VOUCHER VOLI CANCELLATI: ANTITRUST INDAGA LE COMPAGNIE

25/09/20

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In seguito alle numerose segnalazioni di consumatori l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti nei confronti delle compagnie aeree Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling.

I procedimenti, PS11822-PS11830-PS11843-PS11865,  riguardano la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo in seguito cancellati dalle quattro compagnie a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi.

Il comunicato stampa dell’AGCM precisa che, adducendo come motivo della cancellazione l’emergenza per la pandemia, BluePanorama, Easyjet, Ryanair e Vueling hanno offerto, in alternativa allo spostamento del volo, soltanto l’erogazione di un voucher anziché il rimborso del prezzo del biglietto già pagato, in possibile violazione dei diritti dei passeggeri previsti dal Reg. (CE) n. 261/2004. Inoltre, le compagnie aeree non hanno informato i consumatori sui  diritti loro spettanti in caso di cancellazione.

A Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling viene anche contestato di aver predisposto un servizio di assistenza oneroso e carente sia in relazione ai tempi di attesa sia alle modalità di contatto messe a disposizione dei passeggeri, costretti ad utilizzare esclusivamente un numero telefonico a sovrapprezzo, difficilmente raggiungibile.

L’utilizzo dei voucher per il rimborso è previsto dalla legge solo limitatamente alla cancellazioni dovute alle restrizioni imposte nel periodo di emergenza coronavirus.

Le nuove disposizioni previste dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 art. 182 prevedono l’aumento del periodo di validità del voucher da 12 a 18 mesi.

Le compagnie aeree, per i contratti instaurati con effetto dall’11 marzo al 30 settembre 2020, che recedono entro il 31 luglio 2020 per motivi di emergenza sanitaria connessi al COVID-19, possono restituire l’importo del biglietto attraverso voucher senza che sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Inoltre il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario.

Decorsi i 18 mesi dalla data di emissione per voucher non usufruiti sarà corrisposto il rimborso dell’importo versato entro 14 giorni dalla scadenza.

A garanzia del rimborso, a termine del periodo di validità, ll comma 12-ter istituisce un fondo presso il  Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismoper l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher messi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. Le modalità e le misure dell’indennizzo stesso saranno definiti con regolamento adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione stessa.

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