
Surroga del Fondo di Garanzia PMI, natura pubblicistica del credito e strategie di opposizione alla cartella
Abstract — L’articolo esamina il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di riscossione esattoriale dei crediti derivanti dall’escussione della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (gestito da Mediocredito Centrale), con particolare attenzione alla posizione del fideiussore. Attraverso l’analisi delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, vengono individuati i margini di difesa praticabili, i vizi contestabili e le cautele temporali imposte dalla procedura esattoriale.
Sommario: 1. Dalla garanzia pubblica alla cartella esattoriale: genesi di un credito che cambia natura. — 2. Perché la cartella raggiunge anche il fideiussore. — 3. Il fattore tempo: termini e preclusioni. — 4. Le difese del fideiussore: un catalogo ragionato. — 4.1. Vizi formali della cartella e della notifica. — 4.2. Nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust. — 4.3. Eccezioni relative al rapporto di finanziamento sottostante. — 4.4. La transazione (saldo e stralcio) con il Fondo. — 5. Conclusioni operative. — Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali.
1. Dalla garanzia pubblica alla cartella esattoriale: genesi di un credito che cambia natura
Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è lo strumento attraverso il quale lo Stato garantisce parzialmente i finanziamenti bancari concessi alle PMI. La garanzia è diretta: viene rilasciata alla banca finanziatrice, non all’impresa beneficiaria, e copre una percentuale variabile — tipicamente tra il 60% e l’80% — dell’esposizione creditizia.
Quando l’impresa finanziata diviene inadempiente, la banca escute la garanzia e il gestore del Fondo — Mediocredito Centrale (MCC) — liquida l’importo garantito. A questo punto si produce l’effetto giuridico che sorprende molti imprenditori e fideiussori: MCC, pagando la banca, si surroga ex art. 1203 c.c. nel credito originario, ma — ed è questo il passaggio decisivo — il credito muta natura.
La Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che
«a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996. Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di pre-costituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica»
— Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 5786 del 4 marzo 2025.
Il principio è stato affermato in modo granitico a partire da Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 9657 del 10 aprile 2024, ribadito da Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 32148 del 12 dicembre 2024 e confermato, da ultimo, da Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 9678 del 13 aprile 2025 e Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 17652 del 30 giugno 2025. In tutte queste pronunce la Suprema Corte ha costantemente affermato che
«in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo»
— Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 32148 del 12 dicembre 2024.
La conseguenza processuale è drastica: il credito di MCC viene recuperato mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, senza bisogno di munirsi di un titolo esecutivo giudiziario. L’art. 21 del medesimo decreto legislativo — che subordina la riscossione a mezzo ruolo dei crediti di origine privatistica all’esistenza di un titolo esecutivo — non trova applicazione, proprio perché il credito ha ormai mutato la propria causa in senso pubblicistico.
La Cassazione ha ulteriormente precisato, da ultimo, che «la surrogazione del garante pubblico si distingue da quella del fideiussore privato, in quanto quest’ultima ha ad oggetto il recupero di un credito di diritto comune, mentre la prima è volta a tutelare il diritto restitutorio pubblicistico per il riacquisto delle risorse pubbliche consumate» (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14293 del 14 maggio 2026).
2. Perché la cartella raggiunge anche il fideiussore
Il secondo profilo che coglie di sorpresa gli operatori è l’estensione della riscossione esattoriale ai garanti. Il fondamento normativo è l’art. 8-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, il quale dispone espressamente che «il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia costituisce credito privilegiato» e che al recupero «si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».
La Cassazione ha precisato che tale disposizione «non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente» (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 9657 del 10 aprile 2024), con la conseguenza che essa si applica anche ai crediti sorti prima della sua entrata in vigore.
In altre parole: la cartella esattoriale può essere notificata direttamente al fideiussore, anche in assenza di un previo accertamento giudiziale del debito e senza necessità di preventiva escussione del debitore principale. Il fideiussore non può invocare il beneficio di preventiva escussione, né pretendere che MCC si insinui prima nelle procedure concorsuali eventualmente aperte a carico del debitore principale: il gestore del Fondo, ha affermato la Cassazione, «non assume la posizione di coobbligato solidale con il debitore principale» (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5619 del 12 marzo 2026), ma resta estraneo al rapporto banca-impresa e agisce in forza di un titolo autonomo.
Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 367 del 3 maggio 2024, ha confermato che
«il gestore del Fondo, dopo aver liquidato la perdita alla banca finanziatrice, acquisisce per surrogazione legale ai sensi degli artt. 1203 c.c. e 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005 il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente e sugli eventuali garanti mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 46/1999, trattandosi di credito di natura pubblicistica volto a recuperare risorse pubbliche destinate al sostegno dell’attività imprenditoriale».
3. Il fattore tempo: termini e preclusioni
Chi riceve una cartella esattoriale deve sapere che il tempo è la variabile più critica. L’opposizione va proposta entro termini rigorosi, la cui natura dipende dal tipo di vizio che si intende far valere:
- vizi formali della cartella (difetti di notifica, carenza di motivazione, irregolarità del ruolo, omessa indicazione del responsabile del procedimento) vanno fatti valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 271 del 30 marzo 2026, ha dichiarato inammissibile per tardività un’opposizione proposta oltre il termine di venti giorni, riqualificando come opposizione agli atti le censure relative a vizi formali dell’intimazione di pagamento;
- contestazioni sul merito della pretesa (inesistenza del debito, pagamento, prescrizione, nullità della fideiussione) seguono il regime dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza processuale, ma pur sempre condizionata dalla definitività dell’atto se non tempestivamente impugnato.
Quanto ai vizi della notifica via PEC, la giurisprudenza di merito ha chiarito che «l’art. 26, comma 2, dpr 602/1973, espressamente esclude l’applicabilità dell’art. 149 bis cod. proc. civ.» con la conseguenza che la trasmissione di copia informatica in formato PDF non richiede l’attestazione di conformità (Trib. Bari, sent. n. 333 del 13 gennaio 2026). Eventuali vizi della notifica sono comunque sanati per raggiungimento dello scopo se il destinatario propone opposizione, dimostrando così che l’atto è stato portato a sua conoscenza (Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 2086 del 27 settembre 2024).
Lasciare decorrere i termini senza reagire consolida la pretesa e apre la strada a fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
4. Le difese del fideiussore: un catalogo ragionato
4.1. Vizi formali della cartella e della notifica
Il primo fronte di verifica è quello formale. La cartella deve essere redatta in conformità al modello ministeriale, contenere l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, recare il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione, ed essere notificata nel rispetto delle forme previste dall’art. 26 D.P.R. 602/1973.
La strategia difensiva sul piano formale deve tuttavia confrontarsi con il termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c.: i vizi formali non fatti valere entro tale termine sono preclusi. La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche le censure prospettate dall’opponente in chiave di illegittimità sostanziale vadano riqualificate come opposizione agli atti quando attengano a difetti procedimentali. L’opposizione andrà quindi calibrata con estrema attenzione, distinguendo con chiarezza i vizi formali (da far valere subito) dalle contestazioni sostanziali.
4.2. Nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust
Questo è il capitolo tecnicamente più sofisticato e potenzialmente più incisivo.
La genesi dell’illecito. Con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d’Italia — all’epoca Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi — dichiarò nulle, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990, le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus). Si tratta, rispettivamente, della clausola di «reviviscenza», della clausola di «rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.» e della clausola di «sopravvivenza» della fideiussione all’invalidità dell’obbligazione principale.
Il principio delle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza-caposaldo n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato il principio di diritto secondo cui
«i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge succitata e dell’articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti»
— Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 41994 del 30 dicembre 2021.
La nullità è dunque parziale e non si estende all’intero contratto, salvo che la parte interessata provi che le clausole nulle fossero essenziali nell’economia del negozio. Tuttavia, l’espunzione delle clausole nulle produce effetti rilevanti: in particolare, la caducazione della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. (la n. 6 dello schema ABI) fa rivivere la disciplina legale, con la conseguenza che il creditore decade dalla garanzia se non propone le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.
Il regime probatorio: una distinzione cruciale. Sul piano probatorio, la giurisprudenza più recente ha introdotto precisazioni di fondamentale importanza operativa:
- per le fideiussioni stipulate nel periodo ottobre 2002 – maggio 2005, il provvedimento della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale. Il fideiussore gode di un’agevolazione probatoria: è sufficiente produrre in giudizio il provvedimento della Banca d’Italia e dimostrare la corrispondenza sostanziale tra le clausole contrattuali e quelle dello schema ABI vietato. Sarà poi la banca a dover fornire elementi per dimostrare che lo schema non costituiva sbocco dell’intesa restrittiva. Tuttavia — e questo è un punto decisivo spesso trascurato — la Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17437 del 2 giugno 2026 ha chiarito che il provvedimento della Banca d’Italia non costituisce fatto notorio ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c. e non è soggetto al principio iura novit curia: deve essere materialmente prodotto in giudizio dalla parte interessata, non essendo sufficiente il richiamo a precedenti giurisprudenziali che lo menzionano;
- per le fideiussioni stipulate dopo il maggio 2005 (come la gran parte di quelle connesse ai finanziamenti post-COVID), grava sul fideiussore l’onere di provare che lo schema contenente le clausole contestate veniva ancora applicato in modo uniforme dalla generalità delle banche, senza margini di trattativa. L’efficacia probatoria privilegiata del provvedimento Banca d’Italia è infatti temporalmente circoscritta al periodo scrutinato. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 55 del 12 gennaio 2026, ha rigettato la domanda di nullità parziale di una fideiussione stipulata nel 2017 proprio per mancato assolvimento di tale onere probatorio, affermando che «la mera conformità delle clausole contrattuali a quelle dello schema ABI 2003 non è sufficiente, poiché il provvedimento della Banca d’Italia, operato nel 2005, non consente di reputare esistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale».
Proprio su questo terreno, la giurisprudenza di merito ha conosciuto sviluppi significativi. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17930 del 22 dicembre 2025, ha dichiarato la nullità parziale di una fideiussione omnibus stipulata nel 2011 — quindi ben oltre il periodo scrutinato dal provvedimento Banca d’Italia — richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui il provvedimento della Banca d’Italia «possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano – eventualmente – in esso pronunciate». In quello stesso giudizio, il Tribunale ha dichiarato la decadenza della banca dalla garanzia per violazione dell’art. 1957 c.c., revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Nello stesso senso, il Tribunale di Trento, con sentenza n. 374 del 7 maggio 2025, ha dichiarato la nullità parziale delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI, affermando che per il fideiussore «l’eventuale invalidità delle clausole non inciderebbe sulla sua volontà di conservazione degli effetti del contratto, dal momento che la sua posizione di garanzia risulterebbe meno aggravata, riallineandosi al modello legale» e, per la banca, «il venir meno delle singole clausole certamente procurerebbe una minor salvaguardia delle proprie ragioni creditorie, ma ciò non potrebbe in ogni caso incidere sulla volontà di mantenere in vita un negozio stipulato con il fideiussore».
Attenzione al rapporto tra nullità rilevabile d’ufficio ed eccezione di decadenza. Un profilo processuale di estremo rilievo, chiarito dalla già citata Cass. n. 17437/2026, è il seguente: la nullità parziale delle clausole può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché i presupposti di fatto risultino documentati ex actis (con produzione del provvedimento Banca d’Italia). Tuttavia, l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. — che costituisce il principale effetto utile della declaratoria di nullità della clausola di deroga — ha natura di eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente sollevata dalla parte nel primo atto difensivo. La rilevabilità officiosa della nullità non sana l’eventuale tardività dell’eccezione di decadenza. Sul punto, anche il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5023 del 1° aprile 2026, ha confermato che l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. «costituisce eccezione in senso stretto e deve essere sollevata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, risultando altrimenti inammissibile se dedotta solo nella memoria di replica».
4.3. Eccezioni relative al rapporto di finanziamento sottostante
Il fideiussore può opporre a MCC, in quanto surrogato nei diritti della banca, le eccezioni che spettavano al debitore principale ai sensi dell’art. 1945 c.c. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che le eccezioni relative alla validità del finanziamento (tassi usurari, capitalizzazione, commissioni) devono essere indirizzate correttamente verso la banca finanziatrice, non verso MCC. Come affermato dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 2086 del 27 settembre 2024, le eccezioni relative al rapporto di finanziamento sottostante «risultano malamente indirizzate, in quanto sono fondate su rilievi che attengono esclusivamente ragioni riferibili alla banca finanziatrice», mentre MCC «nulla potrebbe dedurre ed eccepire circa aspetti riguardanti il rapporto di finanziamento».
La Cassazione ha inoltre escluso la continenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio sul credito restitutorio del Fondo e il giudizio sulla validità del contratto di mutuo originario, attesa la diversa natura dei crediti — pubblicistica il primo, privatistica il secondo (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5619 del 12 marzo 2026).
4.4. La transazione con il Fondo: il saldo e stralcio
La via transattiva resta percorribile quando ricorrono le condizioni previste dalla prassi del Fondo di Garanzia PMI, ma non si tratta di una concessione legata semplicemente alle difficoltà economiche dichiarate da chi deve restituire il denaro. MCC confronta la proposta con quanto recupererebbe attraverso la liquidazione giudiziale o l’escussione integrale della garanzia, e accoglie lo stralcio solo se quel raffronto gioca a suo favore: un’impresa con un patrimonio ancora capiente difficilmente vede approvata la richiesta, anche quando la crisi è reale.
Le Disposizioni Operative del Fondo fissano un limite che la trattativa non può aggirare: il pagamento proposto non può scendere sotto il 15% del debito complessivo garantito, salvo il caso in cui la transazione rientri in uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, dove operano soglie differenti (DM 3 ottobre 2022; Disposizioni Operative Fondo di Garanzia PMI).
La proposta transattiva non è presentata direttamente dal debitore o dal garante al Gestore, ma tramite la banca finanziatrice, che la carica attraverso la funzionalità dedicata del portale del Fondo nei termini stabiliti per la richiesta di escussione (entro diciotto mesi dall’evento di default per le operazioni ordinarie, ovvero entro nove mesi per le operazioni senza piano di ammortamento).
Resta, in ogni caso, una facoltà discrezionale del Fondo, non un diritto di chi ha contratto il debito. L’organo competente delibera entro trenta giorni dal ricevimento della proposta e comunica l’esito ai creditori garantiti nei dieci giorni lavorativi successivi: un procedimento rapido, una volta avviato, che però richiede una proposta già solida al momento della presentazione.
5. Conclusioni operative
Il quadro giurisprudenziale tracciato dalla Cassazione è indubbiamente restrittivo per i fideiussori: la legittimità della riscossione esattoriale senza titolo esecutivo giudiziale è principio consolidato, e l’estensione ai garanti è espressamente prevista dall’art. 8-bis D.L. 3/2015. Tuttavia, residuano spazi di difesa non trascurabili:
- la verifica immediata dei vizi formali della cartella e della sua notifica, da esperire nei termini perentori di venti giorni, con attenzione alla qualificazione dell’opposizione (atti esecutivi vs. esecuzione);
- l’accertamento della nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con i connessi effetti sulla decadenza ex art. 1957 c.c., curando la produzione in giudizio del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 e la tempestiva formulazione dell’eccezione di decadenza;
- la verifica del regime probatorio applicabile, distinguendo tra fideiussioni stipulate nel periodo scrutinato dalla Banca d’Italia (ottobre 2002 – maggio 2005) e quelle successive, per le quali l’onere probatorio a carico del fideiussore è sensibilmente più gravoso;
- la transazione con il Fondo, quando le condizioni economiche del garante la rendano praticabile.
Ogni valutazione richiede l’esame dei documenti del caso concreto: il contratto di finanziamento, la fideiussione, la cartella esattoriale e la relata di notifica. La strategia difensiva va calibrata sulle peculiarità della singola posizione, tenendo conto dei termini processuali e dell’orientamento giurisprudenziale della corte territoriale competente.
I contenuti di questo articolo hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale. Ogni caso richiede l’esame della documentazione specifica da parte di un legale di fiducia. Ricerca giurisprudenziale aggiornata al 2 luglio 2026.
Riferimenti normativi
- Art. 2, comma 100, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662 — Istituzione del Fondo di Garanzia PMI
- Art. 9, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 — Privilegio per crediti da restituzione di finanziamenti agevolati
- Art. 17, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 — Riscossione coattiva mediante ruolo
- Art. 8-bis, comma 3, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, conv. in L. 24 marzo 2015, n. 33 — Estensione del privilegio e della riscossione esattoriale ai terzi garanti
- Art. 1203 c.c. — Surrogazione legale
- Art. 1945 c.c. — Eccezioni opponibili dal fideiussore
- Art. 1957 c.c. — Scadenza dell’obbligazione principale
- Art. 617 c.p.c. — Forma dell’opposizione agli atti esecutivi
- Art. 615 c.p.c. — Forma dell’opposizione all’esecuzione
- Art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Notificazione della cartella di pagamento
- Provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 — Dichiarazione di nullità parziale dello schema ABI per fideiussione omnibus
Giurisprudenza di legittimità
- Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 41994 del 30 dicembre 2021 — Nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali
- Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 9657 del 10 aprile 2024 — Mutamento della causa del credito per effetto della surroga del Fondo
- Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 32148 del 12 dicembre 2024 — Natura pubblicistica del credito e privilegio ab origine
- Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 5786 del 4 marzo 2025 — Riscossione esattoriale senza titolo esecutivo
- Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 9678 del 13 aprile 2025 — Legittimità della riscossione esattoriale anche verso terzi garanti
- Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 17652 del 30 giugno 2025 — Consolidamento dell’orientamento
- Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5619 del 12 marzo 2026 — Estraneità del Fondo al rapporto banca-impresa; esclusione della continenza
- Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17437 del 2 giugno 2026 — Nullità parziale; onere di produzione del provvedimento Banca d’Italia; irrilevabilità d’ufficio dell’estensione ex art. 1419 c.c.
- Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14293 del 14 maggio 2026 — Distinzione tra surrogazione del garante pubblico e del fideiussore privato
Giurisprudenza di merito
- Trib. Savona, sent. n. 367 del 3 maggio 2024 — Surrogazione del Fondo e riscossione esattoriale
- Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 2086 del 27 settembre 2024 — Eccezioni sul finanziamento: corretta individuazione del contraddittore
- Trib. Trento, sent. n. 374 del 7 maggio 2025 — Nullità parziale clausole ABI con sostituzione della disciplina codicistica
- Trib. Roma, sent. n. 17930 del 22 dicembre 2025 — Nullità parziale fideiussione 2011 e decadenza ex art. 1957 c.c.
- Trib. Bari, sent. n. 333 del 13 gennaio 2026 — Notifica PEC: inapplicabilità dell’art. 149-bis c.p.c.
- Trib. Vallo della Lucania, sent. n. 271 del 30 marzo 2026 — Qualificazione dell’opposizione e termine di venti giorni
- Corte d’Appello di Venezia, sent. n. 55 del 12 gennaio 2026 — Onere probatorio del fideiussore per fideiussioni post-2005
- Trib. Roma, sent. n. 5023 del 1° aprile 2026 — Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. come eccezione in senso stretto
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