VACANZE ROVINATE: COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

2/09/16

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Il danno da vacanza rovinata è inteso come il disagio psicofisico da mancata realizzazione di una vacanza programmata.  Nella definizione del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011)  esso si definisce come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”. La norma prevede la possibilità di accordare al turista un risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell’inadempimento dell’organizzatore, prevedendo “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”. 
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod. Tur.). Dunque per esempio la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via. 
In linea generale, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte, se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell’offerta e/o nel contratto, l’organizzatore è tenuto a risponderne.  Stesso principio vale nel caso in cui, in conseguenza dell’inadempimento, si verificano danni alla persona, per esempio per sinistro stradale durante uno spostamento previsto nel programma di viaggio (art. 44 Cod. Tur).
Il mancato godimento della vacanza si configura, dunque, come un danno per inesatta ovvero  mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, che legittima il turista a richiedere il risarcimento. 
La Corte di Giustizia, già nel 2002 (sentenza 12 marzo 2002, n. 168), aveva affermato che  il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali”, “al di là dell’indennizzo delle sofferenze fisiche” e che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)..un’importanza sempre maggiore alle vacanze”.
La Cassazione ha fatto poi un ulteriore passo in avanti, ritenendo sufficiente la prova fornita dai turisti circa l’inadempimento dell’operatore turistico e, in conseguenza di ciò, ha accolto anche la richiesta di risarcimento del danno morale (oltre a quello patrimoniale).

Ai fini pratici  il consumatore nel caso in cui uno dei servizi prenotati manchi in tutto o in parte o sia sensibilmente differente da quanto promesso dovrà fare un reclamo immediatamente (mandando subito un fax o una PEC all’agenzia di viaggi o al tour operator) contestando la prestazione non conforme al contratto. Questo per consentire all’agenzia e all’operatore di porre rimedio tempestivamente. Successivamente, una volta rientrato, se non è stato posto rimedio, si dovrà procedere con reclamo formale per raccomandata a/r, chiedendo anche i danni.
Riguardo ai termini l’art. 49 del codice del turismo prevede che:
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

La giurisprudenza ha ritenuto che l’art. 98 comma 1 è applicabile nel momento in cui il consumatore debba contestare un singolo inadempimento del pacchetto turistico (ad es. suite con idromassaggio, la suite c’è ma manca la vasca idromassaggio), quindi si riferisce ad un singolo inadempimento e all’inesatta esecuzione del contratto. In tal caso, il consumatore deve tempestivamente contestare tale circostanza perché deve dare la possibilità al tour operator e all’agenzia di viaggi di poter adempiere e quindi offrire un’alternativa al consumatore insoddisfatto. 
Diverso è il caso del consumatore che agisce per il risarcimento del danno da vacanza rovinata previsto dal secondo comma. In ogni caso il termine di dieci giorni, secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione  (cfr. Cass. 297/2011) – non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti. Di conseguenza, la contestazione può essere successiva a condizione che avvenga entro il termine di tre anni per danni alla persona. Se però l’inadempimento attiene il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi a seconda se si tratta, rispettivamente, di danni alla persona o alle cose (trovando applicazione in tal caso la regola generale di cui all’art. 2951 c.c.). 
Comunque, anche se, l’omessa presentazione del reclamo non pregiudica la possibilità di esperire la domanda giudiziale di risarcimento, è comunque sempre opportuna perché la sua mancanza potrebbe essere posta a fondamento di un presunto concorso di colpa da parte del turista danneggiato, e diminuire l’importo del risarcimento.


I consulenti e i legali AECI assistono i soci per ottenere i risarcimenti dai tour operator e dalle agenzie in tutti i casi di danno da vacanza rovinata.   


 

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