CENTRALE RISCHI E CRIF: IL DANNO DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE

20/02/18

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L’aumento del numero dei contenziosi tra le banche e ha determinato negli ultimi anni diverse  problematiche riguardo la legittimità della segnalazione nei sistemi di valutazione del merito creditizio, (Banca D’Italia, CRIF,  EXPERIAN, CTC, CERVED e altre ancora).  Il Tribunale di Paola, con la recente sentenza 10 febbraio 2018, al termine di un giudizio in cui l’azienda aveva proposto azione per l’accertamento negativo del debito, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale, la commissione di massimo scoperto e gli interessi ultralegali, ha stabilito che  in pendenza di un giudizio di accertamento su saldo di c/c bancario, la Banca è tenuta a comunicare alla Centrale rischi della Banca d'Italia che il credito è "in contestazione". In difetto, consegue la lesione del diritto all'immagine e alla reputazione del soggetto segnalato e il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
La segnalazione negativa, infatti, può provocare pericolose conseguenze sulla liquidità anche perché comporta l’impossibilità di accedere al credito con altri istituti. 
E’ necessaria pertanto, da parte delle banche, estrema attenzione nell’oprerare le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia.
I casi più ricorrenti di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi e nelle banche dati dei sistemi di informazione creditizia sono  riconducibili normalmente  a tre tipi: 
Il primo è rappresentato dalla segnalazione eseguita in mancanza del dovuto preavviso al cliente persona fisica, atteso che l’onere di dimostrare l’avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario.
L’invio a mezzo posta ordinaria di tale preavviso, infatti, non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio qualora il cliente contesti di averlo mai ricevuto, ragion per cui in pratica l’intermediario sarà tenuto a recapitare al proprio cliente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La predetta informativa risulta essenziale in quanto  risponde soprattutto all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo.
Pertanto, anche alla luce del chiaro dato normativo sopra citato, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l’intermediario debba, a pena di illegittimità della segnalazione, avvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (v. tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).
Il secondo motivo di illegittimità della segnalazione in CR o nei SIC, molto frequente nella realtà pratica, consiste nell’errata valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto segnalato. Il soggetto intermediario del credito prima di disporre la segnalazione dovrà esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente non potendo essa scaturire dall’inadempimento di un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.
In particolare, il credito può essere considerato in sofferenza soltanto qualora sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in una situazione di "grave e non transitoria difficoltà economica " (Cass. Civ. n. 23093/2013; Cass. Civ. n. 7958/2009; Cass. Civ. n. 21428/2007). 
Sul punto il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2276/2012,  ha avuto modo di chiarire che “[..] l’istituto di credito ha senz’altro l’obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione […]”. 
La terza fattispecie riguarda il caso della segnalazione inizialmente legittima che, a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e l’intermediario, non sia mai stata aggiornata dall’istituto di credito stesso.
Ebbene, in tale casistica, il cliente avrà pieno diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro, nonché il ristoro dell’eventuale risarcimento del danno cagionato dal tardivo adempimento della banca (v. decisione ABF Napoli n. 6484 del 1° settembre 2015; ABF Napoli n. 6899 del 10 settembre 2015). Un ragionamento analogo, peraltro, troverà applicazione anche nel caso in cui venga accertato giudizialmente un credito di misura inferiore a quello preteso dall’intermediario, il quale, anche in tal caso, sarà obbligato ad aggiornare la banca dati ove è avvenuta la segnalazione indicando la corretta entità del proprio credito.


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