BUONI POSTALI Q/P: L’ABF CONFERMA IL DIRITTO AI MAGGIORI INTERESSI

16/09/19

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Ancora una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario che riguarda il contenzioso sulla misura degli interessi dei buoni fruttiferi postali  emessi successivamente al 1/7/1986 con tassi d’interesse inferiori rispetto a quelli della serie precedente.
L’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione del 10/9/2019  ha accolto il ricorso presentato dall’ufficio legale di AECI, con l’Avv. Francesco Giordano, per conto di soci che lamentavano  la liquidazione di un rendimento diverso da quello indicato sul retro dei buoni.

La questione, come noto, riguarda i buoni postali della serie “Q” per i quali Poste Italiane ha continuato a utilizzare la vecchia modulistica serie “P” che ovviamente riportava i precedenti tassi di interesse.

Infatti, anche  se sul retro erano stati apposti dei timbri  che indicavano, sul fronte, la nuova serie, e nel retro i nuovi rendimenti, è visibile che i timbri sono incompleti perché indicano i nuovi tassi solo per i primi venti anni, perciò nulla modificando per quelli dal 21° al 30°.

In questi casi l’orientamento dell’ABF è ormai consolidato nel senso che  «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli […] si forma […] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti».
In applicazione di tale orientamento, il Collegio di Bologna ha riconosciuto, nel caso specifico, che relativamente ai BFP serie «Q/P», emessi il 1° settembre 1986, la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno va effettuata secondo quanto riportato sul retro del titolo medesimo.”

Sviluppando i conteggi la differenza di rendimento a favore del cliente non è di poco conto, tanto che su un buono di 5 milioni di lire risulta un maggiore credito del cliente pari a circa 20.000 euro.

Va ribadito che la questione decisa dall’ABF riguarda solo i Buoni Postali successivi al 1/7/1986 ed emessi utilizzando i vecchi stampati (con l’aggiunta del timbro)  mentre per i possessori di buoni emessi precedentemente la variazione deve ritenersi legittima, in base all’orientamento espresso dalla Cassazione.


L’Ufficio Legale di AECI  assiste i soci nella verifica delle anomalie finanziarie e in tutte le controversie bancarie e sui servizi di investimento, comprese quelle sui rendimenti dei Buoni Fruttiferi Postali.

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