
Quando un incidente stradale, un infortunio sul lavoro o un errore medico lasciano postumi permanenti di una certa gravità, si entra nel campo delle cosiddette lesioni macropermanenti. È una soglia che determina quale tabella di calcolo si applica e, di fatto, quanto vale economicamente il danno subito. Dal marzo 2025 il quadro applicativo è stato significativamente modificato dal D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (TUN). Successivamente, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul tema dell’ambito applicativo, con una pronuncia destinata a incidere su migliaia di controversie.
In questa guida spieghiamo cos’è il danno biologico macropermanente, quali tabelle trovano applicazione allo stato attuale e perché — prima di accettare una proposta di liquidazione — è opportuno sottoporla a una valutazione indipendente.
Cos’è il danno biologico macropermanente
Il danno biologico è definito dall’art. 138, comma 2, lett. a), del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) come «la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».
Quando i postumi permanenti superano il 9% di invalidità si parla di lesioni macropermanenti (o, nella terminologia normativa, di «lesioni di non lieve entità»), la cui disciplina è dettata dall’art. 138 CAP. Sotto tale soglia operano invece le regole delle micropermanenti di cui all’art. 139 CAP. La tabella unica nazionale è strutturata per i postumi di grado pari o superiore alla soglia prevista dalla disciplina di riferimento, che l’art. 138, comma 1, lett. a), fissa tra 10 e 100 punti di invalidità.
La Tabella Unica Nazionale e il D.P.R. 12/2025
Per quasi vent’anni l’art. 138 è rimasto una norma priva di decreto attuativo. I tribunali hanno colmato il vuoto applicando in via equitativa le Tabelle del Tribunale di Milano, elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile e aggiornate periodicamente, divenute nel tempo il parametro di riferimento su tutto il territorio nazionale.
Il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in vigore dal 5 marzo 2025, ha modificato sensibilmente lo scenario. L’art. 1 del decreto adotta per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità:
- le tavole dei coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per danno biologico e morale (Allegato I);
- la tabella del danno biologico (Allegato II, tabella 1);
- la tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, articolata nei valori minimo, medio e massimo (Allegato II, tabella 2).
Sul piano dell’applicazione diretta, la TUN riguarda due ambiti: i sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti e quelli derivanti da responsabilità sanitaria, per effetto del rinvio operato dall’art. 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco).
Quanto all’efficacia temporale, la disciplina transitoria dettata dall’art. 5 del D.P.R. 12/2025 stabilisce che «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore», ossia dal 5 marzo 2025. L’interpretazione di questa disposizione ha dato luogo a un significativo contenzioso, sul quale è intervenuta la giurisprudenza di legittimità.
L’intervento della Cassazione: la sentenza n. 8630 del 2026
La portata applicativa della riforma è stata affrontata dalla Corte di Cassazione civile, Sezione III, con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 2025.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
«La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria, potendo il giudice discostarsene nel caso concreto, eventualmente applicando una tabella ‘pretoria’, solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.»
Secondo questa lettura, ne deriverebbe che:
- la TUN potrebbe essere utilizzata in via indiretta per la generalità dei danni biologici macropermanenti, anche al di fuori della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria (infortuni sul lavoro, cadute, aggressioni, altri illeciti civili);
- la TUN potrebbe trovare applicazione anche per sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025, superando la stretta lettera dell’art. 5 del D.P.R. 12/2025;
- le Tabelle di Milano e altre tabelle pretorie resterebbero utilizzabili nei casi in cui il giudice, con motivazione specifica, ritenga di discostarsi dal parametro della TUN in presenza di «circostanze del tutto peculiari».
L’orientamento è stato recepito da una parte della giurisprudenza di merito: il Tribunale di Venezia, sent. 1524/2026, ha applicato la TUN anche in un caso in cui entrambe le parti ne avevano escluso l’utilizzo; il Tribunale di Nola, sent. 2900/2026, l’ha applicata a un caso di tentato omicidio, e il Tribunale di Napoli Nord, sent. 1594/2026, a un sinistro con veicolo a targa estera anteriore al 2025.
Resta una giurisprudenza di segno contrario — tra cui Trib. Firenze, sent. 3708/2025 e Trib. Firenze, sent. 660/2026 — che esclude l’applicazione della TUN ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025. Il dibattito giurisprudenziale non può dirsi del tutto composto, sebbene la pronuncia ex art. 363-bis c.p.c. costituisca un punto di riferimento difficilmente eludibile.
Danno biologico, danno morale e personalizzazione
La TUN innova anche nella struttura del risarcimento. Essa prevede (Allegato II, tabella 2) che il danno biologico sia già comprensivo del danno morale, con valori articolati in tre fasce: minimo, medio e massimo. Si tratta di una differenza significativa rispetto alle Tabelle di Milano, che a partire dall’edizione 2021 distinguono tra «punto leggero» (solo danno biologico dinamico-relazionale) e «punto pesante» (comprensivo della sofferenza morale), con onere di allegazione e prova a carico del danneggiato per accedere al punto pesante. La TUN semplifica questo meccanismo incorporando il danno morale già nel valore tabellare.
Quanto alla personalizzazione, l’art. 138, comma 3, CAP prevede che, qualora la menomazione accertata incida «in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati», il giudice possa aumentare il risarcimento fino al 30 per cento. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. III, ord. 21062/2024; Cass. Civ. Sez. III, ord. 1492/2026) ha precisato che la personalizzazione:
- riguarda esclusivamente il danno biologico, non il danno morale (che è componente autonoma);
- richiede «circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età»;
- esige una «motivazione analitica e non stereotipata» da parte del giudice.
Non costituiscono circostanze eccezionali le ripercussioni ordinarie (sul piano estetico, lavorativo, relazionale) già assorbite dal valore tabellare corrispondente al grado di invalidità.
Un esempio orientativo
Il valore economico del punto di invalidità cresce in modo più che proporzionale all’aumentare della percentuale. Nella TUN, il valore base del 10° punto — soglia di ingresso della tabella — è pari, per il 2026, a circa 2.656 euro prima dell’applicazione dei coefficienti di età e dell’eventuale personalizzazione (cfr. Trib. Catanzaro, sent. 530/2026). Rispetto alle Tabelle di Milano, il valore di partenza può risultare diverso per effetto della diversa struttura di calcolo, in particolare per il differente trattamento della componente morale.
I valori indicati hanno funzione meramente orientativa e non sostituiscono il calcolo caso per caso, che va sempre effettuato tenendo conto di età del danneggiato, percentuale di invalidità accertata, e circostanze che giustificano un aumento personalizzato.
Strumenti di stima: limiti e cautele
Esistono diversi calcolatori online del danno biologico che applicano le tabelle ufficiali per fornire una prima stima orientativa. Sono strumenti utili per farsi un’idea di massima, ma nessuna stima automatica sostituisce una valutazione medico-legale del caso concreto. Un algoritmo non può valutare preesistenze, concause, né le circostanze specifiche che giustificano la personalizzazione del risarcimento. La corretta individuazione della tabella applicabile richiede una valutazione tecnica, spesso affidata a un professionista, specie quando la causa del danno non è immediatamente inquadrabile in una delle categorie previste dalla legge.
Perché serve una valutazione indipendente prima di accettare la liquidazione
Chi subisce una lesione macropermanente si trova spesso a ricevere un’offerta di liquidazione dalla compagnia assicurativa. È naturale che l’offerta risenta dell’interesse della parte che la formula. Per questo, prima di firmare qualsiasi accordo, è opportuno:
- far verificare la congruità dell’offerta da un professionista che non abbia rapporti con la compagnia;
- accertare quale tabella si applichi (TUN diretta, TUN indiretta, o — nelle residue ipotesi in cui il giudice motivi circostanze peculiari — Tabelle di Milano), perché la differenza può essere significativa;
- valutare gli elementi per la personalizzazione del risarcimento, che richiedono allegazione tempestiva e documentazione adeguata.
Esistono associazioni di consumatori e sportelli legali che offrono una prima valutazione gratuita e indipendente: uno strumento utile per orientarsi prima di decidere se e come agire.
Cosa fare in concreto
- Conserva tutta la documentazione medica: referti, verbali di pronto soccorso, cartelle cliniche, eventuali perizie già svolte.
- Non firmare né accettare proposte di liquidazione dell’assicurazione prima di una valutazione indipendente.
- Verifica con un legale quale tabella si applichi al tuo caso — la giurisprudenza più recente propende per un’applicazione generalizzata della TUN, ma permangono orientamenti difformi che vanno valutati caso per caso.
- Documenta tutti gli aspetti della tua vita quotidiana su cui la lesione ha inciso in modo specifico: sono gli elementi che possono giustificare la personalizzazione del risarcimento.
Questo articolo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce una consulenza legale personalizzata. La materia è in evoluzione: il quadro descritto riflette lo stato della giurisprudenza al 14 luglio 2026.



