POLIZZE FINANZIARIE: I CLIENTI DEVONO ESSERE RISARCITI

14/09/20

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Il tribunale di Ivrea ha condannato la compagnia assicurativa Hansard e l’intermediario A1 Life a risarcire delle perdite provocate da polizze unit linked (La signature Bond Plus) sulle quali la cliente aveva perso tutto il capitale.

La sentenza n. 644 depositata il 17/8/2020 giunge al termine di una controversia che nasce dalla nota vicenda delle polizze assicurative a contenuto finanziario, che molto spesso nascondono propri prodotti altamente speculativi di cui i risparmiatori sono completamente ignari.

Il questo caso la cliente, una casalinga piemontese, come molti altri in italia, era stata indotta ad acquistare la polizza allettata dalla promessa di ottimi rendimenti, senza però essere consapevole degli altissimi rischi dei prodotti che stava sottoscrivendo.

Infatti, la polizza in questione, emessa da Hansard Europe, è composta da strumenti finanziari gestiti da Opportunity e Imperium Balanced, gestiti da Emerging Manager Platform Ltd che, in seguito a problemi di liquidità aveva cessato di eseguire le richieste di liquidazione degli attivi.

Il giudice di Ivrea ha richiamato inquadramento giuridico fornito dalla Suprema Corte nella sentenza 6319/2019 e Cass. 6061/2012)” secondo cui il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all’assicurato)”.

Esaminando le clausole contrattuali il giudice accerta la netta prevalenza della componente finanziaria rispetto a quella assicurativa e di conseguenza l’applicazione delle norme di protezione del cliente stabilite dalla normativa comunitaria, dal Testo Unico Finanziario dai regolamenti Consob

In conclusione il giudice condanna via solidale la Compagnia Hansard, in quanto emittente, sia l’intermediario A1 Life, al risarcimento del danno che consiste nella intero prezzo pagato per la polizza.

Infatti, ritiene il giudice che In ogni caso si ritiene che la percentuale di responsabilità gravante su A1 Life s.p.a. e Hansard debba essere stabilita in misura paritaria, perché da un lato l’intermediario assicurativo ha palesemente violato la know your customer rule e conseguentemente il dovere di astensione, ma non meno grave è la violazione dell’obbligo di protezione sorto in capo ad Hansard a seguito del “contatto sociale qualificato” instauratosi con la cliente (nel senso che, a fronte della prevalenza della componente finanziaria del prodotto – ovviamente ben nota all’impresa assicuratrice emittente – e della mancata “profilatura” dell’assicurata, Hansard avrebbe dovuto astenersi dal concludere il contratto esprimendo la propria accettazione).

La sentenza del Giudice di Ivrea conclude, per il momento, una delle numerose controversie riguardo alla vicenda delle polizze finanziarie che hanno come sottostante fondi comuni illiquidi. In particolare quelli gestiti da Emerging Manager Platform Ltd sono stati veicolati dalle polizze emesse dalla società irlandese Hansard, e altre dalla società Quantum Life Ltd (oggi Quantum Leben AG) con sede in Liechtenstein.

Gran parte di queste polizze sono state collocate attraverso A1Life e altri intermediari assicurativi, e i risparmiatori da tutta Italia , molti dei quali assistiti dall’ufficio legale di AECI Firenze, hanno dovuto attivare procedure giudiziarie per recuperare i propri risparmi.

Link e Ducumenti:
sentenza n. 644 depositata il 17/8/2020

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