OBBLIGAZIONI SUBORDINATE MONTE PASCHI: COME RECUPERARE LE PERDITE

22/06/21

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La sentenza del tribunale di Napoli Nord del 12 novembre 2020 ha dato pienamente ragione ai risparmiatori possessori di obbligazioni subordinate MPS, poi convertite in azioni per salvare la banca.

Il Tribunale del circondario Napoli Nord ha riconosciuto il diritto dei clienti ad essere risarciti delle perdite perché i consulenti della banca non avevano mai informato del rango subordinato delle obbligazioni MPS.
Il giudice ripercorre la vicenda comune a molti possessori di obbligazioni subordinate di Banca Monte dei Paschi di Siena che hanno visto decadere i loro investimenti perché convertiti in azioni ordinarie per effetto del Burden Sharing. La sentenza è importante perché stabilisce i criteri da seguire nella determinazione della perdita e quindi del risarcimento che spetta al risparmiatore.
Infatti, moltissimi clienti, indecisi sul da farsi, avevano mantenuto le azioni in portafoglio, amplificando così le perdite. Ciò perché il titolo, tornato in borsa con una quotazione di 4,55 euro, è progressivamente scivolato verso minimi storici di 1,20 euro per azione.

Il caso Obbligazioni Subordinate MPS

Come moltissimi risparmiatori, che poi si sono rivolti anche alla nostra associazione, il cliente aveva acquistato obbligazioni con ordini eseguiti nel  2014. La banca aveva presentato i titoli come obbligazioni ordinarie mentre in realtà si trattava di obbligazioni subordinate.

In seguito alla crisi di Banca Monte dei Paschi di Siena veniva attivato il meccanismo del cd. burden sharing previsto dalla disciplina comunitaria, che imponeva solo ai titolari di obbligazioni subordinate la conversione di tali titoli in azioni, con quotazioni in rapida discesa.
Il Tribunale di Napoli Nord ha rimesso giustizia affermando che nel caso di obbligazioni acquistate dal cliente, in ragione della loro effettiva natura subordinata, il danno risarcibile deve essere calcolato “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (Cass. 29353/2018) e se l’investitore resta in possesso dei titoli, in applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno”, dalla liquidazione andrà decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l’ammontare delle cedole nel frattempo riscosse”.

Il risultato effetto della sentenza

Il risarcimento viene calcolato in totale complessivo di € 189.935,22, calcolato in base alla base alla differenza fra il capitale investito, pari ad € 301.768,56 detratto il controvalore valore residuo dei titoli rimasti in possesso del cliente pari ad € 91.557,84 e detratto inoltre l’importo delle cedole riscosse pari ad € 20.275,50.

I criteri di calcolo del risarcimento

Il controvalore dei titoli viene determinato in base alla quotazione riferita alla data della domanda (2,64 euro per azione). riscosse pari ad € 20.275,50. Il controvalore dei titoli viene determinato in base alla quotazione riferita alla data della domanda (2,64 euro per azione) e NON in base alla quotazione vigente al momento della conversione (euro 4,55 per azione).

 Leggi la Sentenza Tribunale Napoli Nord 12.11.2020 su obbligazioni MPS

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