Polizze Hansard il Tribunale di Tivoli conferma l’orientamento giurisprudenziale sulla nullità

Con la sentenza n. 4236/2022 depositata il 27 giugno 2025, il Tribunale ordinario di Tivoli ha dichiarato la nullità di due contratti di assicurazione unit linked sottoscritti da un risparmiatore tramite la compagnia irlandese Hansard Europe DAC.

Il giudice, accogliendo integralmente le domande proposte dal legale dell’Associazione Europea Consumatori Indipendenti – sede di Firenze (AECI Firenze), ha qualificato i prodotti “La Signature Bond Plus” non come autentiche assicurazioni sulla vita bensì come strumenti finanziari camuffati. Per tale ragione, Hansard è stata condannata a restituire oltre 58 mila euro al cliente, oltre interessi legali, mentre sono state respinte le eccezioni di prescrizione e manleva sollevate dalla compagnia.

Perché le unit linked non sono vere assicurazioni

Le polizze unit linked appartengono al ramo III vita e presentano una forte componente finanziaria: la prestazione dipende dall’andamento di fondi interni o di organismi di investimento collettivo. La Consob le classifica tra i “prodotti finanziario‑assicurativi” e chiarisce che, a differenza delle tradizionali polizze vita, non offrono garanzie di restituzione del capitale.

Importante: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10333/2018, ha affermato che tali strumenti, quando non garantiscono la restituzione del capitale alla scadenza, devono essere qualificati come investimenti finanziari e non come assicurazioni.

Nel caso Hansard, la copertura assicurativa in caso di decesso era limitata al 101% del valore delle quote del fondo: un beneficio del tutto trascurabile che non trasferisce il rischio demografico all’assicuratore. La Cassazione ha ribadito che il semplice pagamento di una somma in caso di morte non è sufficiente a trasformare un contratto di investimento in un’assicurazione sulla vita; occorre che l’assicuratore assuma un reale rischio demografico basato su criteri statistici.

Nel contratto esaminato dal Tribunale di Tivoli, invece, l’intero rischio finanziario ricadeva sul cliente e non era prevista alcuna garanzia di restituzione dei premi versati.

L'applicazione del Testo Unico della Finanza

Hansard sosteneva che le polizze, essendo commercializzate da broker assicurativi vigilati da IVASS, non dovessero soggiacere alla disciplina del Testo Unico della Finanza (TUF). Il giudice ha respinto questa tesi richiamando l’art. 25‑bis TUF.

Tale norma, introdotta dalla legge 262/2005, estende le regole di comportamento previste dagli artt. 21 e 23 TUF (diligenza, correttezza, trasparenza e forma scritta del contratto) anche alla distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Come sottolineato dalla Corte d’Appello di Roma in un precedente contenzioso, la tutela del consumatore non può variare in base a chi distribuisce il prodotto; pertanto la disciplina finanziaria si applica anche quando l’intermediario è un broker assicurativo.

Contratto quadro e nullità per difetto di forma

Il Tribunale di Tivoli ha rilevato che le polizze Hansard erano state sottoscritte tramite una proposta generica priva degli elementi essenziali e che non esisteva alcun contratto quadro scritto. L’art. 23 TUF richiede la forma scritta ad substantiam per i contratti relativi a servizi di investimento; la giurisprudenza di legittimità chiarisce che tale requisito tutela l’investitore e rende nullo il contratto se la forma scritta manca del tutto.

La mancanza di un contratto quadro e di un’indicazione chiara del profilo di rischio e della strategia d’investimento ha quindi comportato la nullità radicale delle polizze.

Violazione degli obblighi di profilazione e adeguatezza

Un altro profilo di illegittimità riguarda la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza previsti dall’art. 21 TUF e dalle norme MIFID. Prima di effettuare operazioni d’investimento, l’intermediario deve acquisire notizie sulla esperienza del cliente, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la propensione al rischio e astenersi dal proporre prodotti non adeguati.

Nel caso Hansard non era stato somministrato alcun questionario MIFID né era stata effettuata una valutazione dell’adeguatezza; i fondi sottostanti risultavano complessi e non adatti al profilo del consumatore.

La Cassazione, nella già citata ordinanza, ha rimarcato che l’intermediario deve fornire con chiarezza tutte le informazioni sulla natura e sui rischi dell’operazione e segnalare l’eventuale inadeguatezza; l’inosservanza di tali obblighi può comportare la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme versate.

La sentenza di Tivoli e il risarcimento

Accertata la natura finanziaria delle polizze e la violazione delle norme di tutela, il giudice ha condannato Hansard Europe DAC a restituire 58.575,00 euro al consumatore, oltre interessi legali.

È stata respinta l’eccezione di prescrizione: trattandosi di nullità, si applica il termine decennale. Sono state respinte anche le richieste di manleva avanzate da Hansard nei confronti dei broker coinvolti, ritenendo che la responsabilità ricada interamente sulla compagnia emittente.

Un precedente con valore sistemico

La pronuncia del Tribunale di Tivoli si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato. Già nel 2018 la Cassazione aveva inquadrato le polizze unit linked come investimenti speculativi; le Corti di appello di Roma, Arezzo e Ancona hanno dichiarato la nullità di analoghe polizze Hansard per violazione del TUF e delle regole MIFID.

L’importanza della sentenza di Tivoli risiede nella sua portata sistemica: rafforza l’orientamento secondo cui i prodotti unit linked, quando manca la garanzia di capitale, devono essere trattati come strumenti finanziari e non come assicurazioni, con l’obbligo per l’intermediario di rispettare la disciplina finanziaria e gli standard di trasparenza.

Cosa deve sapere il consumatore

  • ✓ Comprendere il rischio: le polizze unit linked sono legate al valore di fondi spesso complessi; il rendimento non è garantito e il rischio di perdita del capitale è elevato.
  • ✓ Verificare la copertura: un indennizzo pari al 101% del valore delle quote in caso di decesso non trasferisce il rischio demografico all’assicuratore.
  • ✓ Controllare la documentazione: deve esistere un contratto quadro scritto e deve essere somministrato un questionario sulla propria esperienza e propensione al rischio.
  • ✓ Esigere trasparenza: l’intermediario deve spiegare le caratteristiche del prodotto, i costi, i rischi e l’adeguatezza rispetto al profilo del cliente.

L'impegno di AECI Firenze per la tutela dei consumatori

AECI Firenze continua a tutelare i consumatori coinvolti in controversie finanziarie e assicurative. L’Ufficio legale offre valutazioni gratuite per gli investitori che hanno sottoscritto polizze Hansard o altri prodotti unit linked e intende promuovere azioni di ripetizione dell’indebito per recuperare le somme perdute.

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Tag: polizze unit linked Hansard, nullità polizza, Tribunale di Tivoli, TUF, prodotti finanziario-assicurativi, tutela consumatori, AECI Firenze, rimborso assicurazione, sentenza 2025

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