I BUONI FRUTTIFERI POSTALI: TUTELA DEI RISPARMIATORI

Casi di Successo: sui Buoni Postali e Tutela del Risparmio

I Buoni Fruttiferi Postali sono stati per lungo tempo uno strumento di risparmio molto diffuso in Italia, considerato sicuro e affidabile. Tuttavia, in diverse circostanze, i risparmiatori si sono trovati ad affrontare spiacevoli sorprese al momento della riscossione, vedendosi negare il rimborso o riconoscere rendimenti inferiori a quanto atteso. L’Associazione Europea Consumatori Indipendenti (AECI) di Firenze si è da tempo impegnata nella tutela dei risparmiatori, ottenendo importanti successi legali nei confronti di Poste Italiane.

Recuperare il Rimborso dei Buoni Postali “a Termine” Dichiarati Prescritti

Una problematica che ha coinvolto moltissimi risparmiatori riguarda i Buoni Postali “a Termine” emessi a partire dagli anni 2000. Molti sottoscrittori non erano pienamente consapevoli di aver acquistato titoli con una durata limitata ad alcuni anni, a differenza dei Buoni Ordinari con scadenza ventennale. La modifica normativa del 1999 ha eliminato l’obbligo di indicare rendimenti e durata direttamente sul corpo del buono, prevedendo invece la dicitura generica “a termine” per le serie specifiche come AA1. Lo stesso decreto ministeriale (D.M. 19.12.2000) poneva l’obbligo per Poste di consegnare un apposito Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni, inclusa la data di scadenza.

Purtroppo, nella maggior parte dei casi, questo documento essenziale, l’unico a contenere l’indicazione della data di scadenza, non è stato consegnato al sottoscrittore. Questa mancanza informativa ha reso difficile per i risparmiatori conoscere il termine esatto del proprio investimento e, di conseguenza, calcolare la data di inizio del periodo di prescrizione.

Ciò ha portato centinaia di migliaia di buoni a cadere in prescrizione, con ingenti somme (circa 404 milioni di euro tra il 2020 e il 2021) devoluti a fondi specifici, non più recuperabili dai titolari. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento nei confronti di Poste Italiane, sanzionandola con 1,4 milioni di euro per aver omesso o fornito in modo ingannevole informazioni essenziali sui termini di scadenza e prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali. L’AGCM ha accertato che i documenti consegnati non riportavano la specifica data di scadenza del singolo buono e non indicavano esplicitamente che gli importi prescritti non sarebbero più stati recuperabili.

Di fronte al rifiuto di rimborso da parte di Poste Italiane, che eccepiva la prescrizione decennale, il team legale di AECI ha intrapreso azioni legali, sostenendo che la mancanza di adeguata informazione sulla scadenza impediva di fatto al risparmiatore di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso. In virtù dell’art. 2935 del Codice Civile, la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Se il cliente non è stato messo nelle condizioni di conoscere la scadenza per mancanza di informazioni imputabile a Poste, la prescrizione non può decorrere nei suoi confronti. Altre argomentazioni si basano sugli obblighi informativi previsti dalla normativa bancaria e finanziaria e sui principi di buona fede, correttezza e trasparenza.

I casi giudiziari per i Buoni “a Termine”:

  • Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 367 del 1° maggio 2022, ha ritenuto che la mancata conoscenza della scadenza da parte del cliente impedisse il decorso della prescrizione e ha condannato Poste Italiane a rimborsare le somme riportate nei buoni per 60.000,00 euro, oltre interessi.
  • Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 945/2002, ha confermato una pronuncia del Giudice di Pace, condannando Poste Italiane a rimborsare buoni della serie AA1.
  • Numerose sentenze di Giudici di Pace (come quelli di Bella, Potenza, Massa e Montepulciano) hanno accolto le ragioni dei risparmiatori, riconoscendo la responsabilità di Poste Italiane per la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA).
  • Recentemente, il Giudice di Pace di Montepulciano, con sentenza n. 18/2024 del 19 febbraio 2024, ha condannato Poste Italiane al pagamento del valore capitale basato sul rendimento dei titoli ordinari, constatando la mancata consegna del Foglio Informativo e rilevando che la mancanza di indicazione di serie e scadenza sul buono rendeva impossibile per il risparmiatore calcolare la tempistica per l’esercizio del proprio diritto.

Questi successi dimostrano che è possibile contestare l’eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane, soprattutto quando vi è stata una evidente carenza informativa al momento della sottoscrizione.

Ottenere il Differenziale di Interessi per i Buoni Serie “Q/P”

Un altro importante filone di contenzioso riguarda i Buoni Postali della serie “Q” emessi dopo il 1° luglio 1986, data di entrata in vigore di un decreto ministeriale che aveva ridotto i rendimenti. La questione nasce dal fatto che per l’emissione di questi buoni sono stati spesso utilizzati moduli della serie precedente (“P”) che riportavano i tassi di interesse anteriori al decreto.

Per cercare di adeguare i rendimenti, Poste Italiane apponeva dei timbri sui moduli. Tuttavia, questi timbri erano spesso incompleti, indicando i nuovi tassi solo per i primi venti anni, senza modificare quelli previsti per il periodo dal 21° al 30° anno. I risparmiatori, basandosi su quanto scritto sul titolo, avevano il legittimo affidamento di ricevere i tassi più elevati indicati per l’intero periodo di vita del buono.

Il team legale di AECI ha sostenuto con successo che il vincolo contrattuale si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni sottoscritti, e che le diciture che figurano sul documento consegnato al sottoscrittore devono ritenersi prevalenti sulle disposizioni difformi contenute in un decreto ministeriale precedente all’emissione dei buoni. L’aggiornamento tramite timbro, essendo incompleto, può valere solo per gli interessi fino al 20° anno, ma non per quelli successivi.

I Nostri Successi per i Buoni “Q/P”:

  • L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha un orientamento consolidato a favore dei risparmiatori per i titoli emessi dopo il 1° luglio 1986 utilizzando la vecchia modulistica con timbrature incomplete. Il Collegio di Bologna, in un caso seguito da AECI, ha riconosciuto che per i BFP serie «Q/P» la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno va effettuata secondo quanto riportato sul retro del titolo medesimo.
  • Questo orientamento ha portato a riconoscere in favore del cliente una differenza di rendimento significativa. Ad esempio, su un buono di 5 milioni di lire, si può ottenere un maggiore credito di circa 20.000 euro, con la sola differenza relativa agli interessi dal 21° al 30° anno che può valere circa 19.000 euro lordi aggiuntivi rispetto al rimborso ufficiale.
  • Anche la giurisprudenza ordinaria ha riconosciuto tale principio. Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 21 dicembre 2018, ha riconosciuto che la modifica dei tassi tramite decreto e timbro non annullava quelli relativi al periodo successivo al ventesimo anno, concedendo la provvisoria esecuzione per il rimborso del rendimento pieno per tale periodo.

Questi casi dimostrano che i possessori di buoni postali che hanno percepito rendimenti dimezzati possono avviare un’azione legale, sia presso l’ABF che in tribunale, per recuperare la differenza spettante.

Il Nostro Impegno per i Risparmiatori

Il team legale di AECI ha maturato una significativa esperienza in queste controversie, basando le proprie azioni sulle decisioni favorevoli dei tribunali e dell’ABF, nonché sui principi di diritto che tutelano il legittimo affidamento dei consumatori. L’obiettivo è sempre quello di garantire che ai risparmiatori vengano riconosciuti i loro diritti, ottenendo il rimborso pieno dei capitali investiti e i rendimenti spettanti, così come indicato sui titoli al momento della sottoscrizione o come previsto in assenza della dovuta informativa.

Se anche voi avete buoni fruttiferi postali che ritenete prescritti ingiustamente o per i quali vi sono stati applicati tassi di interesse inferiori a quelli riportati sul titolo, il nostro ufficio legale è a vostra disposizione per una valutazione approfondita del vostro caso specifico.

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