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ASSISTENZA LEGALE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Cosa fare nei procedimenti

per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

 

Guidare in stato di alterazione per l’assunzione di alcolici o di droghe, è una condotta pericolosa per se è per gli altri, e per questo comporta conseguenze amministrative e penali particolarmente gravi, spesso sottovalutate dagli automobilisti, che non sempre  si rendono conto che anche una piccola concentrazione determina un aumento del rischio alla guida, disturbo dei riflessi e della percezione dei segni stradali, l’inabilità a valutare correttamente le distanze ed i tempi, fini ad arrivare all’incoordinazione motoria e, nei casi più estremi, alla perdita di coscienza.

La guida in stato di ebbrezza nell’ordinamento italiano è considerata un reato ed è sanzionata sulla base degli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada, mentre la guida sotto l’effetto di stupefacenti dall’art. 187 del medesimo codice.

La competenza è del Tribunale in composizione monocratica del luogo della consumata violazione.

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Innanzitutto, va precisato le sanzioni amministrative e penali riguardano anche chi guida una bicicletta  o un veicolo a trazione animale. Invece, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida sarà applicabile solo se la violazione viene commessa e contestata alla guida di veicoli per i quali è necessario il titolo abilitativo alla guida.

La guida in stato di ebbrezza si articola in 3 livelli di gravità riferiti alla concentrazione alcolemica accertata, cui corrispondono 3 livelli di sanzioni:
a) lieve – tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per  litro   (g/l) punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532,00 a 2.127,00 euro.   All’accertamento della violazione consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) media –  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l) punito con l’arresto sino a 6 mesi e l’ammenda da 800 a 3200 euro. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno

c) grave – punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’ammenda da 1500 a 6000 euro.
qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l).  All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente è raddoppiata.

Inoltre, la patente è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna o con sentenza di patteggiamento, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo appartenga a persona estranea al reato

Quindi qualora nelle ipotesi di violazione media o grave l’automobilista subirà un processo penale mentre nell’ipotesi a si avrà solo una sanzione amministrativa, ma in tutti i casi è prevista la sospensione della patente.

Inoltre, è opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 186 comma 2 bis del codice della strada, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo appartenga  a persona estranea al reato. Viene disposta, invece, la revoca della patente nell’ipotesi che venga provocato un incidente e venga riscontrato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l.

Ulteriore aggravamento della pena si ha nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza si verifica in ore notturne dalle ore 22 alle ore 7.00, comportando ciò un aumento da 1/3 alla metà della pena.

Riguardo ai modi di accertamento si rileva che a parte quello tramite etilometro è possibile anche quello con indagine semeiotica ove lo stato di alterazione può essere accertato dal pubblico ufficiale  anche attraverso la descrizione sul verbale degli indici sintomatici dello stato di alterazione: alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione, verbale e coordinamento motorio, tono di voce, andatura zigzag, attuazione dispositivi luminosi del veicolo senza necessità ecc.ecc.

L’acoltest è un accertamento di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell’art. 354 c.p.p. e verrà utilizzato nel processo come prova. La persona sottoposta al test ha quindi facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e l’arrivo del quale non deve essere necessariamente il caso di un tempestivo sopraggiungere.
In ogni caso deve essere dato l’avvertimento della possibilità di far intervenire il proprio difensore di fiducia. Se il pubblico ufficiale omette di riportare tale circostanza il  verbale è nullo e la sanzione non può essere applicata.

La Sospensione Della Patente e il Procedimento di Restituzione

Il documento viene ritirato nell’immediato momento in cui viene constatata l’infrazione.
La sospensione viene disposta in via cautelare  dal prefetto entro un termine di 20 giorni. Trascorso il periodo minimo la patente potrà essere restituita solo dopo aver conseguito positivamente gli esami presso laboratori e istituti medici specialistici con onore a carico del soggetto esaminato.

La sospensione cautelare è subito disposta dal prefetto, indipendentemente dall’esito del processo penale. Quindi anche se il guidatore dovesse risultare assolto questi sconta comunque un ingiusto periodo senza patente. E’ possibile impugnare  il provvedimento di sospensione cautelare davanti al giudice di pace, tenendo comunque conto dei tempi della giustizia civile di almeno due /tre mesi per una pronuncia.

Dopo la sospensione della patente è possibile richiedere l’autorizzazione di poter guidare il proprio veicolo in determinate fasce orarie per motivi di lavoro, sempre che il tasso alcolemico accertato rientri nella fascia a) dell’art. 186 comma 2 del codice della strada,  ovvero tra o,5 e 0,8 g/l.

Dopo la sospensione è opportuno avviare immediatamente le  procedure per effettuare gli esami necessari per la valutazione della Commissione Medica Locale (CML).

Pertanto, il primo passo da fare è quello di prenotare la visita presso la CML, con tempi che variano, a seconda del flusso di persone, dai 2 ai 6 mesi.

Alla CML dovranno essere prodotti gli esami tossicologici disposti dal prefetto, che comprendono normalmente anche l’esame del capello, per verificare se il candidato ha fatto uso di sostanze stupefacenti e di alcol negli ultimi tre mesi.

La CML esaminerà gli esiti delle analisi e disporrà il permesso di guida per un periodo limitato di tempo (di solito 12 mesi).

La restituzione della patente viene disposta dalla prefettura, ma la Motorizzazione Civile dovrà emettere un nuovo documento con scadenza limitata, in base a quanto stabilito dalla Commissione Medica Locale.   Alla scadenza del periodo il conducente dovrà ripresentarsi alla CML con nuovi  esami clinici. La CML stabilirà quindi un nuovo periodo di validità.

Il Procedimento Penale

La sospensione della patente non esaurisce le sanzioni previste dalla legge, poiché il processo penale sarà avviato dall’autorità giudiziaria se il tasso alcolemico è risultato superiore a 0,8 g/l.

Salvo che nei casi più gravi, nel decreto penale di condanna  la pena detentiva viene  sostituita, ai sensi dell’art. 53 L. 689/81,  dal lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274  art. 54).  La pena sostitutiva può essere applicata e soltanto per una volta, ed è esclusa nei casi in cui il conducente provochi un incidente stradale.

La nomina dell’avvocato in questo caso oltre che obbligatoria, é indispensabile per garantire il corretto esercizio del diritto di difesa.

I lavori possono essere svolti in favore di enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.  In caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa udienza ed in detta occasione dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Ove la sanzione sostitutiva di lavori di pubblica utilità non è applicabile può essere attivata la procedura della sospensione del processo con messa alla prova, introdotta con legge 28/04/2014, n. 67. La messa alla prova  è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova si concluda con esito positivo.

La messa alla prova “comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato” (art. 168 bis c.p.), comporta poi l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare anche attività di rilevo sociale, ed è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

L’esito positivo della prova determina l’estinzione del reato. A differenza del lavoro di pubblica utilità ex art.186 co.9 bis e 187, co.8 bis, la messa alla prova, in quanto istituto finalizzato ad una composizione “preventiva” del conflitto penale, prescinde dall’accertamento di responsabilità in ordine al fatto ascritto.

La Guida Sotto L’Effetto Di Sostanze Stupefacenti

Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope (l’iter amministrativo per riottenere la patente sospesa è pressoché  simile a quello previsto per guida in stato di ebbrezza. Infatti, anche l’articolo 187 del Codice della Strada prevede un reato contravvenzionale. Al procedimento penale si sovrappone il provvedimento prefettizio di sospensione cautelare dell’abilitazione alla guida. E’ possibile ricorrere al Giudice di Pace in riferimento al provvedimento di sospensione cautelare, in pendenza della procedura per il certificato di idoneità alla guida presso la competente Commissione Medica Locale.

Il reato previsto dall’art. 187 C.d.S. è commesso non solo se l’alterazione è causata dall’assunzione di droghe, ma anche se il conducente ha assunto sostanze psicotrope diverse, contenute per esempio in medicinali che possono provocare effetti allucinogeni o di alterazione mentale

Le sostanze droganti, psicotrope o allucinogene assunte devono, comunque, essere tra quelle tassativamente indicate nella tabella allegata al D.P.R. n. 309/1990, cioè il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Sul sito del Ministero della salute sono riportate le Tabelle aggiornate delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

 

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