LE NUOVE GARANZIE PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

13/03/19

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Entreranno in vigore fra pochi giorni le disposizioni del   Codice della crisi e dell’insolvenza, contenuto nel dlgs. n. 14/2019  Il decreto legislativo attua la legge delega n. 155/2017, riformando organicamente la disciplina delle procedure concorsuali, e soprattutto con la definizione di misure finalizzate a compiere una diagnosi tempestiva  della situazione di difficoltà o di insolvenza dell’impresa.

Dal 16 marzo 2019 entreranno in vigore le disposizioni che disciplinano i seguenti aspetti:
• istituzione dell’albo dei curatori, commissari giudiziale o liquidatori;
• competenza per la regolazione della crisi o dell’insolvenza in base al luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali;
• amministrazione straordinaria;
• certificazione dei debiti contributivi, tributari e premi assicurativi;
• modalità organizzative dell’impresa e delle società;
• responsabilità degli amministratori;
• nomina degli organi di controllo;
• garanzie per gli acquirenti di beni immobili da costruire.

Dal 15 agosto 2020 invece entreranno in vigore le disposizioni:
• sulle misure di allerta;
• sul sovraindebitamento,
• sul consumatore e le imprese di piccole dimensioni.

Fra le misure che entrano in vigore nei prossimi giorni rientra la tutela rafforzata   per gli acquirenti di beni immobili da costruire.
L’art. 385   prevede, infatti, che «l’atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis».
l’art. 385, comma 1, lett. a),  prevede inoltre che la mancata consegna della polizza assicurativa al momento della stipula del rogito è causa di nullità del contratto, che può essere fatta valere soltanto dall’acquirente;

Inoltre la fideiussione può essere escussa dall’acquirente dell’immobile, oltre che nell’ipotesi in cui si sia verificata una delle situazioni di crisi descritte dall’art. 3, comma 2, (pignoramento immobiliare, liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo), anche quando il notaio abbia attestato di non avere ricevuto entro il termine fissato per la stipula del definitivo la polizza assicurativa  sempre che l’acquirente abbia manifestato al costruttore la volontà di recedere dal contratto.
Infine, novellando l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 122 del 2005, si chiarisce che la fideiussione rilasciata al momento della stipula del preliminare, perde efficacia soltanto quando l’acquirente abbia ricevuto copia dell’atto di trasferimento della proprietà o dell’atto definitivo di assegnazione «il quale contenga la menzione di cui all’articolo 4, comma 1-quater», cioè riporti i dati relativi alla polizza assicurativa che il costruttore è tenuto a sottoscrivere.
Il modello standard di fideiussione da utilizzare sarà  stabilito con decreto del Ministro della giustizia sia stabilito come pure il modello standard di polizza assicurativa, ma comunque le nuove norme, si applicano anche prima che siano adottati i decreti ministeriali che devono dettare i modelli standard della fideiussione e della polizza assicurativa.


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