I soci AECI possono usufruire della consulenza per la attivazione delle procedure composizione della crisi da sovraindebitamento.

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La Legge n. 3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare.
Sono soggetti interessati alla composizione della crisi da sovraindebitamento tutti soggetti, (persone, Società, Enti) che non rientrano nelle procedure di fallimento e si trovano in una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Il
procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento permette
quindi di rivolgersi ad un organismo apposito o ad un professionista abilitato
(ad es. commercialisti e avvocati) per presentare al Tribunale (competente per
territorio di residenza) un piano di rientro per i debiti contratti. Se
l’accordo viene approvato dal giudice, il debitore ottiene la cd. esdebitazione che
permette di ridurre il debito a quanto effettivamente è in grado di pagare in
base alle sue disponibilità, ed il resto del debito viene cancellato. Nel
caso di non accoglimento della domanda, il consumatore può comunque accedere
alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Durante l’esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva
(es. il pignoramento) dei creditori nei confronti dei beni del debitore
Il debitore ha a disposizione tre procedure:
· Accordo di ristrutturazione;
· Piano del consumatore;
· Liquidazione del patrimonio.
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
Prevede che la proposta presentata dal consumatore sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
PIANO DEL CONSUMATORE
Riguarda
i consumatori che siano persone fisiche con debiti estranei all’attività
professionale o imprenditoriale e che si trovano in una situazione debitoria
tale da non poterla risanare con il proprio patrimonio. Per questa procedura,
non è necessario l’accordo dei creditori, ma il consumatore dovrà comunque
produrre la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione
economica e patrimoniale e garantire di riuscire a ripagare una quota di debiti
maggiore rispetto a quanto i creditori potrebbero ottenere tramite la
liquidazione di tutti i beni del consumatore. Caratteristica peculiare per
accedere a tale procedura è la “meritevolezza” del consumatore.
Alla proposta dev’essere allegata una relazione particolareggiata
dell’organismo di composizione della crisi che,oltre a contenere una
valutazione sul comportamento pregresso del consumatore, deve esprimere anche
un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata
a corredo della proposta nonché sulla fattibilità e sulla probabile
convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Tale
procedura permette un certo margine di scelta su quali beni cedere. Si
rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di quelli impignorabili) per avere
l’esdebitazione. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a
procedure concorsuali diverse o se si è già fatto ricorso, nei precedenti
cinque anni, al piano del consumatore o all’accordo con i creditori.
Per tutte è tre le procedure il Tribunale di competenza è quello della
provincia di residenza del debitore e consumatore.
Ognuna delle tre vie comunque porta all’esdebitazione, con il
beneficio per il consumatore di essere liberato dai debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
AECI Assiste i consumatori e le imprese, , attraverso i propri consulenti legali, nella analisi delle condizioni per accedere alla procedura giudiziale e nei rapporti con l’organismo di composizione della crisi.



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