Diffamazione online: cosa fare se sei stato offeso o querelato

Smartphone con un commento online anonimo e blocco di appunti per conservare le prove di una diffamazione

Dalla conservazione delle prove alla rimozione, dalla querela al risarcimento: gli strumenti di tutela di chi è stato offeso e le prime mosse di chi riceve una querela

Abstract — Un post, un commento, una recensione o un video possono danneggiare la reputazione di una persona o di una piccola attività con una rapidità difficile da controllare. Chi li subisce ha a disposizione più strumenti (conservazione delle prove, richiesta di rimozione, querela, azione civile, deindicizzazione), ciascuno con presupposti, tempi e finalità propri. Il contributo li illustra in chiave pratica, richiama le decisioni della Corte di cassazione verificate sul testo integrale, indica i punti in cui un errore o un ritardo possono compromettere la tutela, a partire dal termine di tre mesi per la querela, e dedica una parte a chi è invece la persona querelata. In chiusura, una sezione di domande e risposte. Parole chiave: diffamazione online · persona offesa · querela · rimozione dei contenuti · risarcimento del danno · persona querelata · deindicizzazione

1. Da dove si parte

Chi scopre un contenuto offensivo su di sé tende a reagire subito: risponde, chiede la cancellazione, scrive all’autore. È una reazione comprensibile, ma raramente è la più efficace. La tutela passa da una sequenza ordinata di scelte, e la prima riguarda le prove: ciò che oggi è visibile domani può non esserlo più. Gli strumenti disponibili sono diversi e non si escludono tra loro: la richiesta di rimozione al gestore della pagina o della piattaforma, la querela, l’azione risarcitoria, la richiesta di deindicizzazione o di aggiornamento quando sono coinvolti dati personali o notizie non più attuali. Nessuno opera in automatico. La scelta dipende dal contenuto, dal contesto, dalla diffusione e dalle conseguenze concretamente prodotte.

2. Quando un contenuto può essere diffamatorio

L’art. 595 del codice penale punisce chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. La pubblicazione su un social network può integrare l’aggravante dell’offesa recata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», perché la piattaforma rende il messaggio conoscibile a una pluralità di persone. La sola capacità di diffusione del mezzo, però, non basta. Vanno valutati il contenuto complessivo del messaggio, la sua effettiva offensività, il fatto che la persona sia individuabile, la comunicazione a più soggetti e l’assenza di un’interlocuzione diretta con l’offeso. La Corte di cassazione, Sezione V penale, con la sentenza n. 26838 del 2026, ha ritenuto configurabile l’aggravante anche per un profilo Facebook accessibile solo a contatti selezionati, valorizzando la possibilità che il contenuto sia ulteriormente condiviso. La stessa decisione ha esaminato la gravità delle espressioni, la loro riferibilità alla persona offesa e la reiterazione dei post. Va precisato che la Corte non ha confermato tutto: ha annullato con rinvio la sola parte relativa a una condizione di pubblicazione della sentenza (si veda il par. 9). Conviene ricordare anche l’altro lato: la critica, anche aspra, non è di per sé illecita. Il diritto di critica può comprendere giudizi soggettivi e toni polemici, purché ancorati a fatti, comportamenti o servizi realmente oggetto di contestazione (verità, pertinenza, continenza). Valutare se un contenuto stia da una parte o dall’altra di questo confine è il primo passaggio, e non sempre è immediato.

3. Primo passo: conservare le prove

La rapidità conta, ma prima di rispondere o di chiedere la rimozione occorre fissare il contenuto e il suo contesto. Se possibile:
  • screenshot completi del post, del commento o della pagina;
  • URL della pubblicazione e del profilo dell’autore;
  • nome dell’account, data e ora visibili;
  • commenti, condivisioni, reazioni e risposte;
  • eventuali versioni ripubblicate su altre pagine o piattaforme;
  • messaggi di chi ha segnalato il contenuto o lo ha ricevuto;
  • elementi che documentino le conseguenze professionali, commerciali o personali.
Uno screenshot isolato può non rappresentare tutto il contesto: è utile conservare la conversazione o la pagina per intero e annotare quando e da chi il contenuto è stato scoperto, e se nel frattempo è stato modificato o rimosso. La sentenza n. 26838/2026 mostra il rilievo che possono assumere gli screenshot allegati alla querela insieme agli accertamenti della polizia giudiziaria e alle dichiarazioni delle parti. La prova, comunque, si valuta nel suo insieme: provenienza del contenuto, identità dell’autore e permanenza online possono richiedere ulteriori accertamenti. Nei casi più gravi o a rischio di cancellazione può essere opportuno ricorrere a modalità di acquisizione che rafforzino autenticità e datazione; la scelta dipende dal caso.

4. La richiesta di rimozione

La richiesta può essere rivolta all’autore, al gestore della pagina, all’amministratore del gruppo o alla piattaforma che ospita il contenuto. Deve individuare con precisione il materiale contestato e spiegare perché è lesivo. È utile indicare l’URL esatto, il passaggio o l’immagine contestati, la persona cui il contenuto si riferisce, le ragioni per cui l’illiceità appare manifesta, la richiesta di rimozione o di disabilitazione dell’accesso e un recapito per la risposta. La richiesta non equivale a una sentenza e non obbliga automaticamente il gestore a rimuovere. Il gestore deve confrontarsi con la libertà di espressione e con le proprie regole di servizio. Una segnalazione precisa, tuttavia, consente di documentare quando il gestore è stato informato del contenuto e delle ragioni della contestazione; la sua efficacia dipende dalla specificità della comunicazione, dalla manifesta illiceità del contenuto e dal ruolo concretamente svolto dal destinatario. La Corte di cassazione, Sezione III civile, con l’ordinanza n. 17360 del 2025, ha affrontato la posizione di chi gestisce uno spazio in cui altri pubblicano commenti: non vi è un obbligo generale di controllo preventivo, ma quando il gestore viene a conoscenza di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’informazione, l’obbligo di attivarsi per la rimozione tempestiva può sorgere anche in assenza di un ordine di un’autorità. Occorre dunque distinguere tra chi ha creato o selezionato il contenuto, chi ospita commenti di terzi e l’autore del messaggio. Nel caso del blogger o del gestore di una pagina, conoscenza effettiva e mancata rimozione tempestiva possono assumere rilievo civile e, a determinate condizioni, anche penale (Cass. pen., Sez. V, n. 12546/2019). La responsabilità penale non deriva dalla sola titolarità tecnica della pagina o dalla possibilità di rimuovere il commento: richiede l’accertamento, nel caso concreto, della conoscenza del contenuto e della consapevole inerzia o adesione.

5. La querela e il termine di tre mesi

La diffamazione è normalmente procedibile a querela della persona offesa (art. 597 c.p.), da proporre, salvo diverse previsioni, entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto (art. 124 c.p.). È il punto sul quale un ritardo non si recupera. Online la data di pubblicazione non coincide necessariamente con quella in cui l’offeso ha avuto conoscenza del contenuto, e la prova di quel momento può dipendere dalle circostanze: la segnalazione ricevuta, la visualizzazione diretta, la comunicazione di colleghi o clienti. Per questo il termine non va calcolato «a occhio»: è prudente annotare la data della prima conoscenza certa, conservare il messaggio con cui il contenuto è stato segnalato e far valutare la vicenda tempestivamente. La data di decorrenza può essere controversa e non coincide necessariamente con la semplice data tecnica di pubblicazione: in caso di dubbio non è prudente attendere gli ultimi giorni del termine. La querela può essere presentata anche se il contenuto è stato nel frattempo cancellato, purché il fatto sia ricostruibile. La cancellazione, d’altra parte, non elimina necessariamente le copie, le condivisioni e le conseguenze già prodotte.

6. Che cosa può fare la persona offesa nel processo penale

Nel procedimento la persona offesa esercita i diritti che la legge le riconosce, tra cui quello di presentare memorie e di indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.). Se il procedimento prosegue, può valutare la costituzione di parte civile per chiedere il risarcimento nello stesso processo penale: serve una procura e un atto correttamente predisposto, e non coincide con la semplice presentazione della querela. Limitarsi alla querela, costituirsi parte civile o promuovere un’azione civile autonoma sono scelte diverse. Contano lo scopo che ci si prefigge, le prove disponibili, l’entità dei danni, i tempi del procedimento e l’eventuale necessità di ottenere anche misure di rimozione o di aggiornamento del contenuto.

7. Il risarcimento del danno

L’art. 2043 c.c. obbliga al risarcimento chi con fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto; il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.). La lesione della reputazione, però, non genera automaticamente una somma: il danno è un danno-conseguenza (Cass. Sez. Un. 26972/2008), va allegato e provato, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti. Possono pesare:
  • la gravità dell’addebito;
  • la diffusione e l’indicizzazione del contenuto;
  • la permanenza online e la reiterazione;
  • la posizione personale e professionale della vittima;
  • il numero e la qualità dei destinatari;
  • le ripercussioni su rapporti di lavoro, commerciali e sociali;
  • l’eventuale perdita di clienti, incarichi o opportunità;
  • la condotta successiva dell’autore o del gestore.
Il danno patrimoniale (clienti perduti, incarichi saltati) richiede la prova del pregiudizio economico e del nesso con la pubblicazione: non basta dimostrare che il contenuto era offensivo. Quando l’importo non è provabile con precisione, il giudice può liquidare in via equitativa (art. 1226 c.c.), ma la valutazione equitativa non esonera dal provare che il danno esiste e dal fornire elementi concreti per stimarlo. Per i criteri di prova e liquidazione del mancato guadagno si veda anche la guida sul lucro cessante del lavoratore autonomo.

8. Mediazione e soluzioni concordate

Chi intende agire in sede civile per una diffamazione commessa con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità deve, in linea generale, tentare prima la mediazione, condizione di procedibilità della domanda (art. 5 d.lgs. n. 28/2010). La mediazione non si applica all’azione civile esercitata nel processo penale e non impedisce, nei casi previsti, di chiedere provvedimenti urgenti o cautelari. Può servire a discutere non solo il risarcimento, ma anche la rimozione, l’aggiornamento, la pubblicazione di una rettifica o altre forme di riparazione, quando vi sia un margine concreto di accordo. Una richiesta di rimozione o di rettifica, in ogni caso, non dovrebbe contenere ammissioni inutili né rinunce premature ad altre tutele.

9. Rimozione, rettifica, pubblicazione della decisione

La rimozione è il rimedio più diretto quando il contenuto è ancora online e continua a produrre effetti, ma la cancellazione integrale non è sempre la soluzione giuridicamente appropriata. Se la notizia era originariamente lecita e poi è divenuta non aggiornata, vengono in rilievo l’aggiornamento, la rettifica o la deindicizzazione. Anche la pubblicazione della sentenza può avere una funzione riparatoria: il giudice può disporla quando costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale (art. 186 c.p.). Altra cosa è la pubblicazione imposta come condizione per ottenere la sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.): nella sentenza n. 26838/2026 la Cassazione ha annullato con rinvio proprio la parte in cui tale condizione era priva dell’indicazione del termine e delle modalità di adempimento. In entrambi i casi la misura, per essere effettiva, deve essere determinata nel suo contenuto.

10. Deindicizzazione e diritto all’oblio

La deindicizzazione non cancella il contenuto dal sito che lo ospita: impedisce, in determinati casi, che la pagina compaia nei risultati di una ricerca fatta con il nome della persona. La Cassazione ha chiarito che l’informazione può restare raggiungibile dal sito sorgente o con parole chiave diverse. La richiesta può essere presentata al motore di ricerca quando i dati sono trattati illecitamente, non sono più necessari o non risultano più attuali, tenendo conto del bilanciamento con la libertà di espressione e di informazione (art. 17 reg. UE 2016/679). Non è automatica: servono gli URL specifici e gli elementi per valutare la posizione dell’interessato e l’interesse pubblico alla permanenza del risultato. Una domanda generica, riferita a «tutti i risultati» della ricerca per nome, rischia di risultare indeterminata. Se la richiesta viene respinta o non ha risposta, l’interessato può valutare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 reg. UE 2016/679) o un ricorso giudiziario; a determinate condizioni è previsto anche il risarcimento del danno derivante dalla violazione della disciplina sui dati personali (art. 82). Sul tema si veda anche la guida sul diritto all’oblio.

11. Una sequenza pratica per chi è stato offeso

  1. Conservare il contenuto, con URL, data, ora e contesto, prima di chiedere la rimozione.
  2. Qualificare i fatti, distinguendo diffamazione, critica lecita, illecito civile e altre fattispecie.
  3. Documentare le conseguenze: comunicazioni, opportunità perse, reazioni di clienti o colleghi.
  4. Segnalare in modo circostanziato all’autore, al gestore o alla piattaforma, chiedendo rimozione o rettifica.
  5. Controllare il termine per la querela, che decorre dalla notizia del fatto.
  6. Valutare la tutela civile: mediazione, domanda risarcitoria, richiesta di rimozione o di pubblicazione.
  7. Considerare la deindicizzazione, se il problema riguarda risultati associati al nome o contenuti non più attuali.
La sequenza non è rigida. In presenza di minacce, reiterazione, campagne coordinate, contenuti sessualmente lesivi o rischio di ulteriore propagazione, può essere necessario valutare con particolare urgenza anche altri strumenti.

12. Se sei tu la persona querelata

Capita anche di trovarsi dall’altra parte: una recensione negativa, un commento polemico, un post di sfogo, e arriva una lettera di diffida o si viene a conoscenza della presentazione di una querela. Anche qui l’ordine delle mosse conta.
  • Non reagire d’impulso. Rispondere con nuovi post o contattare direttamente l’altra parte può aggravare la situazione e creare nuove prove contro di sé.
  • Conservare ciò che si è scritto, con il contesto in cui è stato scritto: la conversazione, il fatto che lo ha provocato, i documenti che dimostrano che quanto affermato è vero (fatture, contratti, comunicazioni, fotografie). Prima di cancellare o modificare un contenuto è bene chiedere un parere.
  • Misurare il testo sui tre criteri della critica: verità dei fatti riferiti, pertinenza rispetto a un interesse reale, continenza delle espressioni. Una critica severa ma documentata e misurata resta lecita; l’insulto gratuito o l’attacco alla persona no.
  • Non ignorare gli atti ricevuti. Avvisi e notifiche dell’autorità possono far decorrere termini processuali e richiedono una verifica tempestiva.
  • Valutare le strade a disposizione, che dipendono dal caso e dallo stato del procedimento: chiarimento o rettifica concordata, remissione della querela (che richiede una dichiarazione nelle forme di legge), eventuali condotte riparatorie, particolare tenuità del fatto, riti alternativi. Nessuna di queste possibilità è automatica: presupposti, termini ed effetti vanno verificati sull’atto ricevuto e sullo stato del procedimento. La tenuità del fatto, in particolare, è stata negata dalla Cassazione (sentenza n. 26838/2026) a chi aveva reiterato le offese con numerosi post.
Contano la gravità delle espressioni, il numero di messaggi, la diffusione, la presenza di precedenti e il comportamento successivo. Una difesa costruita presto, con le prove a posto, lascia più strade aperte di una difesa improvvisata a procedimento avanzato.

13. Dove trovare orientamento e assistenza

Chi subisce un’offesa online dispone spesso di elementi frammentari: uno screenshot, una segnalazione ricevuta, una recensione, una comunicazione di un cliente. Chi riceve una querela, dal canto suo, ha spesso in mano un atto che non è facile da leggere. In entrambi i casi il primo passo utile è mettere in ordine i documenti, capire quali sono giuridicamente rilevanti e guardare non solo alle parole usate ma anche alla platea raggiunta, all’identità dell’autore, alla permanenza del contenuto e alle conseguenze effettive. L’Ufficio legale A.E.C.I. Firenze offre orientamento e assistenza alle persone offese, per le azioni di tutela, e alle persone querelate, per la difesa nel procedimento penale. L’obiettivo non è avviare per forza un contenzioso, ma consentire una scelta informata e tempestiva. La consulenza iniziale è gratuita; l’eventuale assistenza successiva è valutata caso per caso.

14. Domande frequenti

Che cos’è la diffamazione online?

È l’offesa alla reputazione di una persona determinata, comunicata a più persone attraverso internet: un post, un commento, una recensione, un video, un messaggio in un gruppo. Il reato è previsto dall’art. 595 del codice penale; la pubblicazione sui social può integrare l’aggravante dell’offesa recata con un mezzo di pubblicità.

Che cosa si rischia per una diffamazione sui social?

Per la diffamazione semplice la legge prevede la reclusione fino a un anno o la multa; per l’offesa recata con un mezzo di pubblicità, come un social network, la pena è più alta (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro). Alla pena si aggiunge il risarcimento del danno alla persona offesa. La pena detentiva non è una conseguenza automatica e, secondo la giurisprudenza, è riservata ai casi di particolare gravità. L’esito concreto dipende dal singolo caso.

Entro quanto tempo si può fare querela?

Di regola entro tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto. Conviene annotare la data in cui si è scoperto il contenuto e non attendere l’ultimo momento.

Una recensione negativa è diffamazione?

Non di per sé. Una recensione che racconta fatti veri, pertinenti al servizio ricevuto e con toni misurati è esercizio del diritto di critica. Diventa rischiosa quando contiene fatti falsi, insulti gratuiti o attacchi alla persona anziché al servizio.

Basta che il profilo sia privato o visibile solo agli amici per non rischiare?

No. Nella sentenza n. 26838/2026 la Corte di cassazione ha ritenuto configurabile l’aggravante anche per un profilo Facebook accessibile solo a contatti selezionati, perché il contenuto può essere ulteriormente condiviso.

Come si dimostra una diffamazione online?

Servono screenshot completi, URL, data e ora, nome dell’account, commenti e condivisioni, messaggi di chi ha segnalato il contenuto e documenti sulle conseguenze subite. Nei casi più gravi può essere opportuna un’acquisizione con modalità che ne rafforzino autenticità e datazione.

Come si ottiene la rimozione di un contenuto diffamatorio?

Con una richiesta circostanziata all’autore, al gestore della pagina o del gruppo o alla piattaforma, indicando URL e passaggi contestati. Il gestore non è obbligato a rimuovere in automatico, ma, se viene a conoscenza di fatti che rendono manifesta l’illiceità, può avere l’obbligo di attivarsi tempestivamente (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17360/2025).

Quanto si può ottenere di risarcimento?

Non esiste una cifra automatica. Il danno alla reputazione va provato, anche con presunzioni, e il giudice può liquidarlo in via equitativa. Pesano gravità dell’offesa, diffusione, permanenza online, posizione della persona offesa e conseguenze documentate.

Il gestore di una pagina o di un blog risponde dei commenti degli utenti?

Non c’è un obbligo generale di controllo preventivo, ma se il gestore viene a conoscenza di un commento manifestamente illecito e non lo rimuove tempestivamente può rispondere. Contano la conoscenza effettiva e la tempestività dell’intervento.

Cosa devo fare se ricevo una querela per un post o una recensione?

Non cancellare né rispondere d’impulso, conservare il contenuto e i documenti che provano ciò che si è scritto, non lasciare scadere i termini degli atti ricevuti e farsi consigliare presto sulla strada più adatta: chiarimento, rettifica, remissione della querela, difesa nel procedimento.

Serve un avvocato per fare querela?

La querela può essere presentata anche personalmente. Un avvocato serve per la costituzione di parte civile, per l’azione civile e, in generale, per impostare una strategia che tenga insieme prove, termini e rimedi.

Che cos’è la deindicizzazione?

È la richiesta al motore di ricerca di non associare una pagina al nome della persona nei risultati. Non cancella il contenuto dal sito d’origine e non è automatica: servono gli URL specifici e le ragioni della richiesta.

L’Ufficio legale A.E.C.I. Firenze assiste chi è stato offeso e chi è stato querelato?

Sì. Offre orientamento e assistenza sia a chi subisce l’offesa, per le azioni di tutela, sia a chi riceve una querela, per la difesa nel procedimento penale. La consulenza iniziale è gratuita.

15. Rilievi conclusivi

La tutela contro la diffamazione online non si esaurisce nella querela e non coincide necessariamente con il risarcimento. A seconda del caso può comprendere la conservazione delle prove, la rimozione, la richiesta al gestore, la rettifica, la mediazione, la costituzione di parte civile, l’azione civile e la deindicizzazione. Per chi è querelato, la difesa comincia dalle prove e dai termini, non dall’ultimo momento. Gli errori da evitare sono due, opposti: reagire d’impulso senza preservare le prove, oppure lasciar passare il tempo mentre il contenuto circola e i termini scorrono.  
  Hai subìto offese online o hai ricevuto una querela? Descrivi il tuo caso: l’Ufficio legale A.E.C.I. Firenze valuterà con te documenti e strade percorribili. La consulenza iniziale è gratuita. A cura dell’Ufficio legale A.E.C.I. Firenze. Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale sul singolo caso.

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