CLASS ACTION: NUOVE REGOLE VECCHI PROBLEMI

27/04/19

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La Legge 12 aprile 2019, n. 31, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 92 del 18 aprile 2019, ha introdotto una nuova disciplina dell’azione di classe o class action. I nuovi articoli introdotti nel codice di procedura civile sono:  artt. 840-bis (Ambito di applicazione), 840-ter (Forma e ammissibilità della domanda), 840-quater (Pluralità delle azioni di classe), 840-quinquies (Procedimento), 840-sexies (Sentenza di accoglimento), 840-septies (Modalità di adesione all’azione di classe), 840-octies(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti), 840-nonies (Spese del procedimento), 840-decies (Impugnazione della sentenza), 840-undecies (Impugnazione del decreto), 840-duodecies (Adempimento spontaneo), 840-terdecies (Esecuzione forzata collettiva), 840-quaterdecies (Accordi di natura transattiva), 840-quinquiesdecies (Chiusura della procedura di adesione), 840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva). Si aggiungono anche le disposizioni di attuazione, con l’introduzione del titolo V-bis (“Dei procedimenti collettivi”).

Nonostante la nuova legge  vede un allargamento  della platea dei potenziali ricorrenti e delle fattispecie, molti commentatori sono scettici  sulla reale portata della riforma al fine di aprire la strada ad agevoli procedimenti per un rapido risarcimento.

Questo perché sostanzialmente  non cambiano le regole che i tribunali dovranno applicare per avviare le azioni di classe, e in particolare i filtri di ammissibilità. Numerose perplessità sussistono anche sulle procedure per quantificare e liquidare i pagamenti dopo l’eventuale accoglimento della domanda.

Legittimati ad agire  non sono più solo i consumatori ma tutti i soggetti ma anche  cittadini, imprese o professionisti.
La nuova class action potrà essere attivata per far valere non solo la responsabilità contrattuale ma anche quella extracontrattuale (oggi circoscritta alle pratiche commerciali scorrette e ai comportamenti anticoncorrenziali).

Cambia anche il giudice che dovrà decidere sui ricorsi e sulla loro ammissibilità, affidato non più il tribunale ordinario ma alla sezione specializzata in materia di impresa.

Non cambiano i criteri per il “giudizio di ammissibilità” e soprattutto l’«omogeneità» dei diritti da tutelare che fino a oggi quasi sempre ha bloccato il giudizio di ammissibilità dell’azione.

Infine la fase della quantificazione dei risarcimenti avrà un rilievo autonomo, perché la sentenza si limiterà ad accertare le responsabilità fissando il termine per l’adesione, che potrà avvenire anche successivamente alla sentenza.

Quindi  determinerà l’importo che gli aderenti dovranno versare al fondo spese, nominerà il giudice delegato che deciderà sulle liquidazioni e  il rappresentante comune degli aderenti.

In questa fase il responsabile della violazione potrà presentare  delle memorie difensive e  poi  il rappresentante degli aderenti dovrà redigere il progetto dei diritti individuali, in cui prenderà posizione su ogni adesione, avvalendosi anche di esperti nominati dal tribunale.

In concreto, l’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici.

Tra i contenuti della domanda, segnaliamo la necessità di conferire al rappresentante comune degli aderenti il potere di rappresentanza e allegare la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese la seguente attestazione: “Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri”.

La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore. L’adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune.

Il giudice delegato deciderà sull’accoglimento delle domande e decreterà i pagamenti. 

La legge prevede anche una forma di Azione inibitoria collettiva, con cui chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

Le nuove norme sull’azione di classe entreranno in vigore dopo dodici mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In questo lasso di tempo, il Ministero della giustizia si occuperà di adeguare i sistemi informativi per garantire le funzionalità del processo telematico.


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