OBBLIGAZIONI SUBORDINATE: LA PROCEDURA PER I RIMBORSI

12/08/16

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Sul sito del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disponibili i moduli per la presentazione delle istanze di indennizzo forfettario da parte dei titolari di obbligazioni subordinate annullate in seguito al bail-in di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, e che si trovino in una delle condizioni previste dalla legge per ottenere il rimborso forfettario. Per la presentazione delle istanze di rimborso al Fondo di Solidarietà, c’è tempo fino al 3 gennaio 2017,
La scelta di accedere alla procedura di indennizzo forfettario del Fondo di Solidarietà o alla procedura arbitrale  è rimessa esclusivamente all’investitore, tenendo presente che una esclude automaticamente l’altra.   Va ricordato però che riguardo alla procedura di arbitrato non sonos stati ancora emanati i decreti attuativi per la regolamentazione della procedura.

Si ricorda che possono presentare istanza gli investitori che hanno acquistato le obbligazioni subordinate entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano al 22 novembre 2015 a condizione che:

1) il patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore è di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2015;

2) L'ammontare del reddito complessivo dell’investitore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2014 è inferiore a 35.000 euro.

Dalla ricezione dell’istanza decorre il termine di 60 giorni previsto dalla legge ai fini della liquidazione dell’indennizzo.

Per la presentazione dell’istanza di indennizzo forfettario, l’investitore può compilare il “Modulo standard  allegare i documenti contrattuali e gli altri documenti dimostrativi del possesso dei requisiti

  1. il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
  2. i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;
  3. l’attestazione degli ordini eseguiti;
  4. una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ,  
  5. copia di un documento di identità in corso di validità;
  6. copia del mandato o della procura conferita, nel caso in cui l’istanza sia presentata al FITD tramite Associazioni di Consumatori, Studi legali o altri intermediari;
  7. estratto conto titoli al 31 dicembre 2015;
  8. In caso di successione: certificato di morte e dichiarazione di accettazione dell’eredità.

 

L’invio dell’istanza di indennizzo forfettario può avvenire in tre modi:

  1. tramite il sito web  
     
  2. tramite raccomandata A/R, inviando il Modulo e gli Allegati a:
    Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Gestione Fondo di solidarietà
    oggetto:   Istanza di indennizzo forfettario

    indirizzo: Via del Plebiscito 102, Roma, 00186
     
  3. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando il Modulo e gli Allegati all'indirizzo fondo.solidarieta@legalmail.it

 

AECI,  tramite i propri consulenti e uffici legali, assiste i soci nella compilazione e trasmissione delle istanze di indennizzo forfettario, nonchè in tutte le azioni anche giudiziarie per la tutela degli investitori coinvolti nelle crisi bancarie 

 

Link e documenti

 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Fondo di solidarietà

 Regolamento relativo alle istanze di indennizzo forfettario


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