COVID: RIMBORSO IN FORMA PECUNIARIA DEI VIAGGI ANNULLATI

13/04/21

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Il Giudice di Pace Palermo, con sentenza 31 Marzo 2021 ha condannato la compagnia aerea a rimborsare, in forma pecuniaria e non tramite voucher,  il prezzo del volo non fruito a causa della sospensione dei voli per la pandemia da Covid-19.

A causa dell’emergenza pandemica  nonché delle misure restrittive emanate dal Governo Italiano il cliente chiedeva aTunisair il rimborso del prezzo del viaggi che però veniva offerto nella forma del voucher di pari importo valido per un anno dalla data di emissione.

Il giudice siciliano osserva che sebbene il decreto Cura Italia, a partire dal 13 marzo 2020, abbia consentito alle compagnie aeree di offrire un voucher come unica forma di rimborso, deve prevalere il Regolamento comunitario 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri nel settore del trasporto aereo.

La legge che permette alle compagnie aeree di rimborsare i biglietti tramite voucher in merito all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus continua, quindi a alimentare controversie presso i Giudici di Pace, che in diverse occasioni hanno riconosciuto il diritto dei clienti al rimborso pecuniario.

In seguito alle circostanze il parlamento italiano ha adeguato la norma alla disciplina con la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 in sede di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In base alla modifica ove sussista l’impossibilità di far fronte ai contratti di trasporto, soggiorno e pacchetto turistico, a causa dell’emergenza Covid-19, il consumatore ha diritto a ricevere, a sua scelta, il rimborso in denaro o il rimborso tramite un voucher, con validità estesa da 12 a 18 mesi, applicabile anche a tutti quelli emessi prima delle modifiche alla legge.

Alla scadenza del voucher, senza che se ne sia potuto usufruire, si può ancora avere diritto al rimborso delle spese sia del pacchetto turistico/albergo, che dell’eventuale titolo di viaggio (per un volo, piuttosto che per un tragitto in treno o in nave).

In base alle modifiche della legge 77/2020 decorsi diciotto mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti ne’ impiegati nella prenotazione dei  servizi, entro quattordici  giorni dalla scadenza, è dovuto il rimborso dell’importo  versato.  Per i voucher emessi, in relazione  ai contratti di trasporto aereo,  ferroviario,  marittimo,  nelle  acque interne o terrestre, il rimborso  ùuo’ essere richiesto decorsi dodici mesi dall’emissione.

Le cancellazioni interessate dalla disciplina sono quelle del periodo compreso tra l’11 marzo e il 30 settembre, laddove il recesso sia avvenuto entro il 31 luglio.

La legge 77/2020 ha istituito anche un fondo per indennizzare i consumatori titolari di un voucher non utilizzato e non rimborsato alla scadenza, a causa dell’insolvenza o del fallimento del tour operator/vettore.

Link e documenti:
Giudice di Pace Palermo, con sentenza 31 Marzo 2021

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