PISCHING: LA BANCA DEVE RESTITUIRE LE SOMME PRELEVATE ABUSIVAMENTE

10/05/18

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In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, la banca risponde del rischio di una utilizzazione abusiva dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.

La cassazione civile con ordinanza Sez. VI – 1, del 12-04-2018, n. 9158  ha deciso per la restituzione ai correntisti della somma di Euro 5500,00 prelevata abusivamente dal conto, che risultava bonificata, attraverso una operazione on-line, in mancanza di qualunque disposizione da parte dei titolari, vittime di attività di pishing.

La corte di appello aveva ritenuto il comportamento dei clienti comportamento decisamente imprudente e negligente, perché avevano digitato i propri codici personali, verosimilmente richiestigli con una mail fraudolenta, e in tal modo consentendo all'ignoto truffatore di utilizzarli successivamente.
Secondo  la corte di appello  non sussisteva un vero e proprio obbligo contrattuale di Poste italiane S.p.A. di garantire e tutelare i clienti dalle frodi informatiche, e  aveva escluso la responsabilità dell’istituto  che aveva comprovato di essersi munita di un adeguato sistema di sicurezza tale da impedire l'accesso ai dati personali del correntista da parte di terzi.

La cassazione invece richiama il proprio orientamento, per cui  in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950).

E’ errato quindi, secondo la corte, attribuire ai correntisti la responsabili del danno per aver aperto una ipotetica mail ed aver comunicato per questa via i propri dati ad estranei. 

Link e documenti:
Ordinanza Cassazione civile Sez. VI – 1, del 12-04-2018, n. 9158


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