PACCHETTI VACANZA : LA NUOVA LEGGE A TUTELA DEI TURISTI

9/07/18

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Entrato in vigore il 1 luglio 2018 Il decreto-legge numero 62/2018, che stabilisce una tutela maggiore e l’obbligo di informazioni chiare nei confronti dei viaggiatori che usufruiscono di pacchetti vacanza, secondo quanto previsto dalla direttiva europea 2015/2302. La nuova normativa prevede anche sanzioni fino a 20.000 euro di multa per le agenzie turistiche che non si comportano correttamente.

Punti principali sono una maggiore informazione nei confronti dei turisti, obbligo di miglior assistenza e disponibilità da parte dei tour operator. Il decreto sostituisce completamente una parte del Codice del Turismo (d.l. 79/2011) e prevede molte nuove regole da applicare ai pacchetti turistici, in particolare a quelli delle offerte a prezzi agevolati, compreso il diritto al risarcimento danni per difetti del pacchetto turistico, ovvero dove vengono promesse cose che poi non vengono mantenute,

Il cliente ha diritto di ricevere un risarcimento adeguato entro tre anni dalla fine della vacanza, sempre ove il difetto di conformità del pacchetto sia imputabile esclusivamente al fornitore del servizio turistico. È altresì negato il risarcimento qualora i danni siano dovuti a circostanze straordinarie o inevitabili.

Un elenco dettagliato di informazioni devono essere fornire al consumatore. Il contratto andrà scritto su un supporto durevole ovvero stampato anche quando viene stipulato tramite Internet. Le informazioni leggibili, chiare e precise saranno vincolanti e formeranno una parte integrante del pacchetto turistico, senza alcuna possibilità di essere modificate salvo accordo tra le parti.

 Sono considerati pacchetti turistici quei servizi che  combinano,  in un unico contratto, due o più servizi turistici (trasporto, alloggio, noleggio auto, etc. vedi sotto) e possono essere:
– combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore, prima della conclusione di un contratto unico, oppure
– conclusi con contratti diversi ma acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento oppure offerti , venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale ("tutto compreso") o con la denominazione di "pacchetto" o analoga.

Vi rientrano anche:
– i servizi turistici combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di diversi sevizi;
– i servizi turistici acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica, dove i dati del viaggio sono trasmessi dal professionista del primo contratto agli altri entro 24 ore.
– il trasporto dei passeggeri -via nave, aereo, treno
– l'alloggio (escluso quello residenziale o per corsi di lingua di lungo periodo),
–  il noleggio di auto o altri veicoli a motore o di motocicli che richiedano patente A, e tutti gli altri servizi turistici che non abbiano carattere finanziario o assicurativo.

Sono accessori (integrativi) altri servizi quali il trasporto bagaglio nell'ambito del trasporto passeggeri, l'uso di parcheggi a pagamento in stazioni o aeroporti, il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o trasferimenti tra una struttura ricettiva e l'altra, l'organizzazione di attività sportive o di intrattenimento, la fornitura di pasti bevande, la pulizia dell'alloggio, la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni, l'accesso a strutture in loco (piscine, palestre, saune, spiagge, palestre, etc.). Tali servizi possono anche essere fatturati separatamente.

Non vi rientrano: 
– pacchetti o servizi turistici collegati di durata inferiore a 24 ore, salvo che sia previsto un pernottamento.
– pacchetti o servizi turistici collegati la cui offerta o vendita è agevolata dalle associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, quando agiscono occasionalmente (non più di due volte l'anno), senza fini di lucro e soltanto per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico.
– pacchetti o servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi concluso tra professionisti.

Sono servizi collegati due servizi acquistati ai fini dello stesso viaggio che non costituiscono pacchetto o disciplinati da contratti diversi, pagati distintamente o acquistati distintamente presso professionisti diversi.

Non sono pacchetti turistici:
– una combinazione tra trasporto oppure alloggio oppure noleggio di veicoli e altri servizi, se questi ultimi non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati né rappresentano un elemento essenziale della combinazione.

Prima della conclusione del contratto l'organizzatore o il venditore devono fornire al viaggiatore determinate informazioni, che dal 1/7/2018 sono contenute in una modulistica uniforme a livello nazionale, diversa a seconda della modalità di sottoscrizione del contratto.

Le informazioni obbligatorie
– la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se e' incluso l'alloggio,il numero di notti comprese;
– i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la localita' di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 
– l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; – i pasti forniti;
– le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
-i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 
– la lingua in cui sono prestati i servizi; 
– se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilita' ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneita' del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; – la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
– il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
– le modalita' di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore e' tenuto a pagare o fornire; 
– il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; 
– le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalita' sanitarie del paese di destinazione; 
– le informazioni sulla facolta' per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore;
– le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; 
– gli estremi della copertura assicurativa relativa alla protezione nei casi di insolvenza o fallimento.

Contratti per telefono
Le informazioni precontrattuali, compreso il modulo standard già detto (Allegato A Parte II), devono essere fornite anche in caso di contratto stipulato per telefono. 

Contratti con più professionisti
Anche in questo caso devono essere fornite le informazioni precontrattuali e il modulo standard specificamente previsto.


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