Sentenza Cassazione: decreto ingiuntivo e opposizione tardiva per la tutela dei consumatori

9/05/23

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La tutela del consumatore e il superamento del giudicato tramite opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in caso di decreto ingiuntivo non opposto.

La sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 della Sezione Unite della Corte di Cassazione,  si è pronunciata sul tema della nullità del decreto ingiuntivo e sulla possibilità di far valere l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in caso di nullità.

La Cassazione ha stabilito che, in presenza di nullità del decreto ingiuntivo, il giudicato implicito non può essere opposto e che il giudice ha il potere-dovere di accertare l’esistenza di tale nullità anche d’ufficio, senza che ciò costituisca una violazione del principio di inderogabilità del giudicato.

La sentenza applicai principi espressi nelle pronunce della Corte di giustizia dell’UE del 17 maggio 2022 (causa C-600/19, Ibercaja Bancocause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianzacausa C-725/19, Impuls Leasing Romaniacausa C-869/19, Unicaja Banco) in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e superamento del principio dell’autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto.

In caso di nullità, il debitore ha la possibilità di proporre l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. anche se il decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini previsti. La Cassazione ha chiarito che, in questo caso, il giudice ha il dovere di riesaminare la questione e di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, senza che ciò costituisca una violazione del principio di inderogabilità del giudicato.

Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che, nel caso in cui il giudice accerti la nullità del decreto ingiuntivo, la tutela del consumatore deve essere garantita anche nei confronti di eventuali azioni esecutive adottate sulla base di tale decreto. In tal caso, infatti, il giudice ha il potere-dovere di sospendere l’esecuzione e di adottare le misure necessarie per garantire la tutela del debitore.

Il caso trattato: la clausola vessatoria

Il procedimento nasce dall’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista, inizialmente non opposto dal consumatore, che solo in sede di procedura esecutiva ha contestato l’omesso rilievo d’ufficio del giudice della fase monitoria della abusività di una clausola (nel caso di specie di deroga del foro del consumatore) del contratto posto alla base del credito azionato.
L’istituto di credito ottenuto il decreto ingiuntivo, interveniva in una proceduta di espropriazione immobiliare già instaurata nei confronti del debitore-consumatore.

Dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione della somma ricavata, il consumatore esecutato opponeva ex art. 617 c.p.c. la relativa ordinanza, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo, per essere stato emesso da giudice territorialmente incompetente, in quanto adito sulla base di una illegittima clausola di deroga del foro del consumatore, ritenuta abusiva ai sensi della disciplina consumeristica europea.
Alla luce del rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale di prime cure – che individuava nell’istituto dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il rimedio per far valere la qualità di consumatore, ma escludeva, nel caso di specie la tempestività della relativa azione – il consumatore proponeva ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111, co. 7, Cost., deducendo la violazione e/o errata interpretazione della direttiva 93/13/CEE e dell’art. 19 TUE, con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore, posto che, in caso di decreto ingiuntivo non opposto sarebbe impossibile per il consumatore ottenere (i) un controllo officioso in sede di esecuzione sulla abusività delle clausole, la cui validità sarebbe coperta dall’estensione degli effetti del giudicato implicito alla validità delle clausole del contratto che ne è alla base, nonché (ii) tutela giudiziaria, una volta che sia decorso il termine per proporre opposizione avverso al decreto.
Pur in presenza di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente-consumatore, il Pubblico Ministero sollecitava la Suprema Corte ad enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge (ex art. 363 c.p.c.), con l’intento di superare la situazione di “grave incertezza interpretativa” creatasi a seguito dell’emanazione delle quattro coeve pronunce della Corte di giustizia dell’UE rese il 17 maggio 2022, aventi ad oggetto le sorti del giudicato nazionale dinanzi alla inderogabile normativa europea.

I principi di diritto

In dettaglio la Corte, a Sezioni Unite, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
Il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore;
b) deve procedere in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
c) all’esito del controllo:
c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore – consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Fase esecutiva
Il giudice dell’esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;
(ulteriori evenienze)
e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola –e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Fase di cognizione
Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.

La tutela del consumatore

In definitiva, la sentenza della Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela del consumatore e per il superamento del giudicato tramite opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in caso di decreto ingiuntivo non opposto. La possibilità di far valere l’opposizione tardiva anche in presenza di nullità del decreto ingiuntivo garantisce una maggiore tutela per il consumatore, mentre il potere-dovere del giudice di accertare la nullità d’ufficio permette di evitare situazioni di ingiustizia.

La tutela del consumatore rappresenta una delle principali missioni dell’Associazione Consumatori e Utenti AECI Firenze, che offre assistenza e consulenza attraverso il proprio ufficio legale. L’AECI Firenze si impegna a tutelare i diritti dei consumatori anche in caso di nullità del decreto ingiuntivo, sostenendoli nell’azione di opposizione tardiva e fornendo loro il supporto necessario per far valere le proprie ragioni.

L’ufficio legale dell’associazione è a disposizione dei consumatori che abbiano ricevuto un decreto ingiuntivo e desiderino proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per far valere le proprie ragioni. L’associazione può fornire assistenza e supporto ai consumatori per far fronte alle spese legali e sostenere l’azione giudiziaria.

Per contattare l’ufficio legale dell’Associazione Europea Consumatori Indipendenti, è possibile inviare un’email a info@aecifirenze.it o chiamare il numero  055 9362294 L’associazione sarà lieta di fornire informazioni e supporto ai consumatori che ne faranno richiesta.

Se sei un consumatore o una piccola impresa e vuoi far valere le tue ragioni, l’Associazione Europea Consumatori Indipendenti può aiutarti. Contattaci per saperne di più sulla nostra assistenza legale.

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