Polizze Hansard: Le responsabilità della Gestione nelle ultime sentenze

27/11/23

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La vicenda delle polizze Hansard si arricchisce di recenti sentenze che hanno condannato la compagnia Irlandese a risarcire i clienti per il dissesto dei prodotti unit-linked  denominati Signature Bond Plus. Le sentenze esaminano diversi  profili di responsabilità per la gestione inadeguata delle polizze, la mancanza di trasparenza informativa e l’assenza di vigilanza.

 

Tribunale di Frosinone (Sentenza n. 1142 del 22 novembre 2023

La Sentenza mette in luce come l’attrice non abbia valutato adeguatamente i rischi di un determinato tipo di investimento sulla base esclusiva della documentazione contrattuale fornita. Non emerge che l’attrice avesse una propensione elevata al rischio, tale da far presupporre la sua accettazione di investimenti ad alto rischio proposti unilateralmente dall’Asset Manager.

Un punto cruciale è che l’investimento nel fondo Go Global Opportunity, deciso da Novium e permesso da Hansard, non era chiaramente indicato nella documentazione contrattuale di polizza. Quest’ultima indicava come attivi del Fondo Personale i “Fondi comuni di investimento armonizzati”, a differenza del fondo in questione.

Pertanto, la sentenza conclude che ci siano stati colpe ed inadempimenti concorrenti da parte di Hansard e Novium, che hanno causato un danno all’attrice, corrispondente alla perdita di valore del premio investito, è ritenuto non prescritto, in quanto la prescrizione decorre dalla manifestazione esteriore del danno, ovvero dalla scoperta dell’azzeramento del valore della polizza o dalle prime comunicazioni di Hansard sull’illiquidità degli attivi investiti.

Tribunale di Bergamo (Sentenza N. 2435 del 13 Novembre 2023)

La sentenza n. 2435, pubblicata il 13 novembre 2023 dal Tribunale di Bergamo, giudice d,ssa Silvia Russo, ha determinato la responsabilità congiunta di Hansard, IFB Italy S.r.l. e A1 Life S.p.a. riguardo la fornitura di informazioni sull’Asset Manager e la natura degli investimenti nelle polizze assicurative. La sentenza si focalizza sulle norme del Codice delle Assicurazioni Private, in particolare sugli articoli 120 e 183, e sul Regolamento ISVAP n. 35 del 2010, che impongono specifici doveri informativi e di correttezza agli intermediari e alle compagnie di assicurazione. Nel caso specifico, la corte ha rilevato che l’intermediario IFB Italy S.r.l., operando attraverso un subagente di A1 Life S.p.a., non ha valutato adeguatamente il profilo di rischio di una pensionata con un reddito annuo di circa 20.000 euro, proponendole un prodotto assicurativo altamente speculativo e inappropriato. È stato inoltre constatato che Hansard non ha fornito informazioni chiare e comprensibili sulla polizza e sulle politiche di investimento dell’Asset Manager. Il Tribunale ha sottolineato la violazione da parte di Hansard delle condizioni generali di polizza, che impone l’obbligo di una due diligence sull’Asset Manager, e ha criticato la scarsa chiarezza delle informazioni fornite e la difficoltà di comprensione per un investitore inesperto.

Tribunale di Vicenza (Sentenza N. 949 del 24 Maggio 2023)

Il Tribunale di Vicenza, giudice Dott.ssa Stefania Caparello, ha pronunciato una condanna nei confronti della società assicurativa irlandese Hansard per la gestione inadeguata delle polizze unit-linked denominate “Signature Bond Plus”. La sentenza ha esaminato vari aspetti critici relativi alla condotta della compagnia. Hansard, nella sua difesa, ha sostenuto di aver limitato il proprio ruolo all’emissione della polizza, escludendo la responsabilità ai sensi degli articoli 21 e 23 del TUF. Tuttavia, il Tribunale ha posto l’accento sulla responsabilità di Hansard in merito alla gestione degli attivi affidati all’Asset Manager Novium, affermando che la società avrebbe dovuto effettuare un’accurata due diligence sull’affidabilità di Novium. La mancanza di prove che Hansard abbia effettuato tale verifica, unitamente alle deduzioni sollevate sulla affidabilità di Novium, sulla illiquidità dei fondi e sulla loro mancanza di operatività, nonché i possibili conflitti di interesse di Novium, hanno portato alla decisione che Hansard non abbia valutato adeguatamente Novium come Asset Manager. Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che Hansard ha violato una fondamentale regola di condotta, stabilendo il diritto al risarcimento del danno per gli attori.

Tribunale di Torino (Sentenza N. 965 del 2 Marzo 2023)

La sentenza numero 965 del 2 marzo 2023 del Tribunale di Torino ha posto l’accento sulla responsabilità di Hansard per l’inadempimento contrattuale nella gestione delle polizze assicurative. Il Tribunale ha esaminato le affermazioni di Hansard riguardo la propria estraneità nella fase di gestione degli investimenti, sottolineando che le responsabilità dell’emittente sono regolate dal Tuf (art. 21 lett. d) e dall’art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), che impone l’obbligo di diligenza e gestione a tutela degli interessi del cliente. Nonostante le comunicazioni di Hansard dal 2014 su problemi di liquidità che impedivano rimborsi tempestivi, il Tribunale ha riscontrato una mancanza di iniziative da parte della compagnia per prevenire la perdita del premio incassato o limitare i danni. Il Tribunale ha messo in discussione la scelta di Novium come Asset Manager, osservando l’assenza di prove che tale scelta sia stata il risultato di una valutazione consapevole da parte della cliente. In conclusione, il Tribunale ha stabilito che l’indicazione di Novium nel contratto non è stata frutto di una scelta consapevole della cliente, ma una decisione imposta da Hansard senza alternative, e che la mancanza di azioni concrete da parte di Hansard per tutelare gli interessi della cliente in una situazione che si aggravava è stata valutata come un chiaro inadempimento delle sue responsabilità contrattuali.

E’ importante, per tutti i risparmiatori che intendono fare falere i propri diritti, attivarsi tempestivamente per interrompere il decorso dei termini.   In caso di dubbio o per qualsiasi chiarimento sulle iniziative giudiziarie  contatta i nostri uffici ai recapiti di sede 055 9362294 – email: info@aecifirenze.it

 

 

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