POPOLARE DI BARI: DALLA TRANSAZIONE AL CONTENZIOSO

8/07/20

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

L’assemblea straordinaria in prima convocazione della Banca Popolare di Bari ha chiuso il primo step approvando  il piano di rilancio della banca e della sua trasformazione in società per azioni.

Di conseguenza è stata avviata l’offerta di transazione per gli azionisti che hanno sottoscritto i due aumenti di capitale del 2014 e del 2015, operazioni per cui la banca è stata sanzionata dalla Consob ed è sotto inchiesta della Procura di Bari a causa delle irregolarità riscontrate nella gestione.

Con questa proposta la banca mira a liberarsi dei rischi di una valanga di vertenze legali. La sola ricapitalizzazione del 2014 riguarda circa  300 milioni di azioni e 200 milioni dai bond subordinati molti dei quali convertiti in azioni.

Destinatarie dell’offerta sono le persone fisiche, anche se titolari di ditta individuale, portatrici delle azioni della banca al 31 marzo 2020, ad eccezione dei clienti con posizioni a debito in sofferenza e analoghe

La proposta di accordo riguarda tutti i danni relativi alle Azioni BPB e, più in generale, a qualunque altro danno comunque sofferto dal Socio in conseguenza della perdita di valore delle Azioni BPB dallo stesso detenute alla Data di Riferimento, anche se acquisite mortis causa.  

I soci che decideranno di accettare l’accordo riceveranno un risarcimento di 2,38 euro per azione, cioè poco meno di un terzo del prezzo pagato.

L’efficacia dell’Offerta Transattiva è condizionata al verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, ovvero: i) la partecipazione all’assemblea straordinaria; ii) l’iscrizione della delibera di trasformazione al Registro Imprese; iii) il raggiungimento di un numero di adesioni all’Offerta Transattiva per un numero di soci almeno pari al 50% dei destinatari e portatori di un numero di Azioni BPB aventi un controvalore complessivamente almeno pari al 60% del controvalore,

Nessuna proposta, invece, è prevista  per gli altri azionisti, ai quali non resterà altro che affidarsi a eventuali, futuri e incerti meccanismi statali di ristoro, tutti da definire e al momento nemmeno in previsione.

Un altro dei possibili rimedi è il tavolo di conciliazione, previsto dal programma di risanamento. Anche questo tutto da definire nelle modalità e nei contenuti.

In ogni caso, è facile prevedere che, anche nello scenario più ottimista, al massimo gli azionisti potranno  aspettarsi un ristoro nei limiti del 25%-30 % dell’investimento.

Per quanto riguarda i rimedi esterni, molti dubbi si riservano riguardo alla validità di azioni collettive nel caso specifico. Anche se spesso sono prospettate da varie associazioni consumatori la class action prevista dall’art. 140-bis del codice del consumo, non appare idonea a risolvere la questione.

Non sembra, infatti, agevole la configurazione di diritti omogenei nel senso delineato dalla legge.  Peraltro, la nuova disciplina della class action introdotta nel 2019 agli artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies del Codice di Procedura Civile, non può essere utilizzata perché la norma prevede essa  si applica alle condotte illecite commesse dopo la data di entrata in vigore, mentre alle condotte illecite commesse prima di tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti (art. 140-bis del codice del consumo).

La costituzione di parte civile, nel processo, penale, è una diritto che spetta a tutti i possessori di azioni.  Il risarcimento in, questo caso, passa attraverso la sentenza del giudice penale nell’accertamento delle responsabilità  dei singoli amministratori. Saranno costoro, quindi, eventualmente responsabili del risarcimento nei confronti del soci, sempre che esistono disponibilità finanziarie di questi a far fronte ai risarcimenti nei confronti di tutti gli azionisti costituiti parte civile.

Infine, per vedere  riconosciute per intero le loro ragioni, i risparmiatori hanno a disposizione le iniziative giudiziarie civili individuali, con un eventuale passaggio attraverso l’arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

Già da tempo, l’ACF in numerose decisioni, ha riconosciuto la violazione degli obblighi informativi della banca e condannato a risarcire gli azionisti.

Banca Popolare di Bari ha già un nutrito volume di controversie, ma ancora poco rispetto a quello potenziale dei 69.000 azionisti. Secondo i dati forniti dalla stessa banca i reclami pervenuti nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 marzo 2020 sono n. 3.244. Il 79% di questi sono relativi a tematiche legate alle azioni della Banca.

Il maggior numero di reclami ricevuti riguarda l’allungamento dei tempi di evasione degli ordini di vendita delle azioni BP Bari e/o varie richieste e contestazioni connesse comunque alle azioni.

Nel medesimo citato periodo, la Banca ha ricevuto n. 413 ricorsi all’ACF. I ricorsi all’ACF riguardano per la quasi totalità controversie relative alle azioni BP Bari afferenti l’illiquidità e le modalità distributive e di collocamento.

A partire dal 2016 sono stati avviati oltre 570 procedimenti di mediazione e n. 282 cause.

Nei citati procedimenti, le principali contestazioni mosse all’operato della Banca riguardano:

• la presunta nullità delle operazioni di investimento poste in essere ai sensi dell’art. 23 del TUF in ragione della asserita carenza della documentazione contrattuale in forma scritta;

• la presunta violazione degli obblighi di fonte primaria e secondaria gravanti sugli intermediari finanziari, con particolare riguardo alla carente o non corretta profilazione dei clienti, nonché alla carenza o incompletezza dell’informativa fornita ai clienti in merito alle caratteristiche e ai profili di rischio;

• la mancata o non tempestiva esecuzione degli ordini di vendita delle azioni;

• in limitati casi, la presunta violazione dell’art. 94 T.U.F. in punto di asserita falsità dei prospetti informativi relativi alle operazioni di aumento di capitale disposte dalla Banca negli anni 2014- 2015.


L’Ufficio legale di AECI Firenze assiste i risparmiatori nelle controversie relative al collocamento o all’intermediazione di  prodotti finanziari inadeguati,  rischiosi o illiquidi. Per informazioni contattare la nostra sede

buoni postali investimenti polizze finanziarie
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Per richiedere informazioni sull’assistenza legale scrivi a   info@aecifirenze.it
o telefona al numero 055 9362294