LE CONCLUSIONI DELL’ANTITRUST SUI BUONI FRUTTIFERI POSTALI SCADUTI

7/11/22

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGMC) ha concluso l’istruttoria nei confronti di Poste Italiane e ha irrogato una sanzione di 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali.

Secondo l’Autorità, Poste ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli. La normativa prevede infatti che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivano dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, con la conseguenza che né il capitale né gli interessi siano più esigibili. Le somme vengono devolute a favore dello Stato per i Buoni emessi fino alla data del 13 aprile 2001 e a favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per quelli emessi successivamente. La condotta di Poste è stata dunque ritenuta idonea ad indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di credito relativi al Buono sottoscritto.

L’Autorità ha inoltre accertato che, riguardo ai titoli cartacei caduti in prescrizione almeno negli ultimi cinque anni, Poste ha omesso di informare preventivamente – e in maniera adeguata – i titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, causando il mancato rimborso dei relativi importi. Si è ritenuto che questa condotta violi i doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili da Poste in base ai principi generali di correttezza e di buona fede e che sia idonea ad alterare il comportamento economico del consumatore in relazione all’esercizio dei diritti di credito relativi ai Buoni.

Tuttavia, l’Autorità ha rilevato che, durante il procedimento, Poste ha messo in campo diverse iniziative per migliorare l’informativa fornita ai consumatori sui termini di scadenza e di prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, tra cui le modifiche della documentazione precontrattuale e contrattuale, l’inserimento nel modulo cartaceo del Buono di una dicitura che ricorda la possibilità di ottenere il rimborso del titolo solo entro il relativo periodo di prescrizione e un sistema di alerting individuale sulle date di scadenza e di prescrizione per i sottoscrittori di Buoni emessi dal 1° gennaio 2009. Considerando queste iniziative a favore dei consumatori, l’Autorità ha deciso di ridurre del 60% l’ammontare della sanzione.

L’antitrust ha osservato che l’art. 6 del  D.M. del 6 ottobre 2004 prevede che: – per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, Poste mette a disposizione del cliente, nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell’operazione, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali; – per il collocamento dei buoni rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito;

Poste consegna al consumatore, unitamente al documento cartaceo rappresentativo del titolo, la “SCHEDA DI SINTESI e le “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E REGOLAMENTO DEL PRESTITO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI RAPPRESENTATI DA DOCUMENTO CARTACEO

Nessuno dei documenti consegnati riporta la specifica data di scadenza del singolo Buono sottoscritto dal consumatore che, costituendo il termine iniziale di decorrenza del termine decennale di prescrizione, è necessaria per il calcolo della specifica data di prescrizione dello stesso;

Nemmeno viene sia indicato che in caso di prescrizione del titolo gli importi sono “comunicati” al Ministero dell’economia e delle finanze e “versati” al fondo rapporti bancari dormienti  non viene riportato in modo espresso che tali importi non saranno più recuperabili da parte del consumatore.

Quanto alla comunicazione istituzionale, l’antitrust ha appurato che Poste, era informata delle criticità, per i numerosi reclami ricevuti da consumatori, spesso genitori per figli minori o persone anziane, che solo recandosi presso l’ufficio postale per il rimborso del Buono hanno acquisito l’informazione della avvenuta prescrizione (ad esempio, al compimento della maggiore età, quando ritenevano di poter riscattare i Buoni).

Secondo le stime dal 2018 al 24 marzo 2022 il numero di Buoni caduti in prescrizione ammonta 500.000-1.500.000 e l’importo devoluto al Fondo per le vittime di frodi finanziarie è pari a euro 100.000.000-300.000.000,

I reclami ricevuti da Poste dal 2018 al 24 marzo 2022 per mancato rimborso di BFP da prescrizione sono stimati in 15.000-30.000 di cui [500-1.500 conseguenti a errori di apposizione o consegna documentazione. A tale riguardo, laddove Poste ha riscontrato l’esistenza di errori operativi nella fase di emissione dei Buoni (errata apposizione di timbri o errato utilizzo dei valori di remunerazione appartenenti a serie differenti), ha provveduto al rimborso degli importi dovuti, altrimenti ha inviato una risposta negativa al reclamo.

Alla luce delle risultanze l’autorità ha osservato che la prescrizione del Buono è di fatto l’unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal consumatore, le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documenti precontrattuali e contrattuali in modo incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non è più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito.

Tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze, l’AGCM conclude che la condotta integra gli estremi di una violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo.  Così anche il comportamento omissivo di poste nell’adozione di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell’imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni.

 

I RIMEDI GIUDIZIARI PER RECUPERARE I RISPARMI

Il provvedimento dell’antitrust può influire in modo determinante sull’orientamento della giurisprudenza riguardo al diritto del risparmiatore di ottenere il rimborso nonostante la prescrizione invocata da Poste Italiane.

Il nostro ufficio legale esamina le singole posizioni e attiva le iniziative giudiziarie presso il Tribunale/Giudice di Pace del luogo di residenza o, in alternativa,  presso il foro di Roma.

Per informazioni è sufficiente contattare i nostri recapiti 055 9362294 –  email: info@aecifirenze.it – e inviare  copia fronte retro dei buoni.

 

Link e documenti: Testo del provvedimento PS11287 – Sanzione di 1,4 mln a Poste per il collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali

Articoli e commenti: BUONI POSTALI A TERMINE SCADUTI DA OLTRE 10 ANNI: IL RIMBORSO CONTESTATO

 

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