RECUPERO CREDITI: LE REGOLE CONTRO LE PRATICHE AGGRESSIVE

19/04/16

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Con un vademecum informativo il garante della privacy illustra le regole da osservare in materia di recupero crediti. La finalità è di tutelare i cittadini dalle prassi invasive o lesive della dignità personale e richiamare l’attenzione sulle prassi illecite, che spesso si verificano nel settore del recupero crediti anche alla luce delle segnalazioni di associazioni e cittadini.
Particolare attenzione è posta alle comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, costituiscono prassi illecite in quanto con tale modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza della condizione di inadempienza del soggetto.
Costituiscono  prassi illecite anche lla comunicazione ingiustificata di informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa),  le visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta).

Le sollecitazioni di pagamento devono essere portate a conoscenza del solo debitore, ed è per questo che si sottolinea anche come l’utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione siano illecite.
Le sollecitazioni di pagamento devono essere portate a conoscenza del solo debitore utilizzando  plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente.
Anche gli  avvisi  e le sollecitazioni di pagamento affissi sulla porta dell’abitazione del debitore possono comportare l’indebita conoscenza di dati personali ad una serie indeterminata di soggetti e quindi non consentite.
L’attività di recupero crediti può essere demandata dal titolare creditore anche a società specializzate in recupero crediti attraverso uno specifico mandato o appalto di servizi, designando però il responsabile esterno del trattamento e regolamentando l’accesso alle banche dati del creditore solo ai dati necessari relativi ai debitori e non ad altri dati.

Il titolare del trattamento (banche, finanziarie, le società di servizi) è tenuto ad informare gli interessati  delle informazioni previste all’art. 13 del  codioce.

Una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati personali devono essere cancellati, salvo casi connessi all’assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti.
I debitori interessati hanno sempre di la possibilità di esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti  indicati all’art. 7 del Codice, tra cui la possibilità di richiedere l’origine dei dati personali che lo riguardano,  di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti alla raccolta, oppure di opporsi  al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il vademecum può essere scaricato  da questo link


 

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