I DIRITTI DEI VIAGGIATORI NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

7/04/20

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A seguito dell’adozione di provvedimenti che estendono all’intero territorio nazionale misure le restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è previsto che, sino al 13 aprile p.v., si eviti ogni spostamento delle persone fisiche, salvo quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In conseguenza di tali restrizioni i viaggi, da effettuarsi per motivazioni differenti da quelle espressamente contemplate, potranno essere annullati e attribuiranno il diritto a ricevere un rimborso nei tempi e nelle modalità stabilite dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda i trasporti, i soggiorni e i pacchetti turistici prenotati.

Il Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 ha introdotto, all’art. 88, disposizioni relative al rimborso dei contratti di soggiorno e alla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, non contemplate dalle misure precedentemente emanate.

Viaggi prenotati con partenza prima del 14 aprile
Nel caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato a partire per espresso provvedimento dell’autorità e debba quindi rinunciare al viaggio, ha diritto a ricevere il rimborso in denaro o un voucher (da utilizzare entro un anno dall’emissione) di importo pari al prezzo pagato per il titolo di viaggio. È il vettore a poter scegliere tra rimborso in denaro o voucher, così come previsto dall’art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020. n. 9.

Viaggi cancellati
Se è il vettore a cancellare il volo, si ha diritto al rimborso in denaro e il voucher non deve essere obbligatoriamente accettato; in caso di cancellazione ad opera della compagnia, si applica infatti la normativa prevista in via ordinaria (Regolamento CE 261/2004). È tuttavia sempre possibile accordarsi autonomamente con il vettore (o con l’agenzia) e decidere di accettare il voucher se proposto. Anche la Commissione Europea, in una nota contenente delle linee guida interpretative delle norme europee in materia dei diritti dei passeggeri in relazione all’attuale emergenza in corso, ha precisato che, in caso di cancellazione del viaggio ad opera del vettore, se lo stesso propone un voucher, tale proposta non può influire sul diritto del passeggero ad optare per il rimborso.

Voli cancellati solo per la sola tratta di andata o ritorno
Se le tratte sono parte di un’unica prenotazione, la cancellazione della sola andata o del solo ritorno ad opera della compagnia, legittima a ricevere il rimborso dell’intero biglietto. Se il viaggio A/R è invece frutto di due prenotazioni separate, si avrà diritto al rimborso della sola tratta cancellata.

Rinuncia al viaggio programmato in periodo posteriore alla vigenza del divieto
La rinuncia a viaggi da effettuarsi dopo il 13 aprile e cioè in date alle quali non si estende l’efficacia delle misure adottate, non conferiscono automaticamente un diritto al rimborso; ciò significa che se avete acquistato una tariffa rimborsabile o flessibile, potete richiedere il rimborso o la modifica del biglietto, alle condizioni della vostra tariffa. Se invece la tariffa non è rimborsabile/modificabile, in caso di rinuncia potete richiedere soltanto il rimborso delle tasse aeroportuali, purché non vengano effettuate le operazioni di check in.

Impedimento allo sbarco all’arrivo nello stato di destinazione
C’è il diritto al rimborso se l’arrivo nello stato estero è previsto durante il periodo di vigenza del divieto.

Come richiedere il rimborso
Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio; il vettore entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede ad effettuare il rimborso o l’emissione del voucher. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.

Rinuncia al pacchetto turistico con partenza prima del 14 aprile
Nel caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato a partire per espresso provvedimento dell’autorità e debba quindi rinunciare al viaggio, può recedere dal contratto di pacchetto turistico: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può erogare un rimborso in denaro oppure può emettere un voucher (da utilizzare entro un anno dall’emissione) di importo pari al rimborso spettante. È l’organizzatore a poter scegliere tra pacchetto sostitutivo, rimborso in denaro o voucher, così come previsto dall’art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9.

Pacchetto cancellato dall’agenzia o dal tour operator
Se è l’organizzatore a cancellare/annullare il pacchetto, si ha diritto al rimborso in denaro e il voucher o il pacchetto sostitutivo non devono essere obbligatoriamente accettati; in caso di cancellazione del pacchetto ad opera del tour operator si applica infatti la normativa prevista in via ordinaria (art. 41 Codice del Turismo). È tuttavia sempre possibile accordarsi autonomamente con l’organizzatore e decidere di accettare il pacchetto sostitutivo o il voucher se proposti.

Pacchetto turistico non ancora pagato per intero
Il viaggiatore non è tenuto a procedere al saldo ed ha diritto alla restituzione delle somme già corrisposte. Se hai versato un acconto pari al 15% del prezzo totale del pacchetto e ricevi un voucher, l’importo del voucher dovrà essere pari al 15% del costo totale del pacchetto.

Pacchetto turistico non usufruito per effetto del divieto di circolazione
C’è il diritto al rimborso in quanto il divieto di mettersi in viaggio/divieto di ingresso in un Paese, costituisce circostanza eccezionale non imputabile al viaggiatore che rende impossibile usufruire della prestazione.

Pacchetto turistico programmato in periodo successivo al 13 aprile
È possibile cancellare gratuitamente soltanto viaggi con partenza fino al 13 aprile. Per l’annullamento senza penali di viaggi fissati in data successiva, tale possibilità sarà effettiva solo se i divieti attualmente vigenti sul territorio nazionale e nei paesi di destinazione saranno prorogati fino a comprendere le rispettive date di partenza o soggiorno. Nel caso in cui non intervenga alcuna misura restrittiva ad influire sull’esecuzione del pacchetto, l’eventuale recesso sarà regolato dalle condizioni contrattuali accettate al momento dell’acquisto e il viaggiatore sarà tenuto al pagamento di una penale se prevista dalle condizioni e nelle modalità indicate nelle stesse.

Prenotazione in struttura alberghiera con soggiorno da usufruire prima del 13 aprile
Poiché non è più possibile adempiere alla prestazione, l’albergo non può richiedere il pagamento e deve restituire quanto già versato in contanti o tramite l’emissione di voucher valido un anno dalla data di emissione (art. 88 DL 17 marzo 2020 n. 18).

Soggiorno programmato per il periodo successivo al 13 aprile
Ad oggi non è possibile prevedere quale sarà la situazione questa estate. In caso di disdetta oggi, il professionista potrà trattenere la caparra versata o richiedere il pagamento di penali se previsto dalle condizioni contrattuali. Se alla data del soggiorno sarà ancora impedito lo spostamento per viaggi turistici (o a causa di impedimenti in uscita dal nostro Paese o a causa di impedimenti all’ingresso nel luogo di destinazione), il contratto potrà essere risolto e gli importi già versati dovranno essere restituiti.  Si consiglia quindi di non effettuare alcuna disdetta prima di conoscere l’evoluzione delle restrizioni.

Biglietti concerto/museo/spettacolo teatrale  cancellati
Il nuovo decreto legge riconosce che anche in questi casi si verifica un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione; tuttavia, dalla lettera dell’articolo sembrerebbe che il rimborso possa essere corrisposto esclusivamente tramite voucher, da richiedere, allegando il relativo titolo di acquisto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020). Il venditore dovrà procedere, entro 30 giorni dalla richiesta, all’emissione del voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno.

Informazioni sulle misure restrittive adottate nei paesi europei ed extra europei
Consultare le fonti ufficiali, costantemente aggiornate, quali il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale viaggiaresicuri.it, in cui è possibile selezionare lo stato di destinazione o di interesse e prendere visione delle misure vigenti in loco.

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