OBBLIGAZIONI SUBORDINATE MPS: VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

6/05/19

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Chi ha acquistato obbligazioni subordinate emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena si trova oggi con un capitale quasi azzerato.  Ma ci sono forti dubbi sulla correttezza delle vendite effettuate ai risparmiatori clienti della Banca, contattati dai consulenti per  il collocamento dei titoli ma spesso senza fornire adeguate informazioni sulle caratteristiche e senza valutare il profilo di rischio.
La vicenda riguarda in particolare le obbligazioni Lower Tier II MPS 09/2020 FX 5,6 EUR (codice ISIN XS0540544912), che come ben noto, sono state convertite in azioni ordinarie di nuova emissione, con i rapporti di conversione indicati nel decreto di dicembre 2016. Le azioni emesse per la conversione hanno avuto un valore stabilito in 8,65 euro (6,49 euro invece quelle riservate al Ministero dell'Economia) ed un codice Isin provvisorio IT0005276768 che è diventato poi IT0005218752. Quindi oggi il titolo viaggia su una quotazione di circa 1,33 euro, con una perdita, per chi ha acquistato le obbligazioni, di circa l’85% 

Per questo motivo sono molti i risparmiatori che si sono rivolti alle associazioni consumatori per denunciare che la banca non ha fornito una adeguata e corretta informativa riguardo ai rischi che tali investimenti presentano rispetto alle obbligazioni ordinarie.

Tutto ciò ha portato all'avvio di numerose controversie per contestare la generale carenza di informativa  nelle pratiche di collocamento previa attenta verifica dei contratti e dei i profili di rischio.
In presenza di anomalie sarà infatti il giudice ad accertare definitivamente il diritto del cliente ad essere rimborsato della perdita.

L’ufficio legale di AECI Firenze, da tempo assiste i risparmiatori coinvolti nella vicenda che hanno visto svanire i propri investimenti.  L’avv. Francesco Giordano del foro di Firenze, che assiste i soci nelle controversie già attivate,  avverte che non è possibile trarre conclusione valide per tutti. Anzi ogni posizione va esaminata in dettaglio con la documentazione e l'allegazione di fatti idonei a dimostrare la  violazione degli obblighi informativi da parte della Banca e la responsabilità per i danni patrimoniali causati ai risparmiatori.

Per questo motivo il suggerimento è in primo luogo quello di richiedere in banca la documentazione minima, che l’istituto è tenuto a conservare e consegnare al cliente (contratto, questionario del profilo di rischio, ordini di acquisto, estratto conto). Ove la banca non sia in grado di produrre tale documentazione contattare immediatamente i nostri Uffici per valutare la questione e avviare le iniziative necessarie.


AECI  assiste i soci nelle controversie bancarie e finanziarie.

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