
Nel giro di pochi giorni, due giudici diversi — la Corte di Appello di Firenze e il Tribunale di Rieti — si sono pronunciati su casi riguardanti la stessa polizza: la «Signature Bond Plus» emessa da Hansard Europe Designated Activity Company, un prodotto unit linked che da anni è al centro di un ampio contenzioso in tutta Italia. Entrambe le decisioni confermano che i risparmiatori che hanno sottoscritto questo tipo di polizza dispongono di concreti argomenti giuridici per ottenere la restituzione di quanto versato, indipendentemente dal canale attraverso cui l’hanno acquistata.
Le due sentenze, tuttavia, seguono percorsi giuridici distinti che è importante comprendere: Firenze ha confermato una condanna per responsabilità risarcitoria, Rieti ha dichiarato la nullità del contratto. Due strade diverse, un’unica direzione.
Di cosa si tratta: il contesto
La «Signature Bond Plus» è una polizza a premio unico, presentata come prodotto assicurativo, il cui valore è interamente legato all’andamento di fondi collegati. A partire dal 2015 Hansard ha comunicato ai sottoscrittori la sospensione delle richieste di riscatto per illiquidità dei fondi sottostanti, lasciando molti risparmiatori italiani — spesso pensionati con profilo prudente — con capitali bloccati e, in diversi casi, di fatto azzerati.
Prima sentenza: Corte d’Appello di Firenze, n. 2410/2026
Con la sentenza n. 2410/2026 (pubblicata il 29/06/2026), la Corte di Appello di Firenze ha respinto integralmente l’appello di Hansard, confermando la condanna già pronunciata in primo grado dal Tribunale di Arezzo (sentenza n. 171/2023).
La polizza è un prodotto finanziario, non un’assicurazione
La Corte ha escluso la natura assicurativa della polizza, applicando i principi consolidati della Cassazione. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che nelle polizze unit linked:
«il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell’indennizzo alle tavole di mortalità in base all’età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d’un indennizzo che abbia una reale utilità per l’assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l’indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati; oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito; od ancora nel pagamento d’una maggiorazione irrisoria rispetto all’uno od all’altro.»
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 21022 del 26/07/2024)
Nel caso esaminato da Firenze, la compagnia si impegnava a pagare solo un +1% sul valore residuo del fondo in caso di morte — valore che poteva essere pari a zero. Un’alea «assolutamente residuale, tale da non consentire di qualificare il rapporto come di carattere assicurativo», scrive la Corte.
Il canale distributivo è irrilevante
La Corte ha escluso che la protezione dell’investitore possa dipendere da chi ha materialmente collocato la polizza. Come affermato dalla Cassazione:
«il canale distributivo è assolutamente neutro e irrilevante [ai fini del giudizio di responsabilità], perché la tutela del contraente si collega alla natura del prodotto finanziario e non al soggetto che fisicamente lo colloca.»
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 26079 del 10/07/2025)
L’emittente ha un dovere di informazione autonomo
Il passaggio forse più incisivo della motivazione richiama un principio affermato dalla Cassazione che va ben oltre il diritto dei mercati finanziari:
«Il dovere di parlar chiaro è pietra angolare del diritto dei contratti, si fonda sull’art. 1175 c.c. e prescinde dalla qualità soggettiva delle parti. Quel dovere grava incondizionatamente tanto sulla multinazionale dedita alle più raffinate operazioni finanziarie, quanto sul venditore di saponette.»
(Cass. Sez. 3, Sent. n. 34927 del 31/12/2025)
In applicazione di tali principi, la Corte ha confermato la responsabilità solidale di Hansard (50%), A1 Life/Asstop s.r.l. (25%) e IFB Italy (25%), con condanna alla restituzione del premio, rivalutazione e interessi.
Percorso giuridico: responsabilità risarcitoria per violazione degli obblighi informativi (artt. 1175, 1337, 1375 c.c. e artt. 21, 23 TUF).
Seconda sentenza: Tribunale di Rieti, n. 276/2026
A pochi giorni di distanza, il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 276/2026 (pubblicata il 02/07/2026), è giunto a un esito conforme ma seguendo un percorso diverso su un caso analogo — stessa polizza, stesso emittente, distribuita tramite un broker assicurativo (Health Italia S.p.A., già A1 Broker).
La nullità per mancanza del contratto quadro
Il giudice ha dichiarato la nullità dell’intero contratto per la mancanza di un valido contratto quadro ai sensi dell’art. 23 TUF. La motivazione si fonda su un principio recentemente ribadito dalla Cassazione:
«Non si prevede […] alcuna specifica esenzione per il caso della polizza in esame. Né sussiste alcuna incompatibilità logica o giuridica fra la forma scritta dei contratti relativi ai singoli investimenti finanziari, come nella specie la polizza «unit linked», e la necessità della forma scritta e della stessa previsione di un contratto quadro, visto che i due rapporti, intervenuti con diversi soggetti, hanno un differente contenuto, il primo in particolare dovendo contenere la concreta disciplina anche dei doveri e degli obblighi previsti dal precedente art. 21.»
E ancora:
«A nulla poi vale la considerazione per cui la polizza, per sua natura, costituisca uno strumento a premio unico, perché la previsione normativa […] non ha né può avere riguardo alla regolamentazione del singolo rapporto relativo al prodotto, ma a quello con l’intermediario e ad eventuali successivi investimenti con le stesse od altre tipologie di prodotti.»
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 19293 dell’11/06/2026)
Il Tribunale ha inoltre qualificato l’operatività di Hansard (che agiva tramite un Asset Manager con ampia discrezionalità) come una vera e propria gestione di portafoglio, che richiede un contratto quadro con contenuti ancora più dettagliati ai sensi dell’art. 38 del Regolamento Intermediari, del tutto assenti nella documentazione firmata dalla cliente.
La convalida non opera
Il giudice ha respinto la tesi difensiva secondo cui il riscatto parziale della polizza avrebbe «convalidato» il contratto: la convalida presuppone la consapevolezza del vizio, che nel caso di specie è maturata solo dopo la perdita del valore del fondo.
Percorso giuridico: nullità del contratto ex art. 23 TUF per mancata stipula del contratto quadro → obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c.
Esito: condanna in solido di Hansard ed Health Italia alla restituzione dell’intero premio versato (€ 150.000) oltre interessi legali.
Due strade, una direzione: perché la distinzione conta
Le due sentenze, pur convergendo nella tutela del risparmiatore, percorrono strade giuridiche diverse che hanno implicazioni pratiche rilevanti:
| Via Firenze (responsabilità) | Via Rieti (nullità) | |
|---|---|---|
| Fondamento | Artt. 1175, 1337, 1375 c.c.; artt. 21, 23 TUF | Art. 23 TUF; art. 38 Reg. Intermediari |
| Natura della tutela | Risarcimento del danno | Restituzione dell’indebito |
| Prescrizione applicabile | Quinquennale (resp. precontrattuale: art. 2947 c.c.) | Decennale (nullità: art. 1422 c.c.) |
| Onere probatorio | Prova del deficit informativo e del nesso causale | Prova della mancanza del contratto quadro |
| Legittimazione passiva | Emittente + intermediario (solidale) | Emittente (che ha incassato il premio) |
Questa distinzione ha ricadute concrete: un risparmiatore che ha sottoscritto la polizza più di cinque anni prima dell’azione giudiziaria potrebbe trovare nella via della nullità (Rieti) uno strumento più efficace, mentre chi ha elementi probatori solidi sul deficit informativo potrebbe percorrere la via risarcitoria (Firenze).
Perché queste due sentenze contano
Non sono pronunce isolate. Entrambe si inseriscono in un orientamento ormai consolidato della Cassazione, che il Tribunale di Rieti richiama espressamente citando anche numerose decisioni di merito conformi (Corte di Appello di Trieste, Tribunale di Roma, Corte di Appello di Salerno, altra sezione della Corte di Appello di Firenze).
Per chi ha sottoscritto una polizza unit linked Hansard (o prodotti assimilabili di altri emittenti) il messaggio pratico è triplice:
- Il canale di vendita non è una scusante. Che la polizza sia stata proposta da un funzionario di banca, da un promotore o da un broker assicurativo, le tutele restano applicabili.
- La legge offre più strade di tutela. A seconda della data di sottoscrizione, del canale distributivo, della documentazione disponibile e del tempo trascorso, si può scegliere il percorso più adatto al caso concreto.
- La mancanza di un vero contratto quadro e di una profilatura del rischio è un punto critico che può condurre fino alla nullità dell’intero contratto o alla condanna risarcitoria.
Cosa fare (e cosa non fare)
- Non presumere che sia troppo tardi. I termini di prescrizione vanno valutati caso per caso e differiscono a seconda del percorso scelto (quinquennale per la responsabilità, decennale per la nullità).
- Non accontentarsi di una liquidazione parziale proposta informalmente senza prima far verificare la documentazione originaria (scheda sintetica, condizioni generali, eventuale contratto quadro) da un legale.
- Conservare tutta la documentazione: proposta di polizza, condizioni generali, scheda sintetica, comunicazioni successive, estratti conto. Sono elementi essenziali per la valutazione del caso.
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Riferimenti essenziali
- Cass. Sez. 3, Ord. n. 21022 del 26/07/2024 — qualificazione polizze unit-linked
- Cass. Sez. 3, Ord. n. 26079 del 10/07/2025 — irrilevanza del canale distributivo
- Cass. Sez. 3, Sent. n. 34927 del 31/12/2025 — dovere di informazione dell’emittente
- Cass. Sez. 3, Ord. n. 19293 dell’11/06/2026 — nullità per mancanza contratto quadro
- Art. 23 TUF — Contratti relativi ai servizi di investimento



