CASSAZIONE vs ABF E TRIBUNALI NEL PASTICCIO DEI BUONI POSTALI

17/02/22

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La Corte di cassazione mette dei punti fermi nel contenzioso seriale innescato dalle interpretazioni della normativa sul risparmio postale  con due pronunce entrambe pubblicate il 10 febbraio.

L’ordinanza Num. 4384 sez. 1 riguarda il rimborso dei buoni fruttiferi Q/P  dove la Suprema corte nega la maggiorazione dei rendimenti maturati negli ultimi 10 anni rispetto a quelli liquidati da Poste Italiane.

La seconda, num. 4380 della sez. 6 afferma il diritto al rimborso del buono fruttifero al cointestatario senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario defunto, la quietanza congiunta degli aventi diritto.

I RENDIMENTI DEI BUONI POSTALI SERIE Q/P

Il contenzioso dei buoni fruttiferi della serie Q/P emessi dopo il 1986 è fondato sulle numerose decisioni dell’ABF e di molti tribunali che avevano riconosciuto gli interessi sulla base della stampigliatura del buono invece che il 12% previsto dal DM 16.6.1986.

L’origine delle migliaia di  controversie pendenti deriva dalle inesatte correzioni dei timbri utilizzati per riadattare i vecchi buoni della serie P con i nuovi rendimenti, creando quindi la serie Q/P, che ha creato grande confusione sulle modalità con cui Poste calcola gli interessi relativi al terzo decennio che, stante la loro durata trentennale, sono giunti a scadenza negli ultimi anni.

In sostanza il timbro non precisava che il rendimento per gli ultimi dieci anni, da cui la posizione che riconosceva le rendite della legge precedente.

Soprattutto l’orientamento dell’ABF è consolidato nel riconoscere i maggiori interessi al risparmiatore.

Da ultimo l’ABF la  Decisione N. 26130 del 29 dicembre 2021 aveva ribadito che “Con riferimento invece ai rendimenti successivi al ventesimo anno dall’emissione del titolo, il Collegio osserva che l’orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l’apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l’affidamento in ordine all’applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.” 

L’orientamento della giurisprudenza di merito, più altalenante ha dato luogo ad un contenzioso arrivato alla prima sezione della cassazione che ha il respinto il ricorso di clienti assistiti da Federconsumatori  fondato sulle inesatte correzioni dei timbri utilizzati per riadattare i vecchi buoni della serie P con i nuovi rendimenti, creando quindi la serie Q/P.

La cassazione effettua una approfondita analisi del contenzioso seriale sviluppato sui  buoni postali fruttiferi, precisando come la questione in esame non è stata  non ancora specificamente scrutinata.

Dopo attenta ricognizione del dato normativo una dell’assetto giurisprudenziale la cassazione scrive:  se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell’articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Le conseguenza della sentenza della cassazione

La sentenza di cassazione sembra destinata a incidere in modo netto sul contenzioso relativo ai buoni della serie q/p visto che l’orientamento dell’ABF è marcato nella direzione opposta, ovvero di riconoscere rendimento maggiorato nell’ultimo decennio. Fra le ultime decisioni quella del collegio di Bari N. 26130 del 29 dicembre 2021:  “Con riferimento invece ai rendimenti successivi al ventesimo anno dall’emissione del titolo, il Collegio osserva che l’orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l’apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l’affidamento in ordine all’applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.”

Tuttavia, a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione il Tribunale di Trapani – con la sentenza n. 174 del 16 febbraio 2022 –  si posiziona in senso opposto e in linea con l’ABF  riconoscendo il rimborso dei rendimenti in ragione di quelli maggiori – relativi alla serie P – per l’ultimo decennio.

Scrive infatti il Giudice siciliano: Queste Tribunale è consapevole dell’attuale contrasto nel panorama giurisprudenziale in ordine alla valenza della mancata apposizione del timbro riportante i tassi aggiornati dal D.M. 13.6.86 dal ventesimo anno in poi sui buoni fruttiferi postali della serie “Q”, emessi utilizzando i moduli prestampati relativi alla vecchia serie P, che prevedeva rendimenti più alti (si vedano da ultimo le due sentenze che addivengono a soluzioni differenti Corte d’Appello di Milano Sez. I. 27/11/2020 , n. 31 17 c Corre d ‘Appello di Brescia sez . I, 17/1112020. ll. 1238 , nonché l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 10.2.2022), ma ritiene di adeguarsi all’orientamento già espresso, tra l’ altro, da questo Tribuna le con la sentenza n. 476/19 del 30/4/2019 (m senso conforme Trib. Milano , 9.1.2020 n. 91).

Deve rammentarsi, infatti, che l’esatta indicazione nei buoni fruttiferi postali dei dati  considerati essenziali per una corretta informazione è finalizzata a garantire al sottoscrittore un’ oggettiva valutazione dei profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento ed anche la disciplina normativa in materia di buoni fruttiferi postali è ispirata all’esigenza di tutela del risparmio diffuso.

Da ciò discende l’impossibilità di considerare non vincolante quanto riportato sui  buoni In ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’ intermediario: le stesse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione mediante la sentenza n. 13979/2009 hanno sul punto ritenuto che “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerte in sottoscrizione ai richiedenti debba essere risolta dando prevalenza alle seconde “. Più precisamente, se deve ritenersi ammissibile che le condizioni del contratto vengano modificate, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, è da escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano invece essere , sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono.

 

IL RIMBORSO DEI BUONI COINTESTATI CON PERSONA DEFUNTA

Con l’ordinanza n. 4280/2022 la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la questione relativa alla sussistenza o meno del diritto del cointestatario superstite di un buono postale fruttifero contenente la clausola della pari facoltà di rimborso di incassare alla morte dell’altro cointestatario l’intera somma portata dal titolo.
La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità riguarda il rifiuto di Poste Italiane di rimborsare gli eredi dei cointestatario di buoni postali fruttiferi le quote a loro spettanti per l’assenza di una degli eredi nonostante la clausola di “pari facoltà di rimborso”

Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, la quale nell’escludere l’applicabilità ai buoni postali fruttiferi dell’art. 187 del D.P.R. numero 256 del 1989, che riguarda i libretti di risparmio, per il tramite dell’art. 203 dello stesso decreto e che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto, lo ha accolto con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame, ribadendo il principio di diritto secondo il quale “ In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento”

Link e documenti

Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 4384 del 10 febbraio 2022

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 4280 del 10 febbraio 2022

 

 

 

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