BANCA POPOLARE DI BARI: FAVORITI ALCUNI AZIONISTI NELLE VENDITE?

2/02/18

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La banca pugliese è da tempo criticata perché avrebbe violato le regole di priorità nell’esecuzione degli ordini di vendita, prima di approdare sulla piattaforma hi-mtf, per cui solo  qualche azionista fortunato che è riuscito a sbarazzarsi in tempo dei suoi titoli e molti altri soci che invece aspettano da anni di rivendere le azioni per recuperare almeno parte dei soldi spesi.
Quello che emergerebbe dalle analisi è che qualche socio sarebbe riuscito a vendere i suoi titoli prima del previsto, di fatto superando in modo irregolare nell'elenco tutti gli azionisti che li avevano preceduti nelle richieste di vendita.
Infatti il  27 settembre scorso il tribunale di Bari accoglie la richiesta su richiesta di un azionista e ordina la esibizione  del registro contenente l'ordine cronologico di vendita delle azioni della Popolare di Bari. A dicembre la Corte d'appello conferma la consegna del registro, oscurando comunque i nomi degli altri azionisti. Esaminando il registro  emergerebbe che c'erano effettivamente stati altri ordini, presentati dopo il suo, e che erano stati invece eseguiti prima.

Per questo ora l’azionista ricorrerà al  tribunale per chiedere il riconoscimento del danno pari al valore delle azioni che avrebbe potuto incassare quando ha conferito l'ordine.
Non mancano le inchieste della Procura, per accertare se  gli ordini di vendita dei titoli siano  stati  dolosamente eseguiti senza rispettare l'ordine cronologico. Una delle contestazioni dell'accusa riguarda la vendita, prima del calo da 9,53 a 7,50 euro, delle 430mila azioni della Bpb contenute nel portafoglio della società barese Debar.
Ma la banca popolare di bari deve affrontare anche le contestazioni riguardo alla violazione degli obblighi informativi e di correttezza nella vendita delle proprie azioni.

Già l’Arbitro delle Contoversie Finanziario ha condannato la Banca Popolare di Bari a risarcire una sua azionista per i danni subiti a causa dell'inadempimento della banca degli obblighi nella vendita di azioni, tuttavia la banca barese non intende ottemperare la decisione, e quindi, come previsto dal regolamento,  sul sito dell’organismo è stata pubblicata la decisione n. 35 del 2017.
 L'azionista in questione è un'insegnante di lettere in pensione. Oggi ha un'età prossima ai 90 anni e tra il 2012 e il 2014 ha acquistato 14mila titoli per un valore complessivo di 111 mila euro.
La donna aveva anche provato a vendere le azioni, ma senza riuscirci. Per questo con ricorso all'Arbitro per le controversie finanziarie  chiedeva di dichiarare nullo il contratto di vendita di quelle azioni.

La banca invece sosteneva che il cliente aveva  "un profilo di rischio alto e un'esperienza finanziaria alta" e che solo dal questionario nuovamente ripetuto nel 2016 "e pertanto in epoca successiva alle operazioni contestate, emergerebbe un profilo di rischio medio- basso ed un'esperienza finanziaria medio-bassa".
L'azionista in questione è un'insegnante di lettere in pensione,  che aveva acquistato titoli per un valore complessivo di 111mila euro, e l’arbitro non ha aderito a quanto affermato dalla banca ed ha accertato  la violazione delle "regole di condotta", visto che il cliente  "non era in grado di percepirne con piena consapevolezza l'elevata rischiosità" . 

La banca però, seguendo una propria linea di condotta ritenendo di non essere obbligata ad ottemperare alle decisioni dell'Arbitro per le controversie finanziarie.
Prenderanno di tale posizioni gli investitori che quindi saranno portati ad agire direttamente in tribunale per fare valere i propri diritti e contestare le violazioni delle norme di condotta che la Banca Pop di Bari ha seguito negli scorsi anni per piazzare le azioni di   di decine di migliaia di risparmiatori, e che oggi si trovano a dovere ricorrere al tribunale per recuperare propri risparmi.
faranno   probabilmente spinti  tale posizione dichiarandosi certa di poter dimostrare la correttezza del proprio operato nelle sedi di giudizio ordinario.

Link e documenti:
ACF – decisione n. 35 del 4 agosto 2017


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