INDENNIZZI AI RISPARMIATORI VITTIME DELLE CRISI BANCARIE

8/05/19

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Il 30 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “decreto crescita” – DL 34/2019.   Secondo la nota del Mef “ Le nuove norme chiariscono la platea e le modalità di accesso per azionisti e obbligazionisti al Fondo di Indennizzo Risparmiatori per il quale sono stati stanziati complessivamente 1,5 miliardi di euro nel triennio 2019-2021.

La misura riguarda i piccoli risparmiatori coinvolti dal crack delle banche in risoluzione  (Banca Etruria, Banca delle Marche, Carife, Carichieti) e delle banche venete (Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, BCC Crediveneto e BCC Padovana).

La norma dell’art. 36 conferma e precisa quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  la misura dei prevede rimborsi fino al 95% per gli obbligazionisti entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro (soglia elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione Europea) alla condizione di possedere un reddito imponibile di 35 mila euro nell’anno 2018 o 100 mila euro di patrimonio mobiliare.
Per tutti gli altri casi è prevista una procedura di arbitrato semplificato.

Potranno presentare la domanda anche coloro che hanno già ottenuto un ristoro parziale (per es.  gli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).

La norma  prevede 180 giorni di tempo decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per acquisire  i documenti dalla banca e inviarli alla commissione tecnica di nove membri in composta da magistrati, avvocati dello Stato ed ex arbitri Consob e Bankitalia

Chi non  dovesse rientrare in uno di questi due parametri, potrà fare ugualmente la domanda di indennizzo ma dovrà dimostrare di aver subìto una delle “violazioni massive” previste dai prossimi decreti in uscita. L’istanza sarà poi valutata da una commissione tecnica.

Oltre alle soluzioni speciali sono sempre aperti i rimedi ordinari attraverso i Tribunali o attraverso l’Arbitro delle Controversie Finanziarie.

Sono già numerose, infatti, le pronunce che hanno attribuito agli enti ponte e alle aziende cessionarie (ad es. Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A; UBI Banca) la legittimazione passiva per le azioni risarcitorie in materia di violazione delle disposizioni sull’attività di prestazione di servizi d’investimento.

In particolare, nell’ordinanza del Tribunale di Ferrara del 31.10.2017 si legge: “si ponga attenzione al fatto che parte attrice non agisce per ottenere il rimborso delle azioni, pacificamente escluso dalla normativa di fine 2015, ma per chiedere il risarcimento del danno derivato da un inadempimento della banca ad obblighi informativi. Nessuna preclusione per coloro che facciano valere diritti relativi all’adempimento a contratti di investimento stipulati dalla vecchia banca a prescindere dal fatto che siano o meno esauriti”.

Anche l’Arbitro per le Controversie Finanziarie  si è espresso più volte affermando la legittimazione passiva della banca ponte rispetto alle azioni di risarcimento danni promosse da possessori di azioni o obbligazioni azzerate, ove le pretese risarcitorie siano fondate su violazioni e inadempimenti dell’intermediario nella sua qualità di prestatore del servizio di investimento (V. decisione  n. 1339 del 11 gennaio 2019, 1103 del 20 novembre 2018; n. 170 del 9 gennaio 2018; n. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 del 10 gennaio 2018; decisioni n. 179, 180 del 12 gennaio 2018; n. 360 del 6 aprile 2018; n. 584 del 2 luglio 2018).

Secondo i collegi arbitrali, infatti, il provvedimento di cessione dell’attività e passività adottato dalla Banca d’Italia il 22 novembre 2015 ha definito il perimetro delle passività cedute in maniera estremamente ampia e omnicomprensiva, identificando le passività escluse solo ed unicamente con quelle concernenti i diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione sociale o rinvenienti dalla sottoscrizione di strumenti obbligazionari, ma non anche con quelle corrispondenti alle pretese risarcitorie fondate su illeciti nella prestazione dei servizi di investimento riguardanti tali strumenti, perpetrate dall’intermediario medesimo.


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