AZIONI POPOLARE DI BARI: COME OTTENERE IL RIMBORSO

29/04/21

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Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di un’azionista della Banca Popolare di Bari, ed ha condannato la banca alla restituzione integrale delle somme investite nell’acquisto delle azioni (circa 129 mila euro), oltre agli interessi ed alle spese legali.

Così descritti i fatti, il giudice precisa che la disciplina dettata dal TUF e dal regolamento attuativo Consob pone a carico dell’intermediario finanziario l’obbligo di tutelare l’interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell’investimento che egli si accinge a fare.

In particolare il giudice sottolinea l’obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonche’ nell’obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all’affidabilita’ dell’investimento e, dunque, in ordine all’adeguatezza al suo profilo di rischio.

Il contenuto dello specifico obbligo dell’intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell’investitore, funzionale all’adempimento dell’ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un’informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell’operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l’adeguatezza dell’operazione.

Il giudice di Bari richiama l’orientamento della  Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016) secondo cui la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati.

Il giudice rileva anche che la banca non ha provato d’aver segnalato la situazione di conflitto d’interesse, rivestendo nella specie il duplice ruolo di emittente ed intermediario nel collocamento dei propri titoli.

Fatte tutte le considerazioni in diritto, il giudice riconosce il diritto alla restituzione delle somme investite, al netto dei dividendi percepiti, con l’aggiunta degli interessi legali.

Recuperare gli investimenti perduti: modi e tempi per i risparmiatori traditi 

La sentenza segna l’avvio della seconda fase di interventi verso l’obiettivo di recuperare gli investimenti perduti nelle azioni di Banca Popolare di Bari.  Infatti sono oltre 380 le sentenze dell’ACF che la banca si rifiuta di eseguire e che ora aspettano di proseguire in tribunale.  Esse sono una piccola quota di oltre 70.000 clienti che ancora non hanno deciso di attivare una controversia giudiziale, forse in attesa di eventuali sbocchi conciliativi che al momento nemmeno si profilano.

Infine, occorre ricordare a tutti gli interessati di prestare attenzione alla estinzione del diritto per la possibile prescrizione.  L’orientamento dell’arbitro delle controversie finanziarie, infatti, è immutato nel ritenere che tale diritto può essere fatto valere entro 10 anni dall’acquisto dei titoli. E’ necessario, quindi, per tutti coloro che hanno acquistato azioni e obbligazioni, e che intendono fare valere i propri diritti, inviare immediatamente una lettera di reclamo per interrompere la prescrizione, chiedendo la restituzione dei risparmi investiti con lettera raccomandata A/R indirizzata all’ufficio reclami presso Banca Popolare di Bari oppure all’indirizzo PEC o al numero di fax pubblicamente reperibili e riportati anche sul sito web della banca: – C.so Cavour, 19 – 70122 Bari (BA) – E-mail: reclami@popolarebari.it
Pec: reclamibpbari@postacert.cedacri.it – Fax: 080 5274 512

Dopo l’assemblea del 27 aprile 2016, il valore delle azioni veniva deprezzato a euro 7,5 e dal mese di giugno 2017, le azioni BPB venivano negoziate sul mercato HI-MTF con un prezzo teorico di  euro 2,38 ad azione, ma in pratica senza alcun acquirente. Dopo la procedura di Amministrazione Straordinaria e la sospensione delle negoziazioni il valore è definitivamente azzerato.

La decisione: L’obbligo di protezione del risparmiatore 

Così descritti i fatti, il giudice precisa che la disciplina dettata dal TUF e dal regolamento attuativo Consob pone a carico dell’intermediario finanziario l’obbligo di tutelare l’interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell’investimento che egli si accinge a fare.

In particolare il giudice sottolinea l’obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonche’ nell’obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all’affidabilita’ dell’investimento e, dunque, in ordine all’adeguatezza al suo profilo di rischio.

Il contenuto dello specifico obbligo dell’intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell’investitore, funzionale all’adempimento dell’ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un’informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell’operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l’adeguatezza dell’operazione.

Il giudice di Bari richiama l’orientamento della  Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016) secondo cui la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati.

Il giudice rileva anche che la banca non ha provato d’aver segnalato la situazione di conflitto d’interesse, rivestendo nella specie il duplice ruolo di emittente ed intermediario nel collocamento dei propri titoli.

Fatte tutte le considerazioni in diritto, il giudice riconosce il diritto alla restituzione delle somme investite, al netto dei dividendi percepiti, con l’aggiunta degli interessi legali.

Recuperare gli investimenti perduti: modi e tempi per i risparmiatori traditi 

La sentenza segna l’avvio della seconda fase di interventi verso l’obiettivo di recuperare gli investimenti perduti nelle azioni di Banca Popolare di Bari.  Infatti sono oltre 380 le sentenze dell’ACF che la banca si rifiuta di eseguire e che ora aspettano di proseguire in tribunale.  Esse sono una piccola quota di oltre 70.000 clienti che ancora non hanno deciso di attivare una controversia giudiziale, forse in attesa di eventuali sbocchi conciliativi che al momento nemmeno si profilano.

Infine, occorre ricordare a tutti gli interessati di prestare attenzione alla estinzione del diritto per la possibile prescrizione.  L’orientamento dell’arbitro delle controversie finanziarie, infatti, è immutato nel ritenere che tale diritto può essere fatto valere entro 10 anni dall’acquisto dei titoli. E’ necessario, quindi, per tutti coloro che hanno acquistato azioni e obbligazioni, e che intendono fare valere i propri diritti, inviare immediatamente una lettera di reclamo per interrompere la prescrizione, chiedendo la restituzione dei risparmi investiti con lettera raccomandata A/R indirizzata all’ufficio reclami presso Banca Popolare di Bari oppure all’indirizzo PEC o al numero di fax pubblicamente reperibili e riportati anche sul sito web della banca: – C.so Cavour, 19 – 70122 Bari (BA) – E-mail: reclami@popolarebari.it
Pec: reclamibpbari@postacert.cedacri.it – Fax: 080 5274 512

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Nel 2016 la cliente chiedeva di vendere le azioni e rientrare del capitale investito, ma nessun ordine veniva eseguito.

Dopo l’assemblea del 27 aprile 2016, il valore delle azioni veniva deprezzato a euro 7,5 e dal mese di giugno 2017, le azioni BPB venivano negoziate sul mercato HI-MTF con un prezzo teorico di  euro 2,38 ad azione, ma in pratica senza alcun acquirente. Dopo la procedura di Amministrazione Straordinaria e la sospensione delle negoziazioni il valore è definitivamente azzerato.

La decisione: L’obbligo di protezione del risparmiatore 

Così descritti i fatti, il giudice precisa che la disciplina dettata dal TUF e dal regolamento attuativo Consob pone a carico dell’intermediario finanziario l’obbligo di tutelare l’interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell’investimento che egli si accinge a fare.

In particolare il giudice sottolinea l’obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonche’ nell’obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all’affidabilita’ dell’investimento e, dunque, in ordine all’adeguatezza al suo profilo di rischio.

Il contenuto dello specifico obbligo dell’intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell’investitore, funzionale all’adempimento dell’ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un’informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell’operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l’adeguatezza dell’operazione.

Il giudice di Bari richiama l’orientamento della  Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016) secondo cui la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati.

Il giudice rileva anche che la banca non ha provato d’aver segnalato la situazione di conflitto d’interesse, rivestendo nella specie il duplice ruolo di emittente ed intermediario nel collocamento dei propri titoli.

Fatte tutte le considerazioni in diritto, il giudice riconosce il diritto alla restituzione delle somme investite, al netto dei dividendi percepiti, con l’aggiunta degli interessi legali.

Recuperare gli investimenti perduti: modi e tempi per i risparmiatori traditi 

La sentenza segna l’avvio della seconda fase di interventi verso l’obiettivo di recuperare gli investimenti perduti nelle azioni di Banca Popolare di Bari.  Infatti sono oltre 380 le sentenze dell’ACF che la banca si rifiuta di eseguire e che ora aspettano di proseguire in tribunale.  Esse sono una piccola quota di oltre 70.000 clienti che ancora non hanno deciso di attivare una controversia giudiziale, forse in attesa di eventuali sbocchi conciliativi che al momento nemmeno si profilano.

Infine, occorre ricordare a tutti gli interessati di prestare attenzione alla estinzione del diritto per la possibile prescrizione.  L’orientamento dell’arbitro delle controversie finanziarie, infatti, è immutato nel ritenere che tale diritto può essere fatto valere entro 10 anni dall’acquisto dei titoli. E’ necessario, quindi, per tutti coloro che hanno acquistato azioni e obbligazioni, e che intendono fare valere i propri diritti, inviare immediatamente una lettera di reclamo per interrompere la prescrizione, chiedendo la restituzione dei risparmi investiti con lettera raccomandata A/R indirizzata all’ufficio reclami presso Banca Popolare di Bari oppure all’indirizzo PEC o al numero di fax pubblicamente reperibili e riportati anche sul sito web della banca: – C.so Cavour, 19 – 70122 Bari (BA) – E-mail: reclami@popolarebari.it
Pec: reclamibpbari@postacert.cedacri.it – Fax: 080 5274 512

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]La cliente aveva aderito all’aumento di Capitale 2013, sottoscrivendo azioni e obbligazioni convertibili fino a quasi 120.000 euro.

Nel 2016 la cliente chiedeva di vendere le azioni e rientrare del capitale investito, ma nessun ordine veniva eseguito.

Dopo l’assemblea del 27 aprile 2016, il valore delle azioni veniva deprezzato a euro 7,5 e dal mese di giugno 2017, le azioni BPB venivano negoziate sul mercato HI-MTF con un prezzo teorico di  euro 2,38 ad azione, ma in pratica senza alcun acquirente. Dopo la procedura di Amministrazione Straordinaria e la sospensione delle negoziazioni il valore è definitivamente azzerato.

La decisione: L’obbligo di protezione del risparmiatore 

Così descritti i fatti, il giudice precisa che la disciplina dettata dal TUF e dal regolamento attuativo Consob pone a carico dell’intermediario finanziario l’obbligo di tutelare l’interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell’investimento che egli si accinge a fare.

In particolare il giudice sottolinea l’obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonche’ nell’obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all’affidabilita’ dell’investimento e, dunque, in ordine all’adeguatezza al suo profilo di rischio.

Il contenuto dello specifico obbligo dell’intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell’investitore, funzionale all’adempimento dell’ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un’informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell’operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l’adeguatezza dell’operazione.

Il giudice di Bari richiama l’orientamento della  Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016) secondo cui la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati.

Il giudice rileva anche che la banca non ha provato d’aver segnalato la situazione di conflitto d’interesse, rivestendo nella specie il duplice ruolo di emittente ed intermediario nel collocamento dei propri titoli.

Fatte tutte le considerazioni in diritto, il giudice riconosce il diritto alla restituzione delle somme investite, al netto dei dividendi percepiti, con l’aggiunta degli interessi legali.

Recuperare gli investimenti perduti: modi e tempi per i risparmiatori traditi 

La sentenza segna l’avvio della seconda fase di interventi verso l’obiettivo di recuperare gli investimenti perduti nelle azioni di Banca Popolare di Bari.  Infatti sono oltre 380 le sentenze dell’ACF che la banca si rifiuta di eseguire e che ora aspettano di proseguire in tribunale.  Esse sono una piccola quota di oltre 70.000 clienti che ancora non hanno deciso di attivare una controversia giudiziale, forse in attesa di eventuali sbocchi conciliativi che al momento nemmeno si profilano.

Infine, occorre ricordare a tutti gli interessati di prestare attenzione alla estinzione del diritto per la possibile prescrizione.  L’orientamento dell’arbitro delle controversie finanziarie, infatti, è immutato nel ritenere che tale diritto può essere fatto valere entro 10 anni dall’acquisto dei titoli. E’ necessario, quindi, per tutti coloro che hanno acquistato azioni e obbligazioni, e che intendono fare valere i propri diritti, inviare immediatamente una lettera di reclamo per interrompere la prescrizione, chiedendo la restituzione dei risparmi investiti con lettera raccomandata A/R indirizzata all’ufficio reclami presso Banca Popolare di Bari oppure all’indirizzo PEC o al numero di fax pubblicamente reperibili e riportati anche sul sito web della banca: – C.so Cavour, 19 – 70122 Bari (BA) – E-mail: reclami@popolarebari.it
Pec: reclamibpbari@postacert.cedacri.it – Fax: 080 5274 512

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]Come molte vicende dei clienti di Pop. Bari la persona aveva acquistato titoli azionari ed obbligazionari subordinati e convertibili  a partire dal  2007, fidando nei consigli e nelle raccomandazioni ricevute dai consulenti.

La cliente aveva aderito all’aumento di Capitale 2013, sottoscrivendo azioni e obbligazioni convertibili fino a quasi 120.000 euro.

Nel 2016 la cliente chiedeva di vendere le azioni e rientrare del capitale investito, ma nessun ordine veniva eseguito.

Dopo l’assemblea del 27 aprile 2016, il valore delle azioni veniva deprezzato a euro 7,5 e dal mese di giugno 2017, le azioni BPB venivano negoziate sul mercato HI-MTF con un prezzo teorico di  euro 2,38 ad azione, ma in pratica senza alcun acquirente. Dopo la procedura di Amministrazione Straordinaria e la sospensione delle negoziazioni il valore è definitivamente azzerato.

La decisione: L’obbligo di protezione del risparmiatore 

Così descritti i fatti, il giudice precisa che la disciplina dettata dal TUF e dal regolamento attuativo Consob pone a carico dell’intermediario finanziario l’obbligo di tutelare l’interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell’investimento che egli si accinge a fare.

In particolare il giudice sottolinea l’obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonche’ nell’obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all’affidabilita’ dell’investimento e, dunque, in ordine all’adeguatezza al suo profilo di rischio.

Il contenuto dello specifico obbligo dell’intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell’investitore, funzionale all’adempimento dell’ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un’informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell’operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l’adeguatezza dell’operazione.

Il giudice di Bari richiama l’orientamento della  Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016) secondo cui la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati.

Il giudice rileva anche che la banca non ha provato d’aver segnalato la situazione di conflitto d’interesse, rivestendo nella specie il duplice ruolo di emittente ed intermediario nel collocamento dei propri titoli.

Fatte tutte le considerazioni in diritto, il giudice riconosce il diritto alla restituzione delle somme investite, al netto dei dividendi percepiti, con l’aggiunta degli interessi legali.

Recuperare gli investimenti perduti: modi e tempi per i risparmiatori traditi 

La sentenza segna l’avvio della seconda fase di interventi verso l’obiettivo di recuperare gli investimenti perduti nelle azioni di Banca Popolare di Bari.  Infatti sono oltre 380 le sentenze dell’ACF che la banca si rifiuta di eseguire e che ora aspettano di proseguire in tribunale.  Esse sono una piccola quota di oltre 70.000 clienti che ancora non hanno deciso di attivare una controversia giudiziale, forse in attesa di eventuali sbocchi conciliativi che al momento nemmeno si profilano.

Infine, occorre ricordare a tutti gli interessati di prestare attenzione alla estinzione del diritto per la possibile prescrizione.  L’orientamento dell’arbitro delle controversie finanziarie, infatti, è immutato nel ritenere che tale diritto può essere fatto valere entro 10 anni dall’acquisto dei titoli. E’ necessario, quindi, per tutti coloro che hanno acquistato azioni e obbligazioni, e che intendono fare valere i propri diritti, inviare immediatamente una lettera di reclamo per interrompere la prescrizione, chiedendo la restituzione dei risparmi investiti con lettera raccomandata A/R indirizzata all’ufficio reclami presso Banca Popolare di Bari oppure all’indirizzo PEC o al numero di fax pubblicamente reperibili e riportati anche sul sito web della banca: – C.so Cavour, 19 – 70122 Bari (BA) – E-mail: reclami@popolarebari.it
Pec: reclamibpbari@postacert.cedacri.it – Fax: 080 5274 512

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La vicenda giudiziaria: le azioni invendibili di Banca Popolare di Bari

Come molte vicende dei clienti di Pop. Bari la persona aveva acquistato titoli azionari ed obbligazionari subordinati e convertibili  a partire dal  2007, fidando nei consigli e nelle raccomandazioni ricevute dai consulenti.

La cliente aveva aderito all’aumento di Capitale 2013, sottoscrivendo azioni e obbligazioni convertibili fino a quasi 120.000 euro.

Nel 2016 la cliente chiedeva di vendere le azioni e rientrare del capitale investito, ma nessun ordine veniva eseguito.

Dopo l’assemblea del 27 aprile 2016, il valore delle azioni veniva deprezzato a euro 7,5 e dal mese di giugno 2017, le azioni BPB venivano negoziate sul mercato HI-MTF con un prezzo teorico di  euro 2,38 ad azione, ma in pratica senza alcun acquirente. Dopo la procedura di Amministrazione Straordinaria e la sospensione delle negoziazioni il valore è definitivamente azzerato.

La decisione: L’obbligo di protezione del risparmiatore 

Così descritti i fatti, il giudice precisa che la disciplina dettata dal TUF e dal regolamento attuativo Consob pone a carico dell’intermediario finanziario l’obbligo di tutelare l’interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell’investimento che egli si accinge a fare.

In particolare il giudice sottolinea l’obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonche’ nell’obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all’affidabilita’ dell’investimento e, dunque, in ordine all’adeguatezza al suo profilo di rischio.

Il contenuto dello specifico obbligo dell’intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell’investitore, funzionale all’adempimento dell’ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un’informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell’operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l’adeguatezza dell’operazione.

Il giudice di Bari richiama l’orientamento della  Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016) secondo cui la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati.

Il giudice rileva anche che la banca non ha provato d’aver segnalato la situazione di conflitto d’interesse, rivestendo nella specie il duplice ruolo di emittente ed intermediario nel collocamento dei propri titoli.

Fatte tutte le considerazioni in diritto, il giudice riconosce il diritto alla restituzione delle somme investite, al netto dei dividendi percepiti, con l’aggiunta degli interessi legali.

Recuperare gli investimenti perduti: modi e tempi per i risparmiatori traditi 

La sentenza segna l’avvio della seconda fase di interventi verso l’obiettivo di recuperare gli investimenti perduti nelle azioni di Banca Popolare di Bari.  Infatti sono oltre 380 le sentenze dell’ACF che la banca si rifiuta di eseguire e che ora aspettano di proseguire in tribunale.  Esse sono una piccola quota di oltre 70.000 clienti che ancora non hanno deciso di attivare una controversia giudiziale, forse in attesa di eventuali sbocchi conciliativi che al momento nemmeno si profilano.

Infine, occorre ricordare a tutti gli interessati di prestare attenzione alla estinzione del diritto per la possibile prescrizione.  L’orientamento dell’arbitro delle controversie finanziarie, infatti, è immutato nel ritenere che tale diritto può essere fatto valere entro 10 anni dall’acquisto dei titoli. E’ necessario, quindi, per tutti coloro che hanno acquistato azioni e obbligazioni, e che intendono fare valere i propri diritti, inviare immediatamente una lettera di reclamo per interrompere la prescrizione, chiedendo la restituzione dei risparmi investiti con lettera raccomandata A/R indirizzata all’ufficio reclami presso Banca Popolare di Bari oppure all’indirizzo PEC o al numero di fax pubblicamente reperibili e riportati anche sul sito web della banca: – C.so Cavour, 19 – 70122 Bari (BA) – E-mail: reclami@popolarebari.it
Pec: reclamibpbari@postacert.cedacri.it – Fax: 080 5274 512

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La sentenza è una delle prime, ottenute dagli uffici legali delle Associazioni Consumatori  e  segue alle numerose pronunce dell’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF).

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La sentenza n. 1510 depositata il 15 aprile  rileva che la Banca Popolare di Bari è stata inadempiente sotto una serie di profili: 1) violazione degli obblighi informativi; 2) violazione del principio di adeguatezza rispetto al profilo di rischio; 3) eccesso di concentrazione nell’unico prodotto finanziario; 4) mancata segnalazione della situazione di conflitto di interessi.

La vicenda giudiziaria: le azioni invendibili di Banca Popolare di Bari

Come molte vicende dei clienti di Pop. Bari la persona aveva acquistato titoli azionari ed obbligazionari subordinati e convertibili  a partire dal  2007, fidando nei consigli e nelle raccomandazioni ricevute dai consulenti.

La cliente aveva aderito all’aumento di Capitale 2013, sottoscrivendo azioni e obbligazioni convertibili fino a quasi 120.000 euro.

Nel 2016 la cliente chiedeva di vendere le azioni e rientrare del capitale investito, ma nessun ordine veniva eseguito.

Dopo l’assemblea del 27 aprile 2016, il valore delle azioni veniva deprezzato a euro 7,5 e dal mese di giugno 2017, le azioni BPB venivano negoziate sul mercato HI-MTF con un prezzo teorico di  euro 2,38 ad azione, ma in pratica senza alcun acquirente. Dopo la procedura di Amministrazione Straordinaria e la sospensione delle negoziazioni il valore è definitivamente azzerato.

La decisione: L’obbligo di protezione del risparmiatore 

Così descritti i fatti, il giudice precisa che la disciplina dettata dal TUF e dal regolamento attuativo Consob pone a carico dell’intermediario finanziario l’obbligo di tutelare l’interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell’investimento che egli si accinge a fare.

In particolare il giudice sottolinea l’obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonche’ nell’obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all’affidabilita’ dell’investimento e, dunque, in ordine all’adeguatezza al suo profilo di rischio.

Il contenuto dello specifico obbligo dell’intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell’investitore, funzionale all’adempimento dell’ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un’informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell’operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l’adeguatezza dell’operazione.

Il giudice di Bari richiama l’orientamento della  Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016) secondo cui la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati.

Il giudice rileva anche che la banca non ha provato d’aver segnalato la situazione di conflitto d’interesse, rivestendo nella specie il duplice ruolo di emittente ed intermediario nel collocamento dei propri titoli.

Fatte tutte le considerazioni in diritto, il giudice riconosce il diritto alla restituzione delle somme investite, al netto dei dividendi percepiti, con l’aggiunta degli interessi legali.

Recuperare gli investimenti perduti: modi e tempi per i risparmiatori traditi 

La sentenza segna l’avvio della seconda fase di interventi verso l’obiettivo di recuperare gli investimenti perduti nelle azioni di Banca Popolare di Bari.  Infatti sono oltre 380 le sentenze dell’ACF che la banca si rifiuta di eseguire e che ora aspettano di proseguire in tribunale.  Esse sono una piccola quota di oltre 70.000 clienti che ancora non hanno deciso di attivare una controversia giudiziale, forse in attesa di eventuali sbocchi conciliativi che al momento nemmeno si profilano.

Infine, occorre ricordare a tutti gli interessati di prestare attenzione alla estinzione del diritto per la possibile prescrizione.  L’orientamento dell’arbitro delle controversie finanziarie, infatti, è immutato nel ritenere che tale diritto può essere fatto valere entro 10 anni dall’acquisto dei titoli. E’ necessario, quindi, per tutti coloro che hanno acquistato azioni e obbligazioni, e che intendono fare valere i propri diritti, inviare immediatamente una lettera di reclamo per interrompere la prescrizione, chiedendo la restituzione dei risparmi investiti con lettera raccomandata A/R indirizzata all’ufficio reclami presso Banca Popolare di Bari oppure all’indirizzo PEC o al numero di fax pubblicamente reperibili e riportati anche sul sito web della banca: – C.so Cavour, 19 – 70122 Bari (BA) – E-mail: reclami@popolarebari.it
Pec: reclamibpbari@postacert.cedacri.it – Fax: 080 5274 512

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