DECRETO FLUSSI 2016 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E NULLA OSTA

23/03/16

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La regolamentazione dei flussi di ingresso in base alla legge Turco-Napolitano (n. 40/1998) prevede due passaggi: un Documento Programmatico a cadenza triennale per pianificare i flussi migratori; e un decreto flussi annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per programmare, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano (per lavoro subordinato, autonomo e per i ricongiungimenti familiari).
E’ previsto l’ingresso per lavoro in casi particolari come “fuori quota” (non cioè rientranti nel decreto annuale di programmazione dei flussi)  di spefifiche categorie come gli infermieri professionali.

Programmazione dei flussi d’ingresso per l’anno 2016

Il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016, ed è incentrato in modo particolare sulle esigenze del settore agricolo e del settore turistico – alberghiero.

Il decreto prevede, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’ anno 2016, una quota massima di ingressi per 17.850 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

La quota complessiva è così ripartita.

  • 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • 100 lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno partecipato all’Esposizione Universale di Milano del 2015;
  • 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
    – imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che prevede l’impiego di risorse proprie inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;
    – liberi professionisti riconducibili a posizioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
    – figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso;
    – artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
    – cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
  • 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
  • 14.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo, così ripartiti (art. 3):
  • 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Nell’ambito della stessa quota è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

  • 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

In base all’articolo 4 del nuovo decreto sono ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale.

La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Tali quote sono state ripartite tra le Direzioni territoriali del Lavoro con circolare n. 11 del 22 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica

Con la circolare congiunta del 29 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno n. 471 (allegata) sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.

Le domande di nulla osta possono essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it):

  • per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dalle ore 9.00 del 10.2.2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016;
  • per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016.

Il sistema di gestione dei procedimenti – rispettando l’ordine cronologico di presentazione –consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.

Si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’art. 1, comma 2, del decreto, che siano entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli.

Sottoscrizione del contratto di soggiorno e comunicazione obbligatoria

La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico (S.U.I.), in linea con quanto previsto dalla procedura di emersione (ex art. 5 D.Lgs 16 luglio 2012, n. 109), assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.


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