I COSTI ASSICURATIVI NEL CALCOLO DELL’USURA

9/09/20

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La Corte di Cassazione civile con sentenza n. 17466/2020 ha confermato che il costo della polizza a garanzia del credito va inserito nel calcolo del TEG

La questione  riguarda il costo dell’assicurazione obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n. 180/1950 (in caso di morte, invalidità, infermità o di disoccupazione del debitore) per l’ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio.

Il premio dell’assicurazione, di cui è beneficiario l’intermediario, rientra nel calcolo del TEG da confrontare con tasso soglia di usura, nonostante che le  istruzioni della Banca d’Italia prevedevano, fino al 31.12.2009 che il calcolo del TEG contrattuali non dovesse tenere conto di tale onere.

La Cassazione, ha confermato che “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del creditoLa sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (Cass. Civ. n. 8806 del 05/04/217)”.

La Suprema Corte, inoltre, ha correttamente evidenziato che “le rilevazione della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell’art. 644 cod. pen.

In disparte va soggiunto che l’assicurazione obbligatoriamente prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario”.

Nel caso specifico il cliente aveva citato citato in giudizio convenne in giudizio l’intermediario chiedendo che venisse annullato per vizio del consenso un contratto di mutuo, attraverso era stato erogato un finanziamento, previa cessione del quinto dello stipendio, per avere scoperto solo dopo la stipula, a dispetto di quanto previamente assicurato dalla società mutuante, che oltre agli interessi, erano state addebitate significativi importi per commissioni cessionario”, per “commissioni agente/mediatore creditizio/altro intermediario/finanziario”  per “costi assicurativi”.

Con successiva citazione il medesimo cliente citava nuovamente in giudizio lo stesso intermediario chiedendo che, accertata la natura usuraria del tasso d’interesse applicato, fosse dichiarato non dovuto l’importo eccedente la somma mutuata, ovvero interessi oneri e commissioni.

Il Tribunale con due distinte sentenze, dichiarava non dovute le somme richieste esorbitanti il capitale mutuato accertata la misura usuraria del tasso.

La Corte di Appello, riuniti i procedimenti, ribaltava la decisione sul presupposto che l’attore avesse tardivamente dedotto la nullità della clausola concernente gli interessi

La Cassazione annulla la sentenza di appello in base al principio di diritto consolidato in punto di rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale, ovvero che il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Sez. U, n. 26242, 12/12/2014, Rv. 633509) e osservando che il rilievo “ex officio” di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.

Nel merito la Suprema Corte osserva che Sussiste l’usurarietà del praticato tasso poiché ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito

La decisione segue il consolidato orientamento riguardo all’inclusione delle spese assicurative nel TEG, (Cass. Civ. I sez. n. 8806/2017; Cass. Civ. Sez. I, n. 9298/2018;  Cass. 5160/2018;  Cass. 22458/2018 confermando  il principio di onnicomprensività fissato dall’art. 644 c.p., comma 3,  valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” e, dall’altra, che quando la polizza  è a garanzia del credito e a beneficio dell’intermediario, come certamente avviene nell’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 180/1950,vi è senz’altro il collegamento necessario per inserire il costo nel TEG.

Link e documenti:
Corte di Cassazione civile con sentenza n. 17466/2020

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