FIDEIUSSIONI NULLE: E’ POSSIBILE SOSPENDERE L’ESPROPRIAZIONE?

19/07/21

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Come fare per contestare le clausole abusive della  fideiussione anche  quando il decreto ingiuntivo è definitivo per mancata opposizione del debitore? 

Le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue del 15 luglio 2021 nelle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503 (IT), e C-831/19 e propongono di allargare la tutela del consumatore anche alla fase dell’esecuzione consentendo di conoscere e decidere sulla validità della fideiussione.

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– IL CASO TRATTATO: La fideiussione invalida 

La pretesa della banca nasce da prestito garantito da fideiussione dei soci.  I contratti di fideiussione esano stati stipulati il 18.11.2005 con entrambi i debitori esecutati.

La banca aveva chiesto il decreto ingiuntivo a cui nessuno aveva fatto opposizione ed era divenuto esecutivo.

Così, era stata avviata l’espropriazione immobiliare in favore della Banca procedente, nei confronti della società debitrice e dei fideiussori. Nella procedura sono poi altresì intervenuti altri creditori

Tutti I decreti ingiuntivi  avevano acquisito forza di cosa giudicata per mancata di opposizione. I debitori esecutati hanno dichiarato di volersi avvalere dei loro diritti di consumatori per contestare alcune clausole dei contratti di fideiussione sulla base dei quali i decreti ingiuntivi erano stati emessi.

Il giudice dell’esecuzione, esclusa la qualifica di consumatore del legale rappresentante, socio al 51% della società esecutata,  ha tuttavia rilevato la possibile qualifica di consumatore del socio di minoranza  al 22%

Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza di rimessione,  ha evidenziato che il decreto ingiuntivo era stato emesso contro delle persone fisiche che avevano «garantito» con fideiussione il pagamento del debito assunto da una società commerciale. All’epoca, però, la Cassazione escludeva che potesse essere qualificato come consumatore il fideiussore (persona fisica) che garantiva il pagamento del debito di una persona giuridica. L’orientamento della giurisprudenza è mutato nel 2016, successivamente, però, alla scadenza dei termini per proporre opposizione al decreto ingiuntivo nel caso in questione. La normativa italiana non consente al giudice dell’esecuzione di effettuare una nuova valutazione dei fatti posti a fondamento di un titolo esecutivo né modificare gli effetti della cosa giudicata.

Alla luce dei numerosi dubbi di compatibilità delle norme nazionali con i principi  europei in materia di diritti dei consumatori il tribunale di Milano ha chiesto alla Corte Ue se il diritto dell’Unione osti a una simile normativa nazionale.

 

 

– La soluzione proposta: Il giudice dell’esecuzione può verificare la fideiussione

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Evgeni Tanchev (Bulgaria) suggerisce alla Corte di dichiarare che la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, interpretata alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, osta ad una normativa nazionale come quella descritta. L’avvocato generale sottolinea l’importanza di bilanciare, da un lato, i principii posti a tutela del consumatore e, dall’altro, il principio dell’autorità di cosa giudicata, che ha un’importanza fondamentale per garantire la buona amministrazione della giustizia nonché la stabilità del diritto e la certezza dei rapporti giuridici. E osserva che la direttiva 93/13 impone la verifica d’ufficio delle clausole abusive da parte del giudice nazionale: ciò vale anche (e a maggior ragione) nei casi in cui una parte abbia avuto consapevolezza tardiva del proprio status di consumatore (come nella causa C-831/19).

Secondo tale prospettazione, gli Stati membri sono liberi di decidere se detta verifica vada effettuata nella fase del decreto ingiuntivo o nella fase dell’esecuzione dello stesso o in entrambe le fasi. L’avvocato generale rileva che, se la valutazione sulla (non) abusività delle clausole contrattuali non è motivata nel decreto ingiuntivo (giudicato implicito), il consumatore non sarà in grado di comprendere o analizzare i motivi di tale decisione o, se del caso, di proporre opposizione. Vietare al giudice dell’esecuzione di effettuare, per la prima volta, la valutazione del carattere abusivo delle clausole soltanto per via del giudicato implicito del decreto ingiuntivo rende impossibile eseguire un controllo dell’abusività in qualsiasi fase del procedimento.

– Link e Documenti

– Scarica Ordinanza di rimessione Tribunale di Milano 31.102019
– Conclusione Avvocato Generale CG Cause riunite C‑693/19 e C‑831/19
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