LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SUI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

25/02/20

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E’ conforme ai principi costituzionali la riduzione unilaterale dei tassi di interesse sui Buoni Postali Fruttiferi sottoscritti prima del 1°luglio 1986. Lo ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 26 depositata il 20 febbraio 2020, in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 173 del Dpr 29 marzo 1973, n. 156 , in base al quale, in passato, era possibile, con decreto dell’allora ministro del Tesoro, introdurre modifiche peggiorative dei tassi di interesse, con effetto su una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso.
La sentenza riguarda esclusivamente i buoni postali sottoscritti dai risparmiatori prima del 1° luglio 1986 e appartenenti, da ultimo, alle serie O, P e P/O.  Per quelli sottoscritti dopo tale data, e appartenenti alla serie Q/P, è ancora pendente in molti tribunali italiani e presso l’arbitro bancario la questione della corrispondenza della tabella prestampata con il timbro sovrapposto

Come ben noto agli addetti ai lavori, ma poco comprensibile per i risparmiatori, il Dm 13 giugno 1986 ha previsto tassi di interesse più bassi rispetto a quelli riportati nelle originarie tabelle presenti a tergo dei Bpf.
Infatti, mentre il rendimento  riportato nella tabella presente a tergo del buono postale prevedeva un tasso di interesse crescente nel corso dei trenta anni di vita del titolo, da un minimo del 9% annuo, sino ad un massimo del 16%,  dopo l’entrata in vigore del Dm i nuovi tassi andavano da un minimo dell’8% a un massimo del 12%. Ciò ha comportato che, a distanza di trent’anni dalla sottoscrizione dei buoni postali in questione, appartenenti, da ultimo, alle serie O e P, l’importo rimborsato ai risparmiatori fosse meno della metà rispetto a quello calcolato usando la tabella a tergo del buono postale.

Ciò ha comportato che, a distanza di trent’anni dalla sottoscrizione l’importo rimborsato, benché generoso rispetto al tasso di inflazione in continua discesa, fosse comunque notevolmente inferiore rispetto a quello derivato dalla tabella a tergo del buono postale.

Molti risparmiatori hanno deciso di procedere in giudizio verso poste italiani per il pagamento del differenziale non riscosso.
Nell’ambito di uno di tali procedimenti è stata sottoposta alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 173 del Codice postale.

Nella sentenza, appena pubblicata, la Corte costituzionale ha dichiarato in  parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in questione.

Ritiene la Corte tale che disposizione rappresenta un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica.

Anche la Cassazione con sentenza n. 3963/2019 aveva  escluso che poste debba restituire i differenziali di interessi relativi ai buoni emessi prima del 1.7.1986

Diversa questione riguarda invece invece i Buoni della serie Q/P, cioè quelli emessi successivamente al 1.7.1986 che, in pratica, contengono un difetto  nell’utilizzo del timbro sovrapposto.

Come già ribadito in altri articoli, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro bancario finanziario, oltre che di numerose sentenze di tribunali, per gli ultimi 10 anni di rendimento trova applicazione l’interesse bimestrale riportato nella tabella stampata sul retro del Bpf, anche se superiore a quello riportato nel Dm 13 giugno 1986 e nel trimbro sovrapposto.  Secondo l’Abf, infatti, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato.

L’orientamento consolidato dell’ABF è fondato sulla sentenza della Corte di Cassazione 2007 che aveva appunto convalidato tale principio.

In pratica il possessore del buono può vedersi riconosce dall’arbitro bancario finanziario, o in alternativa dal giudice civile, un ulteriore rendimento che vale un aumento del rimborso totale di circa il 70%.

Attenzione: non tutti i buoni postali rientrano nella casistica.  Per verificare il propria situazione è sufficiente esaminare la tabella dei rendimenti riportata sul  retro del buono

Se la tabella preesistente indica  rendimenti crescenti fino al 12% (cioè uguali a quelli indicati dal timbro) allora il buono è regolare e non esiste alcun differenziale di interessi da reclamare.
Allo stesso modo non possono essere reclamate anomalie se il buono non contiene alcuna tabella a tergo, ma riporta solo il timbro.

Se invece esiste una tabella prestampata con indica zione di rendimenti crescenti fino al 15% o 16% (cioè diversi da quelli indicati dal timbro) il buono è della serie Q/P oppure Q/O  e può essere reclamata la differenza di rendimento. In questo caso sarà necessario avviare una causa civile o un ricorso all’ABF. 

Link e Documenti:

Corte Costituzionale sentenza n. 26/2020

 

 

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