Nullità nei Leasing immobiliari: Tribunale di Roma condanna la banca per 869mila euro

Nullità del contratto di leasing per indeterminatezza dei tassi: la sentenza del Tribunale di Roma del 23 giugno 2025

Introduzione

Il tema della trasparenza nei contratti bancari e finanziari continua a rappresentare uno dei terreni più delicati nel rapporto tra intermediari e clientela. Un recente caso deciso dal Tribunale di Roma, Sezione VIII Civile, con sentenza del 22 giugno 2025, offre un esempio concreto di come i giudici siano chiamati a intervenire per riequilibrare rapporti contrattuali che, a distanza di anni dalla stipula, si rivelano gravemente carenti sotto il profilo della determinatezza delle condizioni economiche.

I fatti della causa

La società attrice aveva stipulato con un primario istituto di credito un contratto di leasing immobiliare, con rata mensile e previsione di un tasso annuo nominale (TAN). Contestava in giudizio diversi profili di illegittimità:

  • Usura degli interessi
  • Nullità della clausola floor
  • Violazione dell’art. 117 TUB per mancata indicazione del tasso effettivo

La banca resisteva integralmente. L’attrice quantificava il danno in oltre 2 milioni di euro.

Le questioni giuridiche esaminate

1 Usura degli interessi

Il Tribunale ha escluso la fondatezza della doglianza di usura, osservando che la contestazione riguardava solo gli interessi moratori, mai applicati. L’art. 1815, co. 2, c.c. sancisce la nullità della sola clausola usuraria, non di tutte le pattuizioni. Inoltre era presente una clausola di salvaguardia che ricondurrebbe i tassi al di sotto della soglia, conforme a Cass. SS.UU. n. 19597/2020.

2 La clausola floor

Altro punto centrale era la contestazione del floor, ritenuto un derivato occulto. Il giudice ha chiarito che non si tratta di uno strumento derivato ma di una clausola accessoria del leasing, volta a garantire un rendimento minimo al concedente. La giurisprudenza costante (Trib. Trento 2017, Lanciano 2018) conferma la liceità della clausola.

3 Indeterminatezza dei tassi (art. 117 TUB)

Diverso l’esito della contestazione sulla violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1346 c.c. Il contratto indicava solo il TAN, senza piano di ammortamento né tasso effettivo di attualizzazione. Il cliente non era in grado di conoscere il costo reale. La clausola è stata quindi dichiarata nulla, con sostituzione dei tassi ex art. 117, co. 7, TUB.

Il ruolo della consulenza tecnica

Determinante la CTU contabile, che ha accertato come la sola indicazione del TAN producesse un costo effettivo superiore e indeterminabile. La consulente ha quantificato interessi indebitamente corrisposti in oltre 869mila euro, riconosciuti dal Tribunale come da restituire.

La decisione finale del Tribunale

Dispositivo della sentenza

Il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità delle clausole sul tasso di interesse convenzionale per violazione dell’art. 117 TUB, condannando la banca a restituire € 869.541,44 già versati, oltre alle somme successive.

Le altre domande (usura e floor) sono state rigettate. Spese compensate al 50%, con condanna della banca a € 21.500.

Riflessioni e implicazioni pratiche

Per le banche

Obbligo di indicare il tasso di leasing effettivo, il piano di ammortamento e ogni costo accessorio nei contratti.

Per imprese e privati

Possibilità di recuperare somme già versate e ridurre canoni futuri in caso di clausole nulle.

La sentenza conferma che la sola indicazione del TAN è insufficiente. In caso contrario, si applicano i tassi sostitutivi legali.

Conclusioni

La decisione del Tribunale di Roma ribadisce che la trasparenza è requisito essenziale. La nullità delle clausole oscure tutela il cliente e impone alle banche di rispettare pienamente le regole di chiarezza.

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