso di incidente stradale:

Per tutte le vittime di incidente stradaliinfortuni sul lavoro, responsabilità del medico e della struttura sanitaria, responsabilità professionale, responsabilità della pubblica amministrazione, danni all’abitazione i nostri uffici legali si occupano di curare ogni aspetto della controversia.

Nessuna anticipo per onorari viene richiesto alla persona danneggiata tutte le  spese vengono  recuperate a saldo direttamente dalle compagnie di assicurazione o dal responsabile.

In caso di sinistri e infortuni è sempre consigliabile consigliabile rivolgersi a professionisti legali per evitare di vedere sottovalutato il risarcimento spettante. Infatti la compagnia assicurativa, che valuta il danno, è la stessa liquida il risarcimento, ed ha tutto l’interesse a minimizzare le valutazioni nel negoziare direttamente con il beneficiario.

Per richiedere il nostro intervento è sufficiente contattare la sede, per telefono al numero  al n. 055 9362294  oppure per whatsapp al numero 3755152193  oppure Invia una mail a info@aecifirenze.it 

Le regole del risarcimento:

Il risarcimento dei danni aventi origine dalla circolazione stradale è disciplinato da una normativa speciale contenuta nel “codice delle assicurazioni”, nella L. 24.12.69 n. 990 e, in via residuale, dal diritto comune. Il risarcimento viene pagato dalla compagnia con cui è assicurato per la responsabilità civile il conducente che ha provocato il sinistro.  Per poter procedere con la richiesta di risarcimento è prima necessario fare denuncia del sinistro. Tale denuncia deve essere fatta all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto nel termine di tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 codice civile).

La denuncia di sinistro, sostanzialmente, ha lo scopo di permettere all’assicuratore di accertare con tempestività sia le cause che hanno determinato il sinistro che l’entità dei danni. In ogni caso, l’inosservanza dell’obbligo di dare tempestivo avviso del sinistro non rappresenta di per sé un motivo idoneo a far perdere all’assicurato la garanzia assicurativa: a tal fine, infatti, è necessaria la sussistenza di dolo o colpa nell’omissione (vedi Cass. n. 24733/2007).

L’altro termine fondamentale che occorre tener presente quando si resta coinvolti in un sinistro è quello prescrizionale: il diritto al risarcimento, infatti, si prescrive in due anni.

Per fare denuncia è possibile utilizzare il  modulo di constatazione amichevole (ovvero il modulo blu CAI), all’interno del quale si possono ritrovare tutte le informazioni necessarie per riportare i fatti avvenuti e chiarire le dinamiche di un incidente. Le modalità di compilazione possono essere molteplici. Se non si ha un modulo a portata di mano in seguito al sinistro, è sufficiente riportare le seguenti informazioni fondamentali in un qualsiasi documento firmato:

  • giorno, ora e luogo dell’incidente
  • soggetti coinvolti e loro veicoli
  • dinamiche del sinistro
  • danni ai veicoli e danni fisici alle persone
  • segnalazione di eventuali testimoni dell’accaduto

Come viene calcolato il risarcimento:

In seguito a perizia, il danno verrà valutato e quantificato dal perito incaricato dall’assicurazione. A questo punto la Compagnia proporrà al al danneggiato l’importo di risarcimento. E’ sempre consigliabile incaricare da subito un avvocato specializzato. Sarà suo compito verificare ogni aspetto della vicenda e ottenere migliori condizioni possibili per il risarcimento. L’avvocato si occuperà di comunicare con la Compagnia, incaricare medico o un esperto per una nuova perizia, e, ove necessario, nell’interesse del cliente, di agire in giudizio.  In ogni caso però, la somma offerta ed erogata dalla compagnia sarà considerata come un acconto.

Il termine di prescrizione in caso di un incidente stradale  é di due anni dalla data in cui l’evento s’è verificato (art. 2947, 2 cc).

Subire un incidente stradale comporta danni materiali, spese mediche, traumi e tempi di ripresa, a volte anche molto lunghi, che devono essere risarciti.
Succede spesso che al momento del risarcimento dei danni le compagnie assicurative provino liquidare meno del giusto e obiettivo risarcimento. A tutti i soci consigliamo quindi di farsi assistere fin dall’inizio dal nostro Ufficio Legale per vedere riconosciuti in pieno i propri diritti ed il corretto risarcimento.
La tutela delle vittime della circolazione è un preciso impegno della nostra associazione, che attraverso i legali e i consulenti tecnici è in grado fornire la tutela necessaria per affrontare nel miglior modo la situazione attivando la tutela dei diritti nei confronti del responsabile, dell’assicurazione o del fondo vittime della strada nei casi in cui il responsabile non sia individuabile.

Il diritto al risarcimento è legato ad ogni caso di sinistro stradale come ad ogni ipotesi di comportamento che provoca un danno ingiusto e riguarda la riduzione temporanea o permanente delle capacità fisiche e psichiche del danneggiato (danno biologico), le spese mediche e l’assistenza ed il  danno morale e psicologico causato dalla lesione.

Nei casi più gravi, in cui un incidente stradale abbia determinato la morte di un familiare, il diritto al risarcimento è commisurato  al danno psicologico ed esistenziale parenti (danno morale) ed alla perdita economica degli stessi, tanto più importante nei casi in cui il reddito della vittima costituiva la totalità o la maggior parte delle entrate familiari (danno patrimoniale).

Per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro il termine di prescrizione per il diritto alle prestazioni sanitarie e il risarcimento dei danni nei confronti dell’ INAIL è di tre anni che decorrono, di solito, dal momento dell’infortunio.
Per “infortunio sul lavoro” o “incidente sul lavoro” si intende un evento dovuto ad una causa violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche, verificatosi nello svolgimento dell’attività lavorativa e dal quale possono derivare inabilità, permanente o temporanea, o addirittura la morte.
A seguito dell’infortunio sul lavoro subìto (se qualificato come “indennizzabile”) il lavoratore ha diritto:
• alle prestazioni sanitarie ed economiche previste dall’INAIL.
• alla liquidazione del danno (il cosiddetto “danno differenziale”) da parte del proprio datore di lavoro o, eventualmente, se assicurato, dalla sua compagnia assicurativa.
• all’eventuale liquidazione del danno nei confronti del responsabile civile.

Per qualsiasi informazione riguardo la tutela delle vittime di incidenti sul lavoro l’Ufficio Legale di EuroConsumatori è a disposizione con i propri consulenti per fare valere i diritti dei soci in ogni situazione.

Principali casistiche:

Risarcimento per danni da responsabilità professionale (geometri, ingegneri, commercialisti, avvocati, notai, promotori finanziari etc)
Risarcimento per responsabilità “d’opera” (responsabilità dell’appaltatore, del progettista, del direttore dei lavori)
Risarcimento per responsabilità della Pubblica Amministrazione
Risarcimento per responsabilità per cadute accidentali
Responsabilità per sinistro condominiale
Consulenza e perizie medico-legali.
Risarcimenti per danni a cose
Risarcimenti per danni a terzi trasportati
Risarcimenti per Invalidità permanente
Risarcimenti per Invalidità temporanea totale
Risarcimenti per Invalidità temporanea parziale
Risarcimento per danno da diminuzione della capacità lavorativa
Risarcimento per danni da inadempimento contrattuale
Risarcimento per errore ginecologico
Risarcimento per errore in sala parto
Risarcimento per infezione contratta in ospedale
Risarcimento per errore nelle trasfusioni

Per richiedere informazioni contatta la nostra sede.

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