IL LEASING ABITATIVO PER I CONSUMATORI

7/03/16

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Introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2016 il leasing immobiliare fino ad oggi non aveva mai suscitato interesse nelle famiglie in quanto poco conveniente dal punto di vista economico.
Dal 1° gennaio 2016 sono state previste invece agevolazioni fiscali e garanzie finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisizione dell’abitazione principale.

Vediamo quali sono:

  1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi,  o di cessazione di rapporti agenzia rappresentanza collaborazione per i lavoratori subordinati,  l’utilizzatore dell’immobile può richiedere la sospensione del pagamento, per un periodo massimo non superiore a 12 mesi
  2. In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore, secondo quanto previsto nel contratto, la società nel vendere o ricollocare l’immobile, dovrà adottare procedure che garantiscono il miglior risultato possibile nell’interesse anche dell’utilizzatore.
  3. Una volta venduto e/o ricollocato il bene (ad esempio attraverso la rilocazione, anche finanziaria, dell’immobile), nel rispetto delle condizioni di trasparenza e pubblicità, il concedente dovrà restituire all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita e/o ricollocazione suddetta, al netto delle seguenti somme che il concedente ha il diritto di trattenere:

• la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;

• i canoni successivi alla risoluzione attualizzati10;

• spese condominiali eventualmente sostenute, assicurazioni, costi tecnico/legali, ecc.;

• il prezzo pattuito per l’esercizio del riscatto finale.

Se da tale operazione derivasse un saldo negativo, l’utilizzatore deve rifondere al concedente la differenza, sempre tenuto presentel’obbligo per il concedente di osservare criteri di trasparenza e pubblicità nella vendita e/o ricollocazione del bene, al fine di evitare la “svendita” dell’immobile a prezzi inferiori a quelli di mercato, con conseguente esborso a carico dell’utilizzatore.

  1. In caso di fallimento del venditore/costruttore,  l’immobile acquistato non è soggetto a revocatoria fallimentare.
  2. In caso di fallimento della società di leasing (ovvero liquidazione coatta amministrativa-risoluzione), nessuna conseguenza negativa si produce a danno dell’utilizzatore. Il contratto di leasing prosegue infatti regolarmente e l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare alla scadenza del contratto la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo di riscatto.
  3. Le agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche  sono rivolte a coloro che
    • hanno  un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro;
    • non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
    • Chi ha meno di 35 anni di età può  fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di  una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing,  nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui; e  una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” per l’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Dai 35 anni di

 

Chi ha più di 35 anni può fruire  di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro annui; e  una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro.

Per fruire delle detrazioni IRPEF previste dalla Legge di Stabilità 2016 è necessario che l’immobile oggetto dell’operazione di leasing immobiliare abitativo venga destinato dall’utilizzatore ad abitazione principale entro un anno dalla consegna;

 

Se l’utilizzatore ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, le imposte  indirette sull’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing concedente sono:

  • nel caso di acquisto da privato

imposta di registro del 1,5%

imposta ipotecaria fissa di 50 euro

imposta catastale fissa di 50 euro

  • nel caso di acquisto da impresa, con vendita soggetta a Iva:

Iva al 4%

imposta di registro fissa di 200 euro

imposta ipotecaria fissa di 200 euro

imposta catastale fissa di 200 euro

Il Ministero dell’Economia e delle  Finanze in, collaborazione con ASSILEA – Associazione Italiana Leasing, e del Consiglio Nazionale del Notariato, ha pubblicato una guida al Leasing Immobiliare Abitativo, scaricabile da qui, dove sono illustrate le caratteristiche della nuova normativa.


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