La Prescrizione nei Servizi di Investimento: Le Ultime Decisioni della Cassazione

15/01/25

Con due importanti sentenze depositate il 12 dicembre 2024 la Corte di Cassazione ha rafforzano la tutela dei risparmiatori nei confronti di banche e intermediari finanziari che non adempiono ai propri obblighi informativi. Queste sentenze stabiliscono principi fondamentali in materia di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di investimenti rischiosi 

Cass. Sezione 1 Civile  Sentenza n. 32226_2024

Cass. Sezione 1 Sentenza n. 32227_2024

Le due sentenze si riferiscono a controversie in cui i risparmiatori avevano citato in giudizio gli istituti bancari per il risarcimento delle perdite subite a causa di informazioni inadeguate fornite in relazione agli investimenti.

1. Cass. Sezione 1 Civile Sentenza n. 32226/2024: Obbligazioni Lehman Brothers

La vicenda giudiziaria della sentenza n. 32226/2024 ha origine dall’investimento obbligazioni Lehman Brothers effettuato nel 2003 attraverso la Banca Popolare dell’Alto Adige. Gli investitori, con un grado di istruzione basso e una limitata esperienza in prodotti finanziari, si erano affidati alla Banca per ottenere consigli e orientamento. L’investimento, però, aveva comportato la concentrazione del 100% del loro portafoglio su un unico titolo, amplificando significativamente il rischio.

La Banca, pur avendo fatto sottoscrivere agli investitori una clausola in cui si dichiarava che l’operazione non era coerente con la linea d’investimento concordata, non fornì informazioni adeguate sui rischi legati alla concentrazione del capitale e alla natura delle obbligazioni. Nel 2008, il default del Gruppo Lehman Brothers determinò la perdita quasi totale del capitale investito. Gli investitori non ricevettero alcuna restituzione alla scadenza dei titoli nel 2013, aggravando ulteriormente la loro posizione finanziaria.

Nel 2014 gli eredi citarono in giudizio la Banca, chiedendo la dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti di investimento e il risarcimento dei danni subiti. Essi sostenevano che la Banca avesse violato gli obblighi informativi previsti dalla normativa Consob, privandoli di una scelta consapevole e informata.

La sentenza offre una significativa analisi sul comportamento dovuto dagli intermediari finanziari, in particolare riguardo agli obblighi informativi, alla gestione di operazioni inadeguate e al nesso causale tra inadempimento e danno.

Violazione degli obblighi informativi e operazioni non adeguate

La Corte ha sottolineato come gli investitori abbiano lamentato la violazione dell’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/98, che impone agli intermediari di evitare operazioni inadeguate. Gli ordini di acquisto contestati riguardavano obbligazioni Lehman Brothers, concentrate in un unico titolo, il che rappresentava un rischio rilevante per i clienti.

Nonostante gli investitori avessero attestato per iscritto la non coerenza dell’operazione con la linea d’investimento concordata, la Corte ha osservato che:

  • Le dichiarazioni scritte erano generiche e non specificavano se fossero state ricevute adeguate informazioni sui rischi legati alla concentrazione del portafoglio.
  • L’intermediario avrebbe dovuto avvisare dettagliatamente i clienti sui rischi specifici connessi a tale investimento, incluso il rischio derivante dalla durata decennale dei titoli e dalle incertezze di mercato.

Onere dell’intermediario in assenza di informazioni sul cliente

La Corte ha evidenziato che l’intermediario, privo di informazioni sulla situazione finanziaria degli investitori, avrebbe dovuto presumere che l’investimento richiesto fosse totalitario. In base ai principi di diligenza professionale:

  • L’intermediario avrebbe dovuto sconsigliare l’operazione.
  • La raccomandazione alla diversificazione del portafoglio doveva essere specifica e mirata, considerando la durata e il rating delle obbligazioni.

L’onere di provare di aver adempiuto a questi obblighi di protezione spettava all’intermediario, che però non è riuscito a fornire tale dimostrazione.

Obbligo di protezione anche senza incarico consulenziale

La Corte ha respinto la tesi secondo cui l’intermediario non fosse tenuto a garantire la protezione degli investitori, sostenendo che tale obbligo esiste anche quando l’intermediario opera su mandato specifico per l’acquisto di titoli, senza un incarico di consulenza generale. Questo principio era già stato stabilito da Cass. n. 18702/2016.

Nesso causale tra violazione e danno

Riguardo al legame tra la violazione degli obblighi informativi e il danno subito dagli investitori, la Corte ha richiamato Cass. n. 24142/2018, ribadendo che il danno deriva dall’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di protezione e trasparenza. La mancanza di informazioni corrette e complete ha pregiudicato la possibilità degli investitori di prendere decisioni consapevoli, esponendoli a perdite patrimoniali rilevanti.

La Prescrizione 

La Corte ha confermato la prescrizione dell’azione di risoluzione contrattuale e, conseguentemente, della ripetizione dell’indebito, considerando decorso il termine decennale a partire dal perfezionamento del contratto nel 2003. Tuttavia, ha ritenuto non prescritta l’azione risarcitoria, applicando il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data del default della società emittente, cioè dal momento in cui si è manifestato il danno per gli investitori.

La sentenza sottolinea come la violazione degli obblighi informativi costituisca un inadempimento contrattuale significativo, con un impatto diretto sulle scelte degli investitori. Questo aspetto, rilevante nella valutazione del danno, evidenzia la funzione degli obblighi informativi come strumento per riequilibrare l’asimmetria conoscitiva tra intermediari e investitori.

La quantificazione del danno

La Corte ha quantificato il risarcimento in base al capitale investito, detraendo le somme già recuperate attraverso cedole e rimborsi dalla procedura di insolvenza. Tale metodo tiene conto non solo del valore economico, ma anche del principio di equità, considerando il contesto complessivo degli investimenti e il comportamento della Banca.


 

2. Cass. Sezione 1 Sentenza n. 32227_2024

La vicenda trae origine da una serie di operazioni di investimento effettuate tramite il contratto quadro stipulato con Intesa Sanpaolo. Gli investimenti comprendevano titoli obbligazionari e azionari, caratterizzati da un profilo di rischio medio-alto, non sempre adeguato al profilo del cliente. Nel corso degli anni, tali operazioni avevano comportato perdite rilevanti per l’investitore, aggravate dalla mancanza di una diversificazione adeguata del portafoglio. La controversia dall’azione promossa dall’investitore nel 2011 e, successivamente al suo decesso, dai suoi eredi

Primo grado: decisione del Tribunale 

La banca si è costituita in giudizio contestando le richieste e sollevando, tra le altre, l’eccezione di prescrizione. Con sentenza del settembre 2016 il Tribunale ha rigettato tale eccezione e accolto parzialmente le richieste degli attori disponendo la Condanna della banca al risarcimento di oltre € 700.000 euro.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del  2020, n. 2004, in parziale riforma delle statuizioni di primo grado, dispone che non vanno detratte le cedole e conferma la condanna al risarcimento del danno.  La Corte ha affrontato una serie di questioni rilevanti in materia di prescrizione e obblighi contrattuali nell’ambito dell’intermediazione finanziaria.

Prescrizione del diritto azionato

La Corte ha stabilito che il termine di prescrizione non decorre dal momento in cui gli ordini di acquisto sono stati conferiti, ma dal momento in cui i danni sono diventati percepibili dagli interessati. In questo caso specifico, tale momento coincide con la chiusura dei rapporti contrattuali. Questo approccio evidenzia una tutela rafforzata per gli investitori, considerando che le conseguenze economiche delle operazioni potrebbero emergere solo a distanza di tempo.

Profilo di rischio dell’investitore

La Corte ha rilevato che gli investimenti erano eseguiti frequentemente tramite home banking, dimostrando una certa abitualità nel negoziare titoli. Questo comportamento, unito alla varietà dei titoli detenuti e alla frequenza delle operazioni, ha portato la Corte a considerare il profilo di rischio come medio-alto, con una significativa tolleranza alle perdite. La mole delle perdite accumulate in titoli e fondi azionari, pari al decuplo di quelle relative a fondi obbligazionari, ha confermato questa valutazione.

Mancata allegazione della perdita effettiva

Gli investitori non hanno fornito una quantificazione dettagliata del danno subito, calcolabile come differenza tra perdite, plusvalenze, imposte sulle plusvalenze e crediti d’imposta. Questo ha rappresentato una lacuna probatoria significativa, influenzando l’esito del giudizio.

Commissioni contrattuali

La Corte ha riconosciuto la validità delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, rilevando che gli appellanti non avevano dimostrato la mancata corrispondenza delle commissioni applicate a quanto previsto contrattualmente.

Compensatio lucri cum damno

La Corte ha escluso l’applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, sottolineando l’assenza di prove relative all’effettivo incasso delle cedole. .

La Corte di Cassazione si è espressa in particolare sui seguenti aspetti:

  1. Qualificazione: L’inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, argomentata dagli attori, comporta che la responsabilità da essi così invocata deve qualificarsi di natura contrattuale, con conseguente applicazione del pertinente regime giuridico (quanto alla ripartizione dell’onere probatorio ed alla individuazione del termine prescrizionale ed alla sua decorrenza)
  2. Decorrenza della prescrizione
    La banca sosteneva che il termine decennale dovesse decorrere dal momento delle operazioni di investimento. La Corte ha invece confermato che, nel caso di violazione degli obblighi informativi, la    prescrizione inizia dal momento in cui il danno diventa percepibile, ovvero dalla chiusura del rapporto contrattuale o, in alcune circostanze, dalla conoscibilità del danno da parte dell’investitore.
  3. Obblighi informativi e responsabilità dell’intermediario
    La sentenza ha ribadito che gli obblighi di informazione e consulenza gravano sull’intermediario non solo al momento della sottoscrizione del contratto quadro, ma anche durante tutta la fase di esecuzione. La mancata adeguata profilazione del cliente e l’omissione di informazioni rilevanti costituiscono inadempimenti che legittimano l’azione risarcitoria.

La questione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione in materia di intermediazione finanziaria è uno degli aspetti più complessi e dibattuti nella giurisprudenza, soprattutto quando si tratta di violazioni degli obblighi informativi da parte degli intermediari.

La decorrenza del termine di prescrizione: Gli orientamenti della giurisprudenza

La giurisprudenza, soprattutto in relazione a casi emblematici come i crack finanziari di Argentina, Cirio, Parmalat e Lehman Brothers, ha individuato il dies a quo non nella data dell’inadempimento contrattuale, ma nel momento in cui il danno è concretamente percepibile e riconoscibile dall’investitore. Tale orientamento è supportato da numerose pronunce della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 3176/2016 e Cass. n. 5504/2012), che stabiliscono come il termine prescrizionale decorra dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno, causando una perdita patrimoniale effettiva. Ad esempio, nel caso di titoli obbligazionari della Repubblica Argentina, la Cassazione ha individuato il dies a quo nella data del rifiuto dello Stato argentino di onorare il proprio debito pubblico (dicembre 2001), momento in cui l’investitore ha acquisito percezione del danno.

La posizione intermedia: certezza del danno e conoscibilità

Alcune decisioni di merito hanno adottato un approccio ancora più garantista verso l’investitore, posticipando il dies a quo alla data in cui si acquisisce una certezza definitiva del danno. Per esempio, nel caso delle obbligazioni argentine, il termine prescrizionale è stato fissato al 2005, quando l’offerta pubblica di scambio rese evidente che il capitale investito era irrimediabilmente perso.

Indirizzo restrittivo: decorrenza dal momento dell’inadempimento

Un diverso orientamento, meno favorevole agli investitori, ritiene che la prescrizione debba decorrere dalla data dell’inadempimento dell’intermediario. Secondo questa impostazione, avvalorata dalla Cassazione con la sentenza n. 1547/2004, il danno si produce immediatamente nel momento in cui l’investitore compie un acquisto “disinformato”, indipendentemente dalle fluttuazioni di valore del titolo o dal momento in cui il default dell’emittente si verifica. Questo approccio pone l’accento sull’inadempimento contrattuale come evento determinante e su una data certa per evitare incertezze legate alla discrezionalità dell’investitore.

Posizione dell’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF)

L’ACF si è espresso costantemente a favore della decorrenza della prescrizione dalla data dell’inadempimento dell’intermediario, ritenendo che il danno, inteso come lesione del diritto dell’investitore a una scelta consapevole, si consumi nel momento stesso dell’operazione. L’Arbitro sottolinea come un approccio diverso, che leghi la prescrizione al momento della percezione del danno, rischi di creare un regime di over-protection per gli investitori, trasformando lo strumento risarcitorio in una garanzia perpetua contro qualsiasi esito negativo dell’investimento.

Conflitto tra esigenze di certezza e protezione dell’investitore

La giurisprudenza cerca di bilanciare due principi fondamentali:

  1. La certezza dei rapporti giuridici, che richiede una data certa per l’inizio della prescrizione.
  2. La protezione dell’investitore, che presuppone che il termine prescrizionale decorra solo quando il danno sia effettivamente conoscibile e valutabile.

Questo conflitto riflette una tensione tra le esigenze del mercato finanziario e i diritti degli investitori, accentuata dalla complessità e dall’asimmetria informativa che caratterizzano il settore,

Il Dies a Quo della Prescrizione

La Corte riafferma che la prescrizione non può decorrere dal momento della condotta inadempiente dell’intermediario (ad esempio, la violazione degli obblighi informativi al momento dell’acquisto dei titoli), ma dal momento in cui si manifesta il danno concreto e oggettivamente percepibile. Questo principio garantisce una tutela rafforzata per l’investitore, che potrebbe non essere in grado di rilevare immediatamente le conseguenze dannose dell’inadempimento.

Tale orientamento è coerente con il disposto dell’art. 2935 c.c., che lega la decorrenza della prescrizione al momento in cui il diritto può essere esercitato. Pertanto, l’interesse ad agire non può sorgere prima che il danno si sia manifestato in modo inequivocabile, rendendo altrimenti impossibile l’esperimento dell’azione risarcitoria.

Tutela del Bene della Vita

Un altro aspetto importante sottolineato dalla Corte è l’identificazione del bene della vita protetto dalle norme sugli obblighi informativi (art. 21 TUF e art. 28 del Regolamento Consob 11522/1998). Il diritto tutelato non è solo quello a ricevere informazioni corrette e trasparenti, ma soprattutto quello a effettuare scelte di investimento consapevoli. L’illegittimità della condotta dell’intermediario risiede nella creazione di uno stato di inconsapevolezza nel risparmiatore, che si traduce in un danno solo quando questa condizione si concretizza in una perdita patrimoniale oggettiva.

Applicazione ai Casi di Responsabilità Contrattuale

La sentenza ribadisce che nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, il danno non può essere presunto ma deve essere concretamente accertato. Ad esempio:

  • Il default dell’emittente rappresenta un evento disvelatore che rende evidente la perdita patrimoniale e consente di stabilire il momento della manifestazione del danno.
  • La vendita dei titoli in perdita può costituire un ulteriore evento idoneo a far sorgere il diritto risarcitorio.

 


Questa pubblicazione mira a fornire informazioni utili ai risparmiatori, consentendo di comprendere meglio i propri diritti e le possibilità di tutela contro gli abusi finanziari.

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