CONTRATTI SWAP: L’ASIMMETRIA INFORMATIVA E’ MOTIVO DI RESPONSABILITA’

4/07/19

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Il tribunale di Roma con sentenza 3632/2019  ha risolto in senso favorevole al privato investitore la questione della responsabilità per le omissioni informative da parte della banca e le perdite sopportate in un contratto di swap e nonostante la dichiarazione dell’investitore di possedere un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia di strumenti.

Il giudice ha infatti  valutatio tale dichiarazione come una mera presunzione semplice, ben superabile con l’allegazione di elementi di segno contrario e tali da privare di efficacia  la medesima autocertificazione.

Infatti per loro natura i contratti swap sono negozi  asimmetrici, altamente speculativi,  in cui la minor forza conoscitiva di una parte contrattuale rispetto all’altra rende debole il soggetto investitore rispetto all’intermediario.

Per ricevere piena tutela l’investitore riceve deve essere messo nella condizione sul piano informativo di aderire con consapevolezza allo scopo verso cui il negozio tende. Gli scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi devono essere definiti e conosciuti ex ante con certezza.

Ritiene il tribunale di Roma che questa categoria contrattuale rientra indubbiamente nel genere dei c.d. contratti asimmetrici, in cui si obiettivizza la minor forza conoscitiva di una parte contrattuale rispetto all’altra dal punto di vista delle operazioni che verranno poste in essere; Solo questo è l’elemento che rende “debole” il soggetto “cliente” o “investitore”rispetto all’intermediario e non per la posizione in cui versa la parte, necessitata a subire la contrattazione unilateralmente predisposta come accade nei veri e propri contratti dei consumatori, perciò solo in questo senso, cioè per una posizione di debolezza, qui solo conoscitiva, solo in parte, quindi, assimilabile alla categoria “protetta” dei consumatori.

Si tratta, in realtà di operazioni connotate non dal comune operare dei noti traffici commerciali, non, quindi, nell’ambito dei classici contratti del commercio, ma di categorie negoziali contraddistinte dal convergere di una pluralità di fattori di tipo economico-matematico che risentono dell’andamento del mondo finanziario e, dunque, anche, della politica internazionale. Sotto tale aspetto in nulla risalta se si tratta di operazione di copertura o speculativa poiché questo rappresenta solo lo scopo in virtù del quale l’investitore si determina alla scelta contrattuale, scopo che incide solo per la minore tenacia tecnica dell’investimento, connotato, quando non sia puramente speculativo, dalla cautela che si oggettivizza nel contenimento dei tipi merceologici alla fonte e dei titoli su cui l’intermediario dovrà indirizzare la ricerca delle operazioni per il conseguimento dei risultati.

Link e documenti:

Sentenza tribunale di roma 3632/2019


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