CARTELLE DI PAGAMENTO: QUANDO LA PRESCRIZIONE E’ DI CINQUE ANNI

28/02/17

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Se Equitalia non dimostra di avere interrotto la prescrizione, non può riscuotere la cartella esattoriale trascorso il termine di  cinque anni dalla notifica, e dovrà dire addio alle somme che non le sono state corrisposte.
Con la sentenza numero 355 del 13 Febbraio 2017, infatti il Giudice di Pace di Firenze, Dott. Simone Bozzi, ha  ribadito il principio per cui se le sanzioni e le somme diverse da quelle tributarie, come per esempio quelle derivanti da sanzioni per  infrazioni del Codice della Strada,  dovrà applicarsi l'articolo 209 di detto Codice e non le norme in generale dettate per la riscossione delle imposte sui redditi, ovvero quelle di cui al D.P.R. n. 602/1973.
Sicché, sulla base di tali argomentazioni è stata accolta l'opposizione presentata da associati di AECI, assistiti dallo Studio Legale Giordano di Firenze, ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile.  Nello specifico le norme che regolamentano la circolazione stradale prevedono comunque un termine prescrizionale di cinque anni per riscuotere le sanzioni. Il riferimento va sia al codice della strada che all'articolo 28 della legge numero 689/1981.
Pertanto, secondo il Giudice di Pace di Firenze, l’importo non pagato dal contribuente, a seguito dell’intervenuta prescrizione, non può più essere riscosso.


L'Ufficio Legale di AECI in   assiste i soci nelle  controversie amministrative,  bancarie e finanziarie.
Per i costi dell'azione  giudiziaria consultare la nota  spese e tariffe riservate ai soci

Descrivi il Tuo Caso

                                                                             truffati da Banca popolare di bari

ISCRIVITI ON LINE

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Per richiedere informazioni sull’assistenza legale scrivi a   info@aecifirenze.it
o telefona al numero 055 9362294